{"id":19900,"date":"2025-02-26T09:15:16","date_gmt":"2025-02-26T08:15:16","guid":{"rendered":"https:\/\/www.albeeassociati.it\/?p=19900"},"modified":"2025-02-26T09:15:18","modified_gmt":"2025-02-26T08:15:18","slug":"nis-2-attenzione-alla-scadenza-del-28-febbraio","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.albeeassociati.it\/en\/nis-2-attenzione-alla-scadenza-del-28-febbraio\/","title":{"rendered":"NIS 2: attenzione alla scadenza del 28 febbraio"},"content":{"rendered":"\n<p>Il 18 ottobre scorso \u00e8 entrato in vigore il D. Lgs. 138\/2024 &#8211; che ha dato attuazione alla <strong>Direttiva Europea NIS 2<\/strong> &#8211; finalizzato a garantire un livello elevato di <strong><em>cybersecurity<\/em><\/strong> in ambito nazionale.&nbsp;&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p>Diversi sono gli adempimenti richiesti dalla nuova normativa, da attuarsi secondo uno specifico calendario che ne regola le scadenze. Primo tra tutti la <strong>registrazione al Portale dei Servizi<\/strong> messo a disposizione dall\u2019Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale (\u201c<strong>ACN<\/strong>\u201d).<\/p>\n\n\n\n<p>Il primo termine per la registrazione al Portale era fissato per il <strong>17 gennaio 2025<\/strong> e interessava un numero ristretto di soggetti (fornitori di servizi di sistema dei nomi di dominio, gestori di registri dei nomi di dominio di primo livello, fornitori di servizi di registrazione dei nomi di dominio, fornitori di servizi di cloud computing, fornitori di servizi di data center, fornitori di reti di distribuzione dei contenuti, fornitori di servizi gestiti, fornitori di servizi di sicurezza gestiti, fornitori di mercati online, di motori di ricerca online e di piattaforme di servizi di social network che rientrano nell&#8217;ambito di applicazione della normativa).<\/p>\n\n\n\n<p>Il <strong>28 febbraio 2025<\/strong>, scadenza ormai prossima, sar\u00e0 invece il turno della registrazione al Portale da parte di tutti gli altri soggetti inclusi nell\u2019ambito di applicazione della normativa.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Come procedere con la registrazione?<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>I soggetti interessati dovranno accedere al Portale dei Servizi dell\u2019ACN raggiungibile al seguente link: <a href=\"https:\/\/portale.acn.gov.it\/login\">https:\/\/portale.acn.gov.it\/login<\/a>. La registrazione si articola in tre fasi:<\/p>\n\n\n\n<ul>\n<li><strong><em>censimento del Punto di Contatto<\/em><\/strong><\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p>Consiste nel registrare al Portale la <strong>persona fisica<\/strong> individuata dal soggetto NIS ed incaricata da quest\u2019ultimo di curare l\u2019attuazione della normativa. Tale ruolo potr\u00e0 essere ricoperto dal rappresentante legale, da uno dei procuratori generali indicati all\u2019interno del Registro delle Imprese o da un dipendente. In tale ultimo caso \u00e8 importante che il soggetto venga espressamente nominato e delegato, posto che nel corso della registrazione sar\u00e0 necessario darne prova.<\/p>\n\n\n\n<ul>\n<li><strong><em>associazione del Punto di Contatto al soggetto NIS<\/em><\/strong><\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p>Una volta inseriti i dati del Punto di Contatto, quest\u2019ultimo dovr\u00e0 procedere con l\u2019associazione al soggetto NIS a cui appartiene mediante l\u2019indicazione del codice fiscale (o, se si tratta di un soggetto pubblico, del codice IPA). Tale operazione verr\u00e0 effettuata automaticamente dal Portale, che andr\u00e0 ad associare al codice fiscale indicato e presente nel registro delle imprese (oppure al codice IPA inserito nella Banca dati dei domicili digitali delle Pubbliche Amministrazioni e dei Gestori di Pubblici Servizi), la denominazione dell\u2019ente.