{"id":19967,"date":"2025-04-08T14:36:29","date_gmt":"2025-04-08T12:36:29","guid":{"rendered":"https:\/\/www.albeeassociati.it\/?p=19967"},"modified":"2025-04-08T16:16:22","modified_gmt":"2025-04-08T14:16:22","slug":"il-periodo-di-prova-nel-contratto-a-termine-le-nuove-regole-a-partire-dal-2025","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.albeeassociati.it\/en\/il-periodo-di-prova-nel-contratto-a-termine-le-nuove-regole-a-partire-dal-2025\/","title":{"rendered":"Il periodo di prova nel contratto a termine: le nuove regole a partire dal 2025"},"content":{"rendered":"\n<p>La disciplina del <strong>contratto a termine<\/strong> ha visto negli ultimi anni <strong>numerose modifiche<\/strong>, spesso accompagnate da svariate interpretazioni.<\/p>\n\n\n\n<p>L&#8217;ultimo intervento in materia arriva con il <strong>Collegato Lavoro (Legge 203\/2024)<\/strong>, che \u00e8 entrato in vigore il <strong>12 gennaio 2025<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n<p>La novit\u00e0 riguarda il <strong>periodo di prova<\/strong>, uno degli aspetti pi\u00f9 <strong>delicati <\/strong>e spesso fonte di <strong>dubbi<\/strong> interpretativi.<\/p>\n\n\n\n<p>Fino ad oggi, <strong>l&#8217;art. 7 del D.Lgs 104\/2022<\/strong> stabiliva che, nel contratto a termine, il periodo di prova dovesse essere <strong>proporzionato alla durata del contratto<\/strong> ed alle <strong>mansioni da svolgere<\/strong>. Una formula generica che, purtroppo, lasciava spazio a numerose <strong>incertezze<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n<p>La nuova normativa ha avuto l\u2019obiettivo di <strong>semplificare<\/strong> e <strong>chiarire<\/strong> questo aspetto, in linea con le indicazioni della<strong> Direttiva UE 2019\/1152<\/strong>, che punta a rendere le <strong>condizioni di lavoro<\/strong> pi\u00f9 <strong>trasparenti<\/strong> e <strong>prevedibili<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>La nuova formula<\/strong><br>Il cuore della modifica \u00e8 contenuto nell&#8217;<strong>art. 13 del Collegato Lavoro<\/strong>, che stabilisce con precisione la durata del <strong>periodo di prova: 1 giorno di effettiva prestazione ogni 15 giorni di calendario<\/strong> a partire dalla <strong>data di inizio del rapporto di lavoro.<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>E\u2019 previsto poi un <strong>limite minimo<\/strong> per la prova pari a <strong>2 giorni<\/strong> ed un <strong>limite massimo differenziato<\/strong>: <\/p>\n\n\n\n<p>&#8211; per i contratti di durata fino a 6 mesi il limite massimo \u00e8 di 15 giorni <\/p>\n\n\n\n<p>&#8211; mentre per i contatti di durata superiore a 6 mesi e inferiori a 12 mesi il limite massimo \u00e8 di 30 giorni.<\/p>\n\n\n\n<p>Sembra tutto chiaro, ma<strong> c\u2019\u00e8 un piccolo dettaglio che non sfugge certamente ai lettori pi\u00f9 attenti: <\/strong>i calcoli non tornano. Se, ad esempio, si considera un <strong>contratto di 6 mesi<\/strong>, il periodo di prova dovrebbe essere di <strong>12 giorni<\/strong>, ma la legge lo fissa a 15. Lo stesso vale per i contratti di <strong>12 mesi<\/strong>, dove la durata massima della prova dovrebbe essere di 24 giorni, ma la legge prevede <strong>30 giorni.<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p><strong>Cosa fare?<\/strong> La risposta arriva dal principio del <em><strong>favor lavoratoris<\/strong> <\/em>che permea il nostro ordinamento, secondo cui, in caso di <strong>incertezze o ambiguit\u00e0<\/strong>, la normativa deve essere <strong>interpretata in favore del lavoratore<\/strong>. Quindi il consiglio \u00e8 di applicare la nuova <strong>formula di calcolo<\/strong> in modo puntuale per evitare <strong>contestazioni.<\/strong> <\/p>\n\n\n\n<p>E&#8217; sulla base dello stesso principio che la norma fa salve disposizioni di <strong>miglior favore<\/strong> stabilite dalla <strong>contrattazione collettiva<\/strong>. Secondo il <strong>Ministero del Lavoro<\/strong>, che \u00e8 intervenuto con la <strong>circolare n. 6 del 27.03.2025<\/strong>, ci\u00f2 significa che i <strong>contratti applicati in azienda<\/strong> possono <strong>derogare al limite minimo<\/strong> ma <strong>non a quello massimo.