{"id":19867,"date":"2025-02-14T12:16:27","date_gmt":"2025-02-14T11:16:27","guid":{"rendered":"https:\/\/www.albeeassociati.it\/?p=19867"},"modified":"2025-02-14T14:41:42","modified_gmt":"2025-02-14T13:41:42","slug":"agevolazioni-prima-casa-le-ultime-novita","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.albeeassociati.it\/en\/agevolazioni-prima-casa-le-ultime-novita\/","title":{"rendered":"Agevolazioni prima casa: le ultime novit\u00e0"},"content":{"rendered":"\n<p>La legge Bilancio 2025 &nbsp;ha introdotto un\u2019interessante <strong>novit\u00e0 per le agevolazioni prima casa<\/strong>, estendendo a due anni il termine per alienare l\u2019abitazione precedente senza perdere i benefici fiscali.<\/p>\n\n\n\n<p>La normativa in tema di agevolazioni prima casa prevede la possibilit\u00e0, in caso di trasferimento immobiliare avente ad oggetto case di abitazione, di fruire, a determinate condizioni, di un <strong>trattamento fiscale agevolato<\/strong> e, precisamente:<\/p>\n\n\n\n<ul>\n<li>di un\u2019imposta di registro ridotta dal 9% al 2% per acquisti da privati che vendono in esenzione IVA, oltre ad un\u2019imposta ipotecaria e catastale di \u20ac 50,00 ciascuna;<\/li>\n\n\n\n<li>dell\u2019IVA ridotta dal 10% al 4% per acquisti da imprese, oltre ad un\u2019imposta ipotecaria e catastale di \u20ac 200,00 ciascuna;<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p>Ai fini dell&#8217;applicazione delle predette agevolazioni, <strong>devono per\u00f2 ricorrere le seguenti condizioni<\/strong>:<\/p>\n\n\n\n<p>a) l\u2019immobile oggetto di compravendita non deve rientrare nella categoria catastale A1, A8 o A9;<\/p>\n\n\n\n<p>b) l\u2019immobile che si acquista deve essere ubicato nel Comune in cui l\u2019acquirente ha la residenza, ovvero in alternativa:<\/p>\n\n\n\n<p>&#8211; nel Comune in cui l\u2019acquirente si obbliga a trasferire la residenza entro diciotto mesi dall\u2019atto di acquisto;<\/p>\n\n\n\n<p>&#8211; nel Comune in cui l\u2019acquirente svolge la propria attivit\u00e0 lavorativa;<\/p>\n\n\n\n<p>&#8211; nel Comune di nascita o in quello in cui l\u2019acquirente aveva la residenza o svolgeva la propria attivit\u00e0 prima del trasferimento, se quest\u2019ultimo si \u00e8 trasferito all\u2019estero per ragioni di lavoro e ha risieduto o svolto la propria attivit\u00e0 in Italia per almeno cinque anni.<\/p>\n\n\n\n<p>Nell\u2019atto di compravendita, inoltre, <strong>l\u2019acquirente deve attestare<\/strong>:<\/p>\n\n\n\n<p>c) di non essere titolare esclusivo o in comunione con il coniuge di diritti di propriet\u00e0, usufrutto, uso e abitazione di altra casa di abitazione sita nel medesimo Comune in cui si trova l\u2019immobile da acquistare.<\/p>\n\n\n\n<p>d) di non essere titolare, neppure per quote, anche in regime di comunione legale con il coniuge, su tutto il territorio nazionale dei diritti di propriet\u00e0, nuda propriet\u00e0, usufrutto, uso e abitazione di altra abitazione acquistata con le agevolazioni prima casa.<\/p>\n\n\n\n<p>Dal 2016 i benefici fiscali erano stati stati estesi anche all\u2019acquirente gi\u00e0 proprietario di un immobile acquistato con le agevolazioni prima casa, a condizione per\u00f2 che la casa gi\u00e0 posseduta venisse venduta&nbsp;entro un anno&nbsp;dal nuovo acquisto.<\/p>\n\n\n\n<p>Tale termine, tuttavia, non sempre risultava adeguato per alienare l\u2019abitazione gi\u00e0 posseduta, con conseguenze economiche rilevanti.<\/p>\n\n\n\n<p>In caso di decadenza dall\u2019agevolazione prevista per l\u2019acquisto della prima casa, infatti, sono dovute le imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura ordinaria, gli interessi, nonch\u00e9 una sovrattassa pari al 30 per cento delle stesse imposte. Se si tratta di cessioni soggette ad IVA, invece, l&#8217;Agenzia delle Entrate recupera nei confronti dell\u2019acquirente la differenza fra l\u2019IVA dovuta in assenza di agevolazioni e quella risultante dall&#8217;applicazione dell&#8217;aliquota agevolata, oltre agli interessi ed irroga una sanzione amministrativa pari al 30 per cento della suindicata differenza.&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p>Per incentivare il mercato immobiliare e agevolare il cambio della prima&nbsp;casa&nbsp;di abitazione,&nbsp;offrendo tempi certamente pi\u00f9 gestibili&nbsp;per la vendita della vecchia abitazione, con la Legge di bilancio 2025 il legislatore ha, dunque, portato a due anni il termine per alienare l\u2019abitazione precedente.<\/p>\n\n\n\n<p>Di questa modifica, secondo il chiarimento fornito dall\u2019Agenzia delle Entrate, possono fruire non solo coloro che stipulano il contratto di compravendita a decorrere dal 1\u00b0 gennaio 2025, ma anche coloro che hanno acquistato un immobile precedentemente, ma per i quali, alla data del 31 dicembre 2024, non sia ancora decorso il termine di un anno previsto dalla precedente normativa per alienare l&#8217;immobile preposseduto.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>La legge Bilancio 2025 &nbsp;ha introdotto un\u2019interessante novit\u00e0 per le agevolazioni prima casa, estendendo a due anni il termine per alienare l\u2019abitazione precedente senza perdere i benefici fiscali. 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