{"id":19933,"date":"2025-03-19T15:06:26","date_gmt":"2025-03-19T14:06:26","guid":{"rendered":"https:\/\/www.albeeassociati.it\/?p=19933"},"modified":"2025-03-19T15:06:29","modified_gmt":"2025-03-19T14:06:29","slug":"tablet-aziendale-agenzia-investigativa-falsa-presenza-e-licenziamento","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.albeeassociati.it\/en\/tablet-aziendale-agenzia-investigativa-falsa-presenza-e-licenziamento\/","title":{"rendered":"Tablet aziendale, agenzia investigativa, falsa presenza e licenziamento"},"content":{"rendered":"\n<p>I <strong>device<\/strong> informatici sono, oramai da tempo, strumenti con cui la maggior parte dei lavoratori ha prevalentemente a che fare.<\/p>\n\n\n\n<p>La <strong>regolamentazione<\/strong> da parte del datore di lavoro circa il loro utilizzo \u00e8 tema sempre attenzionato, perch\u00e9, con l\u2019<strong>innovazione tecnologica<\/strong>, i <strong>dati<\/strong> che si possono ricavare \u2013 direttamente, indirettamente e, se vogliamo, anche casualmente \u2013 sono numerosi, intersecandosi tra loro <strong>tematiche giuridiche<\/strong> rilevanti sia in ambito di pura gestione del rapporto di lavoro sia per quanto riguarda la <strong>privacy<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n<p>Nelle nostre <strong>legal news<\/strong> ne abbiamo parlato in pi\u00f9 occasioni, richiamando, in particolare, l\u2019importanza di dotarsi di <strong>policy aziendali <\/strong>e di fornire <strong>informative adeguate<\/strong> al trattamento dei dati.<\/p>\n\n\n\n<p>Oggi diamo conto di una recentissima <strong>ordinanza<\/strong> della <strong>Corte di Cassazione<\/strong>, la n.4936 dello scorso 25 febbraio.<\/p>\n\n\n\n<p>Il caso affrontato riguarda la valutazione della <strong>legittimit\u00e0<\/strong> del l<strong>icenziamento<\/strong> intimato ad un dipendente addetto alla distribuzione del gas che, tramite il <strong>tablet<\/strong> fornito dal datore di lavoro per rendere la prestazione, ha attestato falsamente la sua <strong>presenza<\/strong> al lavoro.<\/p>\n\n\n\n<p>La vicenda trae origine da un <strong>accordo sindacale <\/strong>che aveva innovato la modalit\u00e0 di esecuzione della prestazione lavorativa, prevedendo che l\u2019operatore partisse e tornasse direttamente da e presso la sua abitazione, senza quindi recarsi in azienda.<\/p>\n\n\n\n<p>La concessione del <strong>tablet <\/strong>era poi avvenuta, a seguito di successivo <strong>accordo aziendale<\/strong>, sul presupposto che, accedendo tramite tale strumento al <strong>portale aziendale<\/strong>, il lavoratore inseriva i <strong>dati <\/strong>relativi ai lavori svolti ed i relativi risultati.<\/p>\n\n\n\n<p>Tramite <strong>controlli<\/strong> commissionati ad una <strong>agenzia investigativa<\/strong>, l\u2019azienda ha riscontrato che l\u2019operatore, anzich\u00e9 svolgere le attivit\u00e0 risultanti dai dati da lui inseriti con il <strong>tablet<\/strong>, si recava in locali pubblici, utilizzava l\u2019autovettura aziendale non per scopi lavorativi lasciava il posto di lavoro prima della conclusione dei lavori.<\/p>\n\n\n\n<p>Di conseguenza, il lavoratore era stato <strong>licenziato<\/strong> per avere falsamente attestato la sua presenza in servizio inserendo i relativi <strong>dati<\/strong> tramite il <strong>tablet<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n<p>Nel contestare il provvedimento espulsivo il dipendente ha lamentato la violazione dello <strong>Statuto dei Lavoratori<\/strong>, adducendo che l\u2019azienda avrebbe eseguito <strong>controlli \u201cocculti\u201d<\/strong> sia tramite l\u2019agenzia sia ricorrendo ai dati recepiti tramite il <strong>device<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n<p>I giudici di primo e secondo grado hanno respinto l\u2019impugnazione.<\/p>\n\n\n\n<p>Con l\u2019<strong>ordinanza<\/strong> n.4936\/2025 la <strong>Cassazione<\/strong> ha confermato la decisione di merito.<\/p>\n\n\n\n<p>Circa i <strong>dati<\/strong> tratti dal <strong>tablet<\/strong>, i giudici di legittimit\u00e0 hanno precisato che il <strong>device<\/strong>, per come utilizzato, non rileva come strumento di controllo ai sensi dell\u2019art.4 dello <strong>Statuto dei Lavoratori<\/strong>, ma come mezzo utilizzato dal lavoratore per fornire informazioni false: i <strong>dati<\/strong> inveritieri non sono, quindi, l\u2019esito di un <strong>controllo occulto<\/strong>, bens\u00ec elementi di confronto con le diverse e, soprattutto, reali evidenze ottenute tramite l\u2019operato degli investigatori.<\/p>\n\n\n\n<p>Quanto alle investigazioni, n\u00e9 \u00e8 stata affermata la validit\u00e0 perch\u00e9 concernenti l\u2019attivit\u00e0 svolta dal lavoratore anche di fuori dei locali aziendali e finalizzata a verificare condotte penalmente rilevanti o attivit\u00e0 fraudolente suscettibili di recare danno all\u2019azienda.<\/p>\n\n\n\n<p>Pi\u00f9 precisamente, la <strong>Cassazione<\/strong> ha chiarito che <em>\u201cla condotta tenuta del ricorrente \u00e8 stata connotata da <strong>frode<\/strong> idonea a conseguire indebiti arricchimenti a danno della <strong>societ\u00e0 datrice di lavoro<\/strong>. Dunque, si \u00e8 trattato di comportamenti fraudolenti, fonte di danno per la societ\u00e0 datrice di lavoro. Tanto basta a ritenere <strong>legittimo<\/strong> e giustificato il ricorso all\u2019<strong>agenzia investigativa<\/strong>\u201d.<\/em><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>I device informatici sono, oramai da tempo, strumenti con cui la maggior parte dei lavoratori ha prevalentemente a che fare. 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