{"id":19200,"date":"2024-10-14T14:28:16","date_gmt":"2024-10-14T12:28:16","guid":{"rendered":"https:\/\/www.albeeassociati.it\/?p=19200"},"modified":"2024-10-14T14:28:19","modified_gmt":"2024-10-14T12:28:19","slug":"cercando-di-orientarsi-tra-il-vero-e-il-non-vero","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.albeeassociati.it\/en\/cercando-di-orientarsi-tra-il-vero-e-il-non-vero\/","title":{"rendered":"Cercando di orientarsi tra il vero e il non vero"},"content":{"rendered":"\n<p>In recenti dichiarazioni, Rita Della Chiesa, figlia del generale assassinato a Palermo il 3 settembre del 1982, ha ribadito quanto gi\u00e0 espresso in precedenza sulla ragione dell\u2019omicidio: un \u201c<em>favore fatto a un politico<\/em>\u201d (riferibile al defunto&nbsp; Giulio Andreotti). &nbsp;Il figlio di Andreotti, Stefano, \u00e8 intervenuto assicurando che nessun astio c\u2019era tra il padre e il generale dei carabinieri. \u00ab<em>Accusare mio padre di un suo possibile coinvolgimento in un omicidio o di avere rapporti con la mafia \u00e8 uno schiaffo alla sua memoria e alla sua storia<\/em>\u00bb ha dichiarato.<\/p>\n\n\n\n<p>Su Il Fatto Quotidiano del 2 ottobre scorso, si \u00e8 registrato un intervento di Giancarlo Caselli, gi\u00e0 procuratore della Repubblica di Palermo ed oggi in quiescenza. L\u2019articolista ha ricordato che \u201cla<em> Corte d\u2019Appello di Palermo, in sole 8 righe, ha dichiarato commesso dall\u2019imputato \u2013 fino a primavera 1980 \u2013 il reato di associazione a delinquere con Cosa Nostra, ma estinto per prescrizione. Non per altra causa, men che mai per \u201cassoluzione\u201d, che se riferita a un reato commesso sarebbe un ossimoro<\/em>\u201d. L\u2019autore ha ricordato che \u201c<em>nel 1984 Andreotti (fallito il tentativo di convincere Cosa Nostra a non uccidere Piersanti Mattarella \u2026) torna in Sicilia per chiedere a Stefano Bontate e altri boss \u2013 tra cui Salvatore Inzerillo \u2013 perch\u00e9 l\u2019omicidio nonostante le sue contrarie indicazioni. Con asprezza Bontate gli risponde di farsene una ragione o accontentarsi dei voti del Nord<\/em>\u201d (qui, il dott. Caselli \u00e8 incorso in un errore di date o di battitura, rilevato nella rubrica Lo Spillo anche dal Foglio del 3\/10: nel 1984, Bontate e Inzerillo non potevano avere incontrato Andreotti perch\u00e9 erano gi\u00e0 morti da 3 anni).&nbsp;&nbsp; Quanto scritto dal dott. Caselli \u00e8 corretto. Nella sentenza del 2\/5\/2003, la Corte d\u2019Appello di Palermo ha enucleato una serie di indici (consapevolezza, disponibilit\u00e0, richiesta di favori, incontri, interazione, indicazione di comportamenti da seguire) che ha ritenuto: \u201c<strong>indicativi di vera e propria partecipazione all\u2019associazione mafiosa<\/strong>\u201d (cos\u00ec si legge in Cass. n. 49691 del 15\/10\/2004, pag. 87-88), precisando per\u00f2 che, essendo essi anteriori al 1980, era gi\u00e0 maturata la prescrizione. Osserva la Cassazione: \u201c<em>In definitiva, La Corte d&#8217;appello ha ritenuto ravvisabile il reato di partecipazione all&#8217;associazione per delinquere nella condotta di Andreotti, trattandosi di un eminentissimo personaggio politico nazionale, di spiccatissima influenza nella politica generale del paese ed estraneo all&#8217;ambiente siciliano<\/em>\u201d. La Corte di cassazione ha escluso che negli atti vi fosse la prova che Andreotti non avesse commesso il fatto ed ha confermato l\u2019estinzione del reato per prescrizione. Ma la domanda che il giurista deve porsi \u00e8: quale valore va attribuito alla sentenza della Corte di appello? \u00c8 effettivamente una sentenza colpevolista? Si pu\u00f2 affermare, come fa il dott. Caselli, che \u201c<em>Una spregiudicata campagna innocentista pro Andreotti, camuffata da garantismo, gioca con le risultanze processuali e prende in giro i cittadini: spettacolo \u2013 di ieri e oggi \u2013 che sbeffeggia la democrazia<\/em>\u201d?