{"id":19880,"date":"2025-02-18T09:41:54","date_gmt":"2025-02-18T08:41:54","guid":{"rendered":"https:\/\/www.albeeassociati.it\/?p=19880"},"modified":"2025-02-18T09:41:55","modified_gmt":"2025-02-18T08:41:55","slug":"andare-oltre-labrogazione-dellabuso-di-ufficio","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.albeeassociati.it\/en\/andare-oltre-labrogazione-dellabuso-di-ufficio\/","title":{"rendered":"Andare oltre l&#8217;abrogazione dell&#8217;abuso di ufficio"},"content":{"rendered":"\n<p>Dopo 135 anni di onorato servizio nei codici Zanardelli e Rocco \u2013 tralasciando la legislazione pre-unitaria &#8211; l\u2019abuso di ufficio, previsto dall\u2019art. 323 del codice penale, non \u00e8 pi\u00f9 reato. La legge 9 agosto 2024, numero 114, lo ha abrogato. Il reato non esiste pi\u00f9, cancellato dalla Storia giudiziaria con un colpo di spugna, e le condanne inflitte cadranno nel nulla. Alla base, il convincimento del Ministro della giustizia Nordio che: &#8220;<em>L&#8217;abuso d&#8217;ufficio era ed \u00e8 ancora un reato cos\u00ec evanescente che complica soltanto le cose senza aiutare minimamente, anzi ostruendo le indagini perch\u00e9 intasano le procure della Repubblica di fascicoli inutili disperdendo le energie verso reati che invece dovrebbero essere oggetto di maggiore attenzione<\/em>&#8220;. Un reato, ancora secondo&nbsp;Nordio,&nbsp;dalle &#8220;<em>conseguenze perniciose<\/em>&#8220;: &#8220;<em>la delegittimazione di molti personaggi politici che hanno visto compromessa anche la carriera politica, per indagini che si sono concluse nel nulla<\/em>\u201d. Il risultato \u00e8 la&nbsp;paura della firma&nbsp;dei sindaci che a sua volta produce un &#8220;<em>grande danno economico<\/em>&#8221; per i cittadini. Cancellarlo non produrr\u00e0 un vuoto di tutela, contro il malaffare &#8220;<em>il nostro arsenale \u00e8 il pi\u00f9 agguerrito d&#8217;Europa<\/em>&#8220;.<\/p>\n\n\n\n<p>In dottrina, di converso, \u00e8 stato osservato che ci sar\u00e0: \u201c<em>l\u2019impunit\u00e0 di tutti gli abusi commessi per avvantaggiare s\u00e9 stessi ovvero amici, amanti, sodali, compagni di partito o per danneggiare nemici e rivali in amore, in politica, negli affari, purch\u00e9 compiuti in assenza di compensi dati o promessi e di violenza o minaccia. In questa voragine vengono attratti i casi di concessione o diniego di autorizzazioni, licenze o concessioni, ma anche i casi di esercizio discrezionale del potere, come avviene nella funzione giudiziaria in riferimento al giudice e al pubblico ministero e nella funzione amministrativa rispetto a una qualsiasi attivit\u00e0 deliberativa o valutativa. Neppure poi si trascurino gli abusi commessi mediante sfruttamento dell\u2019ufficio: \u00e8 il caso di colui che sfrutta nel proprio o altrui interesse le energie lavorative di pubblici dipendenti ovvero del medico specialista di una struttura sanitaria pubblica che distoglie i pazienti dal servizio pubblico per inviarli a strutture private.<\/em>\u201d. All\u2019elenco si pu\u00f2 aggiungere, per completezza, l\u2019impunit\u00e0 per la violazione dell\u2019obbligo di astensione.<\/p>\n\n\n\n<p>La giurisprudenza si \u00e8 mossa. Numerose autorit\u00e0 giudiziarie (Gup Locri, Tribunale Firenze, Tribunale Busto Arsizio) hanno sollevato questioni di legittimit\u00e0 costituzionale sotto diversi parametri: in particolare, per violazione della Convenzione Onu contro la corruzione. In sintesi, si sostiene che essendo obbligo internazionale dello Stato introdurre norme contro l\u2019abuso di ufficio sarebbe illogico, contrario alla buona fede, e anche in contrasto con l\u2019art. 97 Cost., il comportamento dello Stato italiano che abroga una norma che, se non ci fosse gi\u00e0, avrebbe l\u2019obbligo di introdurre. Al momento, resta il fatto che l\u2019art. 323 \u00e8 stato abrogato ed il Presidente della Repubblica, di cui \u00e8 nota la particolare attenzione sui provvedimenti che impattano con gli obblighi Unionali, ha promulgato la legge: ci\u00f2 significa che non ha ravvisato palesi vizi di incostituzionalit\u00e0 o di contrasto con le norme internazionali.