<\/p>\n\n\n\n<ul>\n<li><strong><em>compilazione della \u201cdichiarazione NIS\u201d<\/em><\/strong><\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p>Il Punto di Contatto compiler\u00e0, infine, la \u201cdichiarazione NIS\u201d in cui dovranno essere inseriti una serie di dati relativi al soggetto che rappresenta (appartenenza ad un gruppo di imprese, codice ATECO, fatturato, totale di bilancio, numero di dipendenti effettivi, settore di appartenenza, ecc.). Il Portale, tenuto conto della dimensione, del settore e della tipologia del soggetto, elaborer\u00e0 e render\u00e0 disponibile l\u2019esito dell\u2019analisi delle informazioni rese, definendo se si tratta di soggetto <em>essenziale<\/em>, <em>importante<\/em> o <em>fuori ambito<\/em>.<\/p>\n\n\n\n<p>Potrebbe, per\u00f2, accadere che la predetta procedura non vada a buon fine. Infatti, <strong>se l\u2019ente non \u00e8 presente nella banca dati del Registro delle Imprese<\/strong> (si pensi, ad esempio, ad un ente ecclesiastico civilmente riconosciuto), l\u2019associazione del Punto di Contatto al soggetto NIS mediante la ricerca del codice fiscale di quest\u2019ultimo non potr\u00e0 dare esito positivo. Ci\u00f2, in quanto il Portale acquisisce le informazioni dalla consultazione automatica del Registro delle imprese.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Come fare, quindi, in questo caso?<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Il rappresentante legale oppure uno dei procuratori generali dell\u2019ente dovr\u00e0 inviare una PEC all\u2019indirizzo&nbsp;<a href=\"mailto:acn@pec.acn.gov.it\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">acn@pec.acn.gov.it<\/a>&nbsp;con oggetto <em>\u201cPortale dei Servizi &#8211; Richiesta di censimento organizzazione &#8211; Denominazione organizzazione\u201d<\/em> e allegare il modulo &#8211; scaricabile al link&nbsp;<a href=\"https:\/\/acn.gov.it\/portale\/documents\/d\/guest\/modellorichiestacensimentoorganizzazione\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">https:\/\/acn.gov.it\/portale<\/a> &#8211; compilato e firmato digitalmente dal rappresentante legale oppure da uno dei procuratori generali.<\/p>\n\n\n\n<p>La PEC dovr\u00e0 essere inviata dalla casella del soggetto NIS oppure, nel caso in cui il soggetto NIS non disponga di una PEC, da quella del richiedente o di un rappresentante. Qualora, infine, non siano disponibili caselle PEC sar\u00e0 comunque possibile trasmettere la richiesta tramite l\u2019indirizzo di posta elettronica ordinaria istituzionale del soggetto NIS. L\u2019ACN provveder\u00e0, poi, a notificare l\u2019avvenuto censimento o l\u2019eventuale diniego motivato.<\/p>\n\n\n\n<p>Una volta ricevuta la comunicazione circa l\u2019avvenuto censimento, <strong>l\u2019ente potr\u00e0 procedere con la registrazione al Portale dei Servizi dell\u2019ACN<\/strong>, procedendo come sopra illustrato.&nbsp;&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Cosa succede dopo la registrazione?<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>La registrazione \u00e8 fondamentale per consentire all&#8217;ACN di censire i soggetti operanti nei settori vigilati e costituirne il relativo elenco. Entro la met\u00e0 del mese di <strong>aprile 2025<\/strong>, sulla base delle informazioni ricevute,&nbsp;l\u2019ACN comunicher\u00e0 ai soggetti registrati l\u2019inserimento o meno nell\u2019<strong>elenco dei soggetti NIS<\/strong>, distinguendoli tra soggetti \u201c<strong>essenziali<\/strong>\u201d e soggetti \u201c<strong>importanti<\/strong>\u201d.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Quali sono le sanzioni per la mancata registrazione?<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>La&nbsp;mancata registrazione al portale pu\u00f2 comportare una<strong> sanzione amministrativa pecuniaria<\/strong>&nbsp;di importo fino ad un massimo dello&nbsp;<strong>0,1%<\/strong>&nbsp;per i soggetti <em>\u201cessenziali\u201d<\/em> (e fino ad un massimo dello 0,07% per i soggetti <em>\u201cimportanti\u201d<\/em>) del&nbsp;<strong>fatturato annuo su scala mondiale<\/strong>&nbsp;dell\u2019esercizio precedente.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Il 18 ottobre scorso \u00e8 entrato in vigore il D. 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