<\/p>\n\n\n\n<p>Allarghiamo lo sguardo. Per Andreotti, per il periodo antecedente al 1980, la sentenza ha dichiarato che il reato \u00e8 prescritto. Vediamo allora un po\u2019 pi\u00f9 da vicino come opera questa causa di estinzione del reato. Ce lo dice la stessa sentenza della Cassazione del 2004 (ma la giurisprudenza \u00e8 costante). La prescrizione \u00e8 una mannaia che blocca il processo. Quando essa \u201c<em>matura<\/em>\u201d il giudice deve compiere una sola operazione: \u201c<strong>constatare<\/strong>\u201d, senza valutare, se \u00e8 stata acquisita la prova \u201c<strong>evidente<\/strong>\u201d dell\u2019innocenza dell\u2019imputato, dal momento che, soltanto in presenza di questa situazione, la decisione di assoluzione nel merito deve prevalere su quella di prescrizione. <strong>In nessun caso<\/strong>, il giudice pu\u00f2 assumere nuove o ulteriori prove dedotte a suo favore dall\u2019imputato. Anche se con il ricorso per cassazione l\u2019imputato avesse affermato che il giudice non ha assunto prove a s\u00e9 favorevoli dimostrative della sua innocenza, la Cassazione ha le mani legate e non pu\u00f2 annullare con rinvio al giudice di merito per la valutazione delle prove che erano state indicate dal ricorrente. La sentenza di non luogo a procedere, come dice il codice \u201c<em>ha forza esecutiva<\/em>\u201d, cio\u00e8, \u00e8 la disciplina &nbsp;del caso concreto, ma non costituisce \u201c<em>giudicato<\/em>\u201d, la cui forza si riflette all\u2019esterno verso tutti, come una legge. &nbsp;Vale molto meno, e lo vediamo nel sistema processuale a proposito dell\u2019efficacia delle sentenze penali in altri processi, amministrativi o civili, che, per effetto del giudicato, \u00e8 riconosciuta solo alle sentenze di <strong>assoluzione\/condanna pronunciate in dibattimento<\/strong>, e non a quelle di proscioglimento per qualsiasi causa. Questo \u00e8 ci\u00f2 che si \u00e8 verificato nel processo Andreotti. Il convincimento espresso dalla Corte di appello circa la colpevolezza dell\u2019imputato nel contesto della sentenza di proscioglimento per intervenuta prescrizione resta solo il giudizio della Corte, e non \u00e8 idoneo a diventare giudicato (e lo vedremo oltre). Capisco che qualcuno possa obiettare: \u201c<em>Siamo alle solite, per alcuni il diritto si applica, per altri si interpreta<\/em>\u201d, e richiamare alla memoria il \u00abLatinorum\u00bb, neologismo creato da Alessandro Manzoni per indicare il parlar dotto \u2013 in questo caso il giuridichese &#8211; quando lo si usi dinanzi a persone che non sono in grado di capirlo. \u00c8 necessario allora un nuovo passaggio. Non si deve dimenticare che il processo ha riguardato un uomo con un passato politico di grande spessore, gi\u00e0 nominato senatore a vita. Andreotti si \u00e8 difeso nel processo, avvalendosi di prestigiosi difensori, e ha continuato, anche dopo il processo, la sua attivit\u00e0 politica, unita a quella di scrittore. Una domanda \u00e8 d\u2019obbligo: se questa vicenda avesse riguardato un comune cittadino, avrebbe saputo resistere all\u2019accusa di essere stato un mafioso? Quanti si sono suicidati per meno!