<\/p>\n\n\n\n<p>Quindi, c\u2019\u00e8 un vuoto di tutela rispetto alle situazioni evidenziate.<\/p>\n\n\n\n<p>In attesa della risposta della Corte costituzionale, al fine di verificare se, effettivamente, dopo l\u2019abrogazione del reato di abuso di ufficio vi siano, e quali, situazioni che risultano sprovviste di una effettiva tutela penale \u00e8 necessario tenere conto della sua giurisprudenza. \u201c<em>Per costante giurisprudenza di questa Corte, la configurazione delle ipotesi criminose e la determinazione delle sanzioni per ciascuna di esse rientrano nella discrezionalit\u00e0 del legislatore.&nbsp; Gli apprezzamenti in ordine alla &#8220;meritevolezza\u201d ed al &#8220;bisogno di pena\u201d \u2013 dunque sull\u2019opportunit\u00e0 del ricorso alla tutela penale e sui livelli ottimali della stessa \u2013 sono infatti, per loro natura, tipicamente politici\u201d [\u2026] \u201c Le esigenze costituzionali di tutela non si esauriscono, infatti, nella tutela penale, ben potendo essere soddisfatte con altri precetti e sanzioni: l&#8217;incriminazione costituisce anzi un&#8217;extrema ratio, cui il legislatore ricorre quando, nel suo discrezionale apprezzamento, lo ritenga necessario per l&#8217;assenza o l&#8217;inadeguatezza di altri mezzi di tutela\u201d<\/em>.<\/p>\n\n\n\n<p>La Magistratura italiana possiede una peculiarit\u00e0. I magistrati non accettano che diritti che richiedono una tutela penale ne rimangano sprovvisti, sol perch\u00e9 manca una norma specifica. Se fosse cos\u00ec se ne avvantaggerebbero i soggetti dotati di maggiori risorse economiche a scapito dei pi\u00f9 deboli.<\/p>\n\n\n\n<p>\u00c8 stato cos\u00ec per l\u2019inquinamento ambientale. In mancanza di una specifica normativa, attuata solo a partire dal 1976 con la Legge Merli per gli scarichi industriali, furono i Pretori che si assunsero il compito di tutelare la collettivit\u00e0 dai veleni immessi nell\u2019ambiente dalle industrie. La tutela delle acque si avvalse di una piccola norma introdotta nel 1927 che vietava: \u201c<em>di gettare od infondere nelle acque materie atte ad intorpidire, stordire od uccidere i pesci e gli altri animali acquatici<\/em>\u201d. Il divieto era punito con la pena dell\u2019ammenda da lire 200 a lire 1000, poi elevata nel 1938 a quella congiunta dell\u2019arresto e dell\u2019ammenda, ma quello che faceva la differenza era che la sanzione aveva natura penale e consentiva al Pretore di emettere un decreto di sequestro. La parte pi\u00f9 sensibile della magistratura utilizz\u00f2 questa leva, e interi complessi produttivi inquinanti furono sequestrati e restituiti solo dopo che erano cessate le immissioni velenose. Lo stesso accadde per gli inquinamenti dell\u2019atmosfera cagionati da fumi o rumori molesti. Anche qui le norme utilizzate furono piccole contravvenzioni, come l\u2019articolo 674 del codice penale, punite lievemente, ma che, per essere di natura penale, consentivano il sequestro dell\u2019impianto nocivo.<\/p>\n\n\n\n<p>E che dire dell\u2019utilizzo che fu fatto dell\u2019articolo 219 del codice Rocco in funzione di prevenzione dei reati? E dell\u2019articolo 251, che consentiva ai Pretori di emettere un mandato di arresto per i reati di competenza del tribunale, efficace per venti giorni, utilizzato per supplire all\u2019inerzia di alcune procure?<\/p>\n\n\n\n<p>Ancora, per combattere il terrorismo prima e la mafia dopo, la giurisprudenza \u201ccre\u00f2\u201d la figura del concorso esterno nel reato associativo.<\/p>\n\n\n\n<p>Sul versante civilistico, per arginare lo strapotere degli industriali a scapito dei lavoratori che, vivendo della paga non potevano affrontare lunghi processi, i Pretori, per reintegrare nel posto di lavoro i lavoratori licenziati per discriminazione, fecero ricorso all\u2019articolo 700 del codice di procedura, pensato per altro.