<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Un&#8217;altra questione riguarda poi i <strong>contratti superiori a 12 mesi<\/strong>. Secondo il <strong>Ministero del Lavoro<\/strong> il periodo di prova deve essere calcolato in base nuova <strong>formula introdotta<\/strong> e cio\u00e8 <strong>1 giorno ogni 15 giorni di calendario <\/strong>considerando <strong>l\u2019intera a durata del contratto.<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>La necessit\u00e0 di un approccio critico<br>La risposta arriva dal principio del <strong>favor lavoratoris<\/strong> che permea il nostro ordinamento, secondo cui, in caso di incertezze o ambiguit\u00e0, la normativa deve essere interpretata in favore del lavoratore.<br>Quindi, il consiglio per i datori di lavoro \u00e8 di adottare il conteggio che porta a un <strong>periodo di prova inferiore<\/strong>, per evitare di eccedere rispetto alla durata prevista dalla nuova formula introdotta dal <strong>Collegato Lavoro<\/strong>.<br>\u00c8 per lo stesso motivo che la norma fa salve disposizioni di <strong>miglior favore<\/strong> stabilite dalla <strong>contrattazione collettiva<\/strong>. Secondo il <strong>Ministero del Lavoro<\/strong>, che \u00e8 intervenuto con la <strong>circolare n. 6 del 27.03.2025<\/strong>, ci\u00f2 significa che i contratti applicati in azienda possono derogare al <strong>limite minimo<\/strong> ma non a quello <strong>massimo<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n<p>Un&#8217;altra questione riguarda poi i <strong>contratti superiori a 12 mesi<\/strong>. Secondo il <strong>Ministero del Lavoro<\/strong>, il <strong>periodo di prova<\/strong> deve essere calcolato in base alla <strong>nuova formula<\/strong> introdotta, e cio\u00e8 <strong>1 giorno ogni 15 giorni di calendario<\/strong>, considerando l\u2019intera durata del contratto.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>La necessit\u00e0 di un approccio critico<\/strong><br>La legge ha cercato di rendere<strong> pi\u00f9 chiara<\/strong> la disciplina del periodo di <strong>prova nei contratti a termine<\/strong>, ma, come spesso accade, non basta limitarsi ad applicare pedissequamente il dettato normativo. \u00c8 fondamentale avere un <strong>occhio critico<\/strong> e una <strong>visione d\u2019insieme<\/strong>, considerando anche le <strong>specificit\u00e0 di ogni contratto<\/strong> e le eventuali <strong>previsioni della contrattazione collettiva.<\/strong><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>La disciplina del contratto a termine ha visto negli ultimi anni numerose modifiche, spesso accompagnate da svariate interpretazioni. L&#8217;ultimo intervento in materia arriva con il Collegato Lavoro (Legge 203\/2024), che \u00e8 entrato in vigore il 12 gennaio 2025. La novit\u00e0 riguarda il periodo di prova, uno degli aspetti pi\u00f9 delicati e spesso fonte di dubbi [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":3,"featured_media":19968,"comment_status":"closed","ping_status":"0","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":[],"categories":[25,11],"tags":[],"acf":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.albeeassociati.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/19967"}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.albeeassociati.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.albeeassociati.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.albeeassociati.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/users\/3"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.albeeassociati.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=19967"}],"version-history":[{"count":4,"href":"https:\/\/www.albeeassociati.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/19967\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":19974,"href":"https:\/\/www.albeeassociati.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/19967\/revisions\/19974"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.albeeassociati.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/media\/19968"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.albeeassociati.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=19967"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.albeeassociati.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=19967"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.albeeassociati.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=19967"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}