<\/p>\n\n\n\n<p>Nei suoi motivi di ricorso, la difesa di Andreotti aveva, tra l\u2019altro, lamentato sia l\u2019omessa valutazione della Corte di appello di una corposa memoria (4\u00b0 motivo), sia la mancata assunzione di prove decisive, in tesi idonee a contrastare quelle di accusa (5\u00b0 motivo). Allineata alla sua giurisprudenza \u2013 che, si ripete, fa leva sulla impossibilit\u00e0 di assumere nuove prove in presenza di una causa di estinzione del reato (la prescrizione) -, la Corte di cassazione ha affermato che \u201c<em>in presenza dell&#8217;intervenuta prescrizione, poi, questa Corte ha dovuto limitare le sue valutazioni a verificare se le prove acquisite presentino una evidenza tale da conclamare la manifesta illogicit\u00e0 della motivazione della sentenza in ordine all&#8217;insussistenza del fatto o all&#8217;estraneit\u00e0 allo stesso da parte dell&#8217;imputato<\/em>\u201d. E lo ha escluso. La Corte di cassazione si \u00e8 resa perfettamente conto della scivolosit\u00e0 e delicatezza della situazione: se ci sono prove che potrebbero dimostrare l\u2019innocenza dell\u2019imputato, ma non possono essere pi\u00f9 assunte perch\u00e9 il sistema non lo consente in presenza della prescrizione, non \u00e8 possibile affermare che l\u2019imputato \u00e8 \u201c<strong>colpevole oltre ogni ragionevole dubbio<\/strong>\u201d! Le prove non assunte avrebbero potuto ribaltare il giudizio di colpevolezza e virare verso una assoluzione. <strong>Questo \u00e8 il punto delicato della sentenza di prescrizione pronunciata dalla Corte di appello<\/strong>. Ecco, allora, che la Corte di cassazione sfodera il suo tecnicismo ed ha cura di rimarcare in molteplici passaggi della motivazione che, come giudice di legittimit\u00e0, le \u00e8 precluso ogni sindacato sulle valutazioni di fatto (<strong>il merito<\/strong>) compiute dalla Corte di appello. Afferma quindi che &#8211; \u201c<em>In definitiva, \u00e8 vero che la ricostruzione prescelta dalla sentenza non \u00e8 l&#8217;unica ipotizzabile, ma \u00e8 tranciante, ai fini della decisione, il rilievo che essa \u00e8 idonea a resistere nel giudizio di legittimit\u00e0 perch\u00e9 \u00e8 stata esposta in termini logici e conseguenti, tali da renderla esente dalla manifesta irrazionalit\u00e0 sanzionata dall&#8217;art. 606 c.p.p., essendo invece il risultato di un ragionamento sviluppato in modo coerente\u201d. &#8211; \u201cLa Corte di Appello, in esito a imprescindibili e quindi incensurabili valutazioni di merito, ha valutato questi fatti come processualmente rilevanti e significativi ai fini della configurabilit\u00e0 del reato contestato\u201d. &#8211; \u201cVa quindi ribadito che, poste le premesse di fatto come innanzi riportate e apprezzate dalla Corte territoriale, non pu\u00f2 ritenersi palesemente viziata &#8211; sotto il profilo logico &#8211; la conclusione cui la medesima \u00e8 pervenuta in ordine all&#8217;intera vicenda Mattarella\u201d. &#8211; \u201cIn definitiva, il ragionamento della Corte territoriale &#8211; che naturalmente pu\u00f2 non essere condiviso, ma che oggettivamente non \u00e8 tacciabile di manifesta irragionevolezza\u2026\u201d. &#8211; \u201cMa si tratta, parimenti, di argomentazioni di merito che non scalfiscono la parte della sentenza in esame per la ragione che con esse viene prospettata una verit\u00e0 alternativa che \u00e8 indubbiamente logica, ma che non esclude la plausibilit\u00e0 e razionalit\u00e0 di quella prescelta dalla Corte di Appello\u201d. &#8211; \u201cLa ricostruzione dei singoli episodi e la valutazione delle relative conseguenze \u00e8 stata effettuata in base ad apprezzamenti e interpretazioni che possono anche non essere condivise e a cui sono contrapponibili altre dotate di uguale forza logica, ma che non sono mai manifestamente irrazionali e che, quindi, possono essere stigmatizzate nel merito, ma non in sede di legittimit\u00e0\u201d. &#8211; \u201cGli episodi considerati dalla Corte palermitana come dimostrativi della partecipazione al sodalizio criminoso sono stati accertati in base a valutazioni e apprezzamenti di merito espressi con motivazioni non manifestamente irrazionali e prive di fratture logiche o di omissioni determinanti; <strong>in presenza dell&#8217;intervenuta prescrizione, poi, questa Corte ha dovuto limitare le sue valutazioni a verificare se le prove acquisite presentino una evidenza tale da conclamare la manifesta illogicit\u00e0 della motivazione della sentenza in ordine all&#8217;insussistenza del fatto o all&#8217;estraneit\u00e0 allo stesso da parte dell&#8217;imputato\u201d.