&nbsp;&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p>Qualche volta, per l\u2019esigenza di ovviare a situazioni difficili, si and\u00f2 \u201coltre\u201d, come quando si configur\u00f2 il reato di aggiotaggio a carico dei proprietari che tenevano sfitto l\u2019immobile, ma tutto sommato nessuno ha mai negato la meritoria opera di supplenza svolta dalla magistratura in periodi storici complessi.<\/p>\n\n\n\n<p>La domanda che ci si deve porre, a questo punto, \u00e8 se vi sia nel sistema una norma che possa prendere il posto dell\u2019abrogato art. 323 ed assicurare una tutela a diritti meritevoli.<\/p>\n\n\n\n<p>Ad avviso dello scrivente vi \u00e8 una norma, avente vis espansiva, che pu\u00f2 essere utilmente impiegata per contrastare i pi\u00f9 gravi fenomeni di turbamento dei diritti politici del cittadino.<\/p>\n\n\n\n<p>Il titolo I del libro II del codice Rocco prevede una divisione interna in cinque capi: delitti contro la personalit\u00e0 internazionale dello Stato (artt. 241-275); delitti contro la personalit\u00e0 interna dello Stato (artt. 276-293); delitti contro i diritti politici del cittadino (art. 294); delitti contro gli Stati esteri, i loro Capi e i loro rappresentanti (artt. 295-300); disposizioni generali e comuni ai capi precedenti (artt. 301-313). Uno spazio esiguo \u00e8 accordato alla tutela dei diritti politici del cittadino: un solo articolo, il 294, con formula ampia punisce: \u201c<em>Chiunque con violenza, minaccia o inganno impedisce in tutto o in parte l&#8217;esercizio di un diritto politico, ovvero determina taluno a esercitarlo in senso difforme dalla sua volont\u00e0, \u00e8 punito con la reclusione da uno a cinque anni<\/em>.\u201d<\/p>\n\n\n\n<p>Dalla Relazione ministeriale sul progetto di codice penale si ricava che, anche il vulnus arrecato ai singoli cittadini nei diritti fondamentali, come quelli elettorali, strettamente attinenti allo status della persona, \u00e8 considerato lesivo degli interessi fondamentali dello Stato che comprendono \u201c<em>anche tutto quel complesso di interessi politici fondamentali, di altra indole, rispetto ai quali lo Stato intende affermare la sua personalit\u00e0. Codesti interessi, attraverso sfere gradatamente pi\u00f9 ampie, vanno dalla saldezza e dalla prosperit\u00e0 economica al migliore assetto sociale del Paese, e persino al diritto di conseguire e consolidare quel maggior prestigio politico, che allo Stato possa competere in un determinato momento storico\u201d<\/em>.&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p>L\u2019articolo 294 \u00e8 stato, prevalentemente, &nbsp;utilizzato dalla giurisprudenza per sanzionare illeciti realizzati in materia elettorale. Si ricordano:<\/p>\n\n\n\n<ul>\n<li>Sez. 1&nbsp;&#8211;&nbsp;, Sentenza&nbsp;n. 42512 del 17\/06\/2022 Ud.&nbsp;&nbsp;(dep.&nbsp;09\/11\/2022 ) Rv. 283738 \u2013 0, in tema di ostacolo alla raccolta di firme per un referendum<\/li>\n\n\n\n<li>&nbsp;Sez. 1, Sentenza&nbsp;n. 20755 del 27\/10\/2017 Ud.&nbsp;&nbsp;(dep.&nbsp;10\/05\/2018 ) Rv. 273118 \u2013 0, in tema di induzione di un eletto ad una carica pubblica a dimettersi<\/li>\n\n\n\n<li>Sez. 6, Sentenza&nbsp;n. 51722 del 09\/11\/2016 Cc.&nbsp;&nbsp;(dep.&nbsp;05\/12\/2016 ) Rv. 268621 \u2013 0, che correla la norma al diritto di elettorato attivo e passivo<\/li>\n\n\n\n<li>Sez. 1, Sentenza&nbsp;n. 11055 del 14\/10\/1993 Ud.&nbsp;&nbsp;(dep.&nbsp;02\/12\/1993 ) Rv. 197546 \u2013 01, secondo cui la condotta del reato di attentato contro i diritti politici del cittadino (art. 294 cod. pen.) consiste nella violenza, minaccia o inganno che si traduce nell&#8217;impedimento all&#8217;esercizio di un diritto politico o nella determinazione del cittadino stesso ad esercitarlo in maniera difforme dalla sua volont\u00e0.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p>Nell&#8217;attuale assetto costituzionale, diritti politici sono in primo luogo quelli che permettono al cittadino di partecipare all&#8217;organizzazione ed al funzionamento dello Stato e degli altri enti di rilevanza costituzionale, come le Regioni, le Province e i Comuni, ai quali \u00e8 attribuita la funzione di indirizzo politico in relazione ad un determinato aggregato di persone stanziate su una parte del territorio. Nel novero dei diritti politici rientra, sicuramente, quello di elettorato passivo configurabile in riferimento alla carica di consigliere comunale (in giurisprudenza si riscontra la fattispecie connotata dalla minaccia nei confronti di un candidato alla carica di consigliere comunale, al fine di costringerlo a ritirare la candidatura, con la prospettazione del rigetto della domanda di assunzione, dallo stesso presentata, quale giardiniere del Comune). Ma, in essi vanno ricompresi anche i diritti attribuiti al cittadino come appartenente alla <em>polis<\/em>, cio\u00e8 alla comunit\u00e0 organizzata. Quelli, per intenderci, che derivano dalle fonti pubbliche.<\/p>\n\n\n\n<p>Sotto l\u2019aspetto sistematico della norma, occorre ricordare che, secondo la giurisprudenza di legittimit\u00e0, il delitto previsto dall&#8217;art. 294 cod. pen. \u00e8 reato di evento, ancorch\u00e9 la rubrica faccia riferimento alla differente nozione di &#8220;<em>attentato<\/em>&#8221; (la quale costituisce una anticipazione della soglia dell&#8217;intervento penale rispetto all&#8217;effetto lesivo prodotto dall&#8217;evento); e che esso costituisce un titolo generico e sussidiario rispetto ai reati specificamente previsti in materia elettorale di fronte ai quali, qualora ne&nbsp; ricorrano gli estremi, \u00e8 destinato a cedere in virt\u00f9 del principio di specialit\u00e0 (Sez. 1&nbsp;&#8211;&nbsp;, Sentenza&nbsp;n. 16381 del 20\/12\/2018 Cc.&nbsp;&nbsp;(dep.&nbsp;15\/04\/2019 ) Rv. 275331 \u2013 0; Sez. 1, n. 11835 del 26\/6\/1989, Celentano, Rv. 182018). Ragione, per cui, nella sua vigenza il reato di abuso di ufficio si presentava come norma speciale rispetto al 294: da qui, la quasi-nulla applicazione dell\u2019articolo 294 al di fuori della sfera elettorale.<\/p>\n\n\n\n<p>In ordine agli elementi costitutivi della fattispecie, i concetti di violenza e minaccia, non pongono concreti dubbi. \u00c8 sufficiente fare riferimento alla costante giurisprudenza.<\/p>\n\n\n\n<p>La violenza pu\u00f2 essere fisica, intesa come energia fisica esercitata direttamente sulla persona, o morale, purch\u00e9 sussista la idoneit\u00e0 a coartare la libert\u00e0 di azione del soggetto;<\/p>\n\n\n\n<p>la minaccia \u00e8 la prospettazione di un danno ingiusto &nbsp;e pu\u00f2 essere diretta, se rivolta alla vittima, o indiretta se pronunciata in sua assenza, essendo solo necessario che questa ne sia venuta a conoscenza anche tramite altre persone, a condizione che ci\u00f2 avvenga in un contesto per il quale si ritenga che l&#8217;agente abbia avuto la volont\u00e0 di produrre l&#8217;effetto intimidatorio; simbolica quando si estrinsechi attraverso immagini, segni, oggetti o azioni che abbiano insiti in s\u00e9 non solo la capacit\u00e0 di evocare ci\u00f2 che si \u00e8 inteso minacciare, ma anche un &#8220;surplus&#8221; intimidatorio derivante proprio dalla modalit\u00e0 simbolica utilizzata;<\/p>\n\n\n\n<p>la nozione di &#8220;inganno&#8221; deve consistere nel ricorso a un mezzo fraudolento che sia idoneo a esercitare sul soggetto una pressione di tale intensit\u00e0 da indurlo a determinarsi, nell&#8217;esercizio di un diritto politico, in modo contrario alla sua reale volont\u00e0; sicch\u00e9 non bastano, a tal fine, la semplice suggestione e neanche le promesse chimeriche, le forzature dialettiche, le prospettazioni incomplete o tendenziose di situazioni nazionali o locali, le interpretazioni faziose di eventi.<\/p>\n\n\n\n<p>Dopo questo inquadramento sistematico, \u00e8 sul concetto di diritti politici che occorre focalizzare l\u2019attenzione.