<\/strong><\/em><\/p>\n\n\n\n<p>In conclusione, a fronte di una dichiarazione di prescrizione del reato, senza un completo esame delle censure difensive mosse dall\u2019imputato alla sentenza della Corte di appello, \u201c<em>la sentenza non \u00e8 destinata ad acquistare autorit\u00e0 di giudicato sul punto, ma si esaurisce in una mera delibazione degli elementi acquisiti agli atti, ai limitati effetti dell\u2019esclusione dell\u2019applicabilit\u00e0 dell\u2019art. 129, comma 2, cod. proc. pen.<\/em>\u201d (cos\u00ec, Cass. n. 48944\/22, che richiama anteriore giurisprudenza sul punto; nello stesso senso, anche la Corte Edu secondo cui \u201c<em>il ricorrente \u00e8 stato dichiarato sostanzialmente colpevole dalla Corte di cassazione, nonostante il fatto che l&#8217;azione penale per il reato in questione fosse prescritta. Questa circostanza ha violato la presunzione di innocenza.<\/em>\u201d (Grande Camera, 28-06-2018, G.I.EM. S.r.l. ed altri c. Italia, \u00a7 317-318 nella vicenda Punta Perotti), con la conseguenza che, in questa tipologia di decisioni, \u00e8 assente una pronuncia definitiva sulla colpevolezza dell\u2019imputato. \u00c8 giusto che, per il passato, ognuno faccia le sue riflessioni, ma, se viene privilegiato il punto in diritto, non si pu\u00f2 arrivare ad una conclusione diversa da quella qui delineata.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>In recenti dichiarazioni, Rita Della Chiesa, figlia del generale assassinato a Palermo il 3 settembre del 1982, ha ribadito quanto gi\u00e0 espresso in precedenza sulla ragione dell\u2019omicidio: un \u201cfavore fatto a un politico\u201d (riferibile al defunto&nbsp; Giulio Andreotti). &nbsp;Il figlio di Andreotti, Stefano, \u00e8 intervenuto assicurando che nessun astio c\u2019era tra il padre e il [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":3,"featured_media":19201,"comment_status":"open","ping_status":"0","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":[],"categories":[39,11],"tags":[],"acf":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.albeeassociati.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/19200"}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.albeeassociati.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.albeeassociati.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.albeeassociati.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/users\/3"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.albeeassociati.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=19200"}],"version-history":[{"count":2,"href":"https:\/\/www.albeeassociati.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/19200\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":19204,"href":"https:\/\/www.albeeassociati.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/19200\/revisions\/19204"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.albeeassociati.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/media\/19201"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.albeeassociati.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=19200"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.albeeassociati.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=19200"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.albeeassociati.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=19200"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}