<\/p>\n\n\n\n<p>I diritti politici, unitamente ai diritti civili, fanno parte dei diritti umani, ma, mentre i primi tutelano e stabiliscono il rispetto delle libert\u00e0 individuali (pensiero, coscienza,\u00a0 riunione), i secondi attengono, come anticipato, a quei diritti che sorgono dalla cittadinanza: l&#8217;elettorato attivo; l&#8217;elettorato passivo; i diversi\u00a0referendum; la libert\u00e0 di organizzazione in\u00a0partiti; il\u00a0diritto di petizione; il diritto di accedere agli\u00a0uffici pubblici e trovano la loro fonte diretta negli articoli da 48 a 51 e 97 della Costituzione.<\/p>\n\n\n\n<p>Prescindendo dalle norme che riguardano il funzionamento dello Stato e il rapporto di elettorato, di particolare interesse per la tutela dei cittadini si rivela l\u2019art. 51 Cost., inserito nel Titolo IV Rapporti Politici, secondo cui: \u201c<em>Tutti i cittadini dell&#8217;uno o dell&#8217;altro sesso possono accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge. A tale fine la Repubblica promuove con appositi provvedimenti le pari opportunit\u00e0 tra donne e uomini. La legge pu\u00f2, per l&#8217;ammissione ai pubblici uffici e alle cariche elettive, parificare ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica. Chi \u00e8 chiamato a funzioni pubbliche elettive ha diritto di disporre del tempo necessario al loro adempimento e di conservare il suo posto di lavoro<\/em>\u201d.<\/p>\n\n\n\n<p>Il principio di uguaglianza, posto in via generale dall\u2019articolo 3, si riverbera sull\u2019accesso ai pubblici uffici riconosciuto, senza distinzioni e privilegi, a <em>Tutti i cittadini dell&#8217;uno o dell&#8217;altro sesso<\/em>.<\/p>\n\n\n\n<p>Anche la partecipazione ai concorsi indetti per l\u2019accesso ai pubblici uffici \u00e8 vista nella Carta come un diritto politico, al pari dei diritti elettorali. Un diritto politico che si affianca e completa l\u2019articolo 35, dando concretezza al principio fondamentale di una Repubblica fondata sul lavoro, e che, nell\u2019alveo delle norme che ne disciplinano l\u2019accesso, fonda un diritto soggettivo dell\u2019interessato (a differenza di quanto succede nel lavoro privato in cui, salvo il collocamento obbligatorio, l\u2019iniziativa privata \u00e8 libera di determinarsi nella costituzione dei rapporti di lavoro, l\u2019unico limite derivando dal dovere di non svolgersi in contrasto con l\u2019utilit\u00e0 sociale).<\/p>\n\n\n\n<p>\u00c8 inutile, ai fini che qui interessano, ricordare che l\u2019ambito di applicazione dell\u2019articolo 51 \u00e8 stato sempre ricondotto nell\u2019ottica della lunga battaglia per ottenere una equilibrata partecipazione delle donne e degli uomini nelle istituzioni e nei luoghi decisionali. Questi concetti appaiono ormai scontati dopo la modifica dell\u2019articolo 51 con la legge costituzionale 30 maggio 2003, n. 1. Ci\u00f2 che rileva in questa sede \u00e8 che la Carta ha superato il fenomeno antico della vendita delle cariche che consentiva a chi disponeva di cospicue fortune di acquisire uffici prestigiosi, creando un circolo vizioso che portava all\u2019immobilismo sociale, ed anche all\u2019ingiustizia. Come scriveva Michel Foucault in <em>Surveiller et punir: Naissance de la prison<\/em>, 1975: \u00ab<em>\u00c8 perch\u00e9, per ragioni di tesoreria, il re si attribuisce il diritto di vendere uffici di giustizia, che gli \u201cappartengono\u00bb, che si trova davanti dei magistrati, proprietari delle cariche, non solo indocili, ma ignoranti, preda di interessi, pronti al compromesso<\/em>.\u00bb.<\/p>\n\n\n\n<p>Se l\u2019articolo 51 disegna la cornice culturale e l\u2019obiettivo da perseguire, sul versante della formazione del rapporto di lavoro pubblico \u00e8 l\u2019articolo 97, comma 3, della Costituzione a stabilire che: \u201c<em>Agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge<\/em>\u201d. Analoga previsione \u00e8 prevista per l\u2019accesso alle magistrature (articolo 106).<\/p>\n\n\n\n<p>Il concorso pubblico, nella tesi del costituente, \u00e8 lo strumento idoneo ad attuare l\u2019uguaglianza dei cittadini ed a selezionare i pi\u00f9 meritevoli. L\u2019ordinamento ha dato attuazione all\u2019articolo 106 ed \u00e8, quindi, attraverso il concorso pubblico che si individuano i soggetti meritevoli di accedere agli uffici.<\/p>\n\n\n\n<p>Corollario logico \u00e8 che il principio di uguaglianza non tollera collusioni, favoritismi o manipolazione dei concorsi, ragione per cui di norma le valutazioni sono compiute da tecnici indipendenti e indifferenti rispetto ai candidati, e le tracce scritte e le domande da sottoporre ai candidati sono segretate.<\/p>\n\n\n\n<p>Anche l\u2019articolo 97, nei suoi primi due commi, svolge indirettamente una funzione di tutela dell\u2019uguaglianza dei cittadini.<\/p>\n\n\n\n<p>Nel disporre che:<\/p>\n\n\n\n<p>\u201c<em>I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento e l\u2019imparzialit\u00e0 dell\u2019amministrazione.<\/em><\/p>\n\n\n\n<p><em>Nell\u2019ordinamento degli uffici sono determinate le sfere di competenza, le attribuzioni e le responsabilit\u00e0 proprie dei funzionari<\/em>\u201d,<\/p>\n\n\n\n<p>la Costituzione protegge i cittadini da arbitri e prevaricazioni dei pubblici funzionari, in quanto solo la legge, disposizione astratta e generale, pu\u00f2 disciplinare l\u2019organizzazione dei pubblici uffici e i comportamenti dei singoli funzionari. Con il corollario che i comportamenti dei singoli appartenenti svolti in modo non imparziale, non vulnerano solo il singolo, ma anche il diritto dell\u2019intera collettivit\u00e0 a che il potere si eserciti e si svolga assicurando l\u2019uguaglianza dei cittadini di fronte ad esso: in tal modo, l\u2019imparzialit\u00e0 dell\u2019amministrazione, nascendo dalla Costituzione, costituisce un diritto politico del cittadino.<\/p>\n\n\n\n<p>Ad avviso di chi scrive, l\u2019articolo 294 del Codice penale \u00e8 utilmente impiegabile in molte situazioni in cui in precedenza veniva contestato l\u2019abuso di ufficio. Vi rientrano, infatti, i casi in cui nei concorsi pubblici siano individuate astensioni non dichiarate, o condotte velatamente minacciose o ingannevoli (ad esempio nella valutazione dei titoli) impeditive a taluni candidati di concorrere per favorire altri. Oppure l\u2019uso non imparziale del potere pubblico attraverso artifici o illecite imposizioni.<\/p>\n\n\n\n<p>La nozione di pubblici uffici \u00e8 estesa. Spetter\u00e0 alla giurisprudenza selezionare i diritti pubblici e differenziarli dai diritti civici e valutare, caso per caso, quando la violazione dei diritti pubblici dei cittadini, in mancanza di una norma specifica, dar\u00e0 luogo ad un attentato penalmente rilevante.<\/p>\n\n\n\n<p>L\u2019articolo 294, nell\u2019interpretazione offerta, pu\u00f2 costituire un argine nei confronti delle situazioni indicate dalla dottrina (v. supra) e dalla stampa (nell\u2019ottimo DataRoom sul Corriere di Milena Gabanelli e Luigi Ferrarella si fanno questi esempi: \u201c<em>Il professore che favorisce il proprio allievo in un concorso universitario. Il carabiniere che, siccome alcune ragazze extracomunitarie rifiutano di farsi fotografare in spiaggia, chiede loro, senza ragione di servizio, di esibire i documenti di soggiorno.&nbsp;Il pm che fa processare l\u2019ex della sua fidanzata. Il poliziotto che manda un\u2019ispezione nella discoteca che non ha fatto entrare suo fratello senza invito. L\u2019assessore che, di fronte a due contemporanee richieste di comizi elettorali in piazza, ne nega l\u2019uso alla lista avversaria e concede invece la piazza al comizio del proprio partito<\/em>\u201d), nelle quali \u00e8 facile percepire un connotato di violenza morale, inganno o minaccia implicita.<\/p>\n\n\n\n<p>Come acutamente ha affermato la Sez. F&nbsp;&#8211;&nbsp;, Sentenza&nbsp;n. 32174 del 25\/08\/2020 Ud.&nbsp;&nbsp;(dep.&nbsp;17\/11\/2020 ) Rv. 279877: \u201c[\u2026] <em>si deve rammentare che la ingiustizia del danno pu\u00f2 senz&#8217;altro essere ravvisata anche rispetto alla lesione di diritti politici, come avvenuto nel caso di specie, la cui lesione trova peraltro una specifica e pi\u00f9 generale tutela penale nei delitti contro i diritti politici del cittadino di cui al capo III del Titolo I del codice penale ed in particolare nel delitto previsto dall&#8217;art. 294 cod. pen., ma che al di fuori di detta ipotesi, pu\u00f2 assumere rilevanza penale, nella specie del delitto di abuso di ufficio, quando tale lesione consegua ad una violazione dei doveri di imparzialit\u00e0 e terziet\u00e0 che connotano l&#8217;esercizio dei poteri dei pubblici ufficiali, in presenza degli altri presupposti della condotta afferenti il dolo intenzionale richiesto per l&#8217;integrazione del delitto punito dall&#8217;art. 323 cod. pen. Al riguardo appare opportuno richiamare a supporto di quanto si intende qui affermare, un precedente di legittimit\u00e0, seppure non recente, che ha gi\u00e0 ravvisato la ingiustizia del danno nella lesione del diritto della minoranza con riferimento al caso di un sindaco che, in violazione dell&#8217;art. 127 del R.D. 4 febbraio 1915 n. 148 e disattendendo specifiche e reiterate richieste della minoranza consiliare, aveva disposto sistematicamente la riunione del consiglio comunale in unica convocazione, anzich\u00e9 fissare, per la seconda convocazione, come prescritto, un diverso giorno e, in tal modo, ritenendo sempre applicabile il pi\u00f9 elevato &#8220;quorum&#8221; di presenze richiesto per la validit\u00e0 della prima convocazione, aveva impedito, mediante l&#8217;allontanamento dei consiglieri di maggioranza, il raggiungimento di detto &#8220;quorum&#8221; e, pertanto, la possibilit\u00e0 di adottare delibere<\/em> (Sez. 6, n. 2173 del 30\/11\/1998, Parisi, Rv. 212943)\u201d.<\/p>\n\n\n\n<p>La strada non \u00e8 semplice, richiede attenzione e misura, e sar\u00e0 la giurisprudenza a valutare la percorribilit\u00e0. Non \u00e8 la prima volta e non sar\u00e0 l\u2019ultima. Gli esempi non mancano.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Dopo 135 anni di onorato servizio nei codici Zanardelli e Rocco \u2013 tralasciando la legislazione pre-unitaria &#8211; l\u2019abuso di ufficio, previsto dall\u2019art. 323 del codice penale, non \u00e8 pi\u00f9 reato. La legge 9 agosto 2024, numero 114, lo ha abrogato. Il reato non esiste pi\u00f9, cancellato dalla Storia giudiziaria con un colpo di spugna, e [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":3,"featured_media":19883,"comment_status":"closed","ping_status":"0","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":[],"categories":[39,11],"tags":[],"acf":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.albeeassociati.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/19880"}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.albeeassociati.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.albeeassociati.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.albeeassociati.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/users\/3"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.albeeassociati.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=19880"}],"version-history":[{"count":2,"href":"https:\/\/www.albeeassociati.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/19880\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":19886,"href":"https:\/\/www.albeeassociati.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/19880\/revisions\/19886"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.albeeassociati.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/media\/19883"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.albeeassociati.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=19880"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.albeeassociati.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=19880"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.albeeassociati.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=19880"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}