{"id":19976,"date":"2025-04-14T14:28:41","date_gmt":"2025-04-14T12:28:41","guid":{"rendered":"https:\/\/www.albeeassociati.it\/?p=19976"},"modified":"2025-04-14T14:28:43","modified_gmt":"2025-04-14T12:28:43","slug":"attestato-di-prestazione-energetica-quali-conseguenze-per-un-errato-rilascio","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.albeeassociati.it\/en\/attestato-di-prestazione-energetica-quali-conseguenze-per-un-errato-rilascio\/","title":{"rendered":"Attestato di prestazione energetica: quali conseguenze per un errato rilascio?"},"content":{"rendered":"\n<p>La direttiva (UE) <strong>2024\/1275<\/strong> sulla <strong>prestazione energetica nell\u2019edilizia<\/strong>, cos\u00ec detta <strong>\u201cCase Green\u201d<\/strong>, entrata in vigore il <strong>28 maggio 2024<\/strong>, impone agli Stati membri dell\u2019<strong>Unione Europea<\/strong> una sempre maggiore attenzione sullo \u201cstato\u201d energetico del <strong>patrimonio immobiliare<\/strong>, con l\u2019obiettivo di <strong>ridurre progressivamente le immissioni di CO2<\/strong> ed arrivare alla totale <strong>decarbonizzazione entro il 2050<\/strong>.<br>Nell\u2019ambito delle <strong>operazioni immobiliari<\/strong>, dunque, l\u2019aspetto della <strong>prestazione energetica degli edifici<\/strong> \u00e8 destinato ad assumere sempre maggiore rilievo e, con esso, l\u2019<strong>APE<\/strong>.<br>L\u2019<strong>APE<\/strong> \u00e8 un documento redatto da un <strong>professionista abilitato<\/strong>, che attesta come \u00e8 stato costruito un edificio sotto il profilo dell&#8217;<strong>isolamento termico<\/strong> e del <strong>consumo energetico<\/strong>.<br>Tale attestazione deve essere resa disponibile, in caso di <strong>compravendita<\/strong> e <strong>locazione<\/strong>, dal <strong>proprietario dell\u2019immobile<\/strong> gi\u00e0 durante le trattative. L\u2019<strong>acquirente<\/strong> o il <strong>conduttore<\/strong>, inoltre, dovranno dichiarare, con apposita clausola, negli <strong>atti di trasferimento di immobili a titolo oneroso<\/strong> e nei nuovi <strong>contratti di locazione<\/strong> di edifici o di singole unit\u00e0 immobiliari soggetti a registrazione, di aver ricevuto l\u2019attestato.<br><strong>Copia dell\u2019APE<\/strong> deve essere, inoltre, <strong>allegata<\/strong> ai predetti contratti, tranne nei casi di <strong>locazione di singole unit\u00e0 immobiliari<\/strong>.<br>L\u2019<strong>omessa dichiarazione o allegazione<\/strong>, se dovuta, ha conseguenze dal punto di vista <strong>amministrativo<\/strong> in quanto comporta l\u2019erogazione per le parti, in <strong>solido<\/strong> tra loro e in pari misura, di una <strong>sanzione pecuniaria<\/strong> che va da <strong>\u20ac 3.000 a \u20ac 18.000<\/strong>, per le compravendite e i trasferimenti a titolo oneroso e da <strong>\u20ac 1.000 a \u20ac 4.000<\/strong>, per i contratti di locazione di singole unit\u00e0 immobiliari, <strong>ridotta alla met\u00e0<\/strong> per le locazioni non eccedenti i tre anni.<br>C\u2019\u00e8 da chiedersi, per\u00f2, se vi siano conseguenze anche sull\u2019<strong>efficacia e\/o validit\u00e0<\/strong> di detti contratti.<br>L\u2019argomento \u00e8 stato oggetto di due recenti <strong>pronunce di Tribunale<\/strong> che hanno indagato gli effetti della <strong>consegna di un APE errato<\/strong>, rispettivamente sul <strong>contratto preliminare di compravendita<\/strong> e sul <strong>contratto definitivo<\/strong>.<br>Precisamente, il <strong>Tribunale di Torino<\/strong> nel <strong>2024<\/strong> si \u00e8 pronunciato sulla domanda di <strong>risoluzione del contratto preliminare di compravendita<\/strong> e di <strong>risarcimento del danno<\/strong>, avanzata dal <strong>promissario acquirente<\/strong> di un immobile, che riferiva di essersi impegnato all\u2019acquisto, a fronte della <strong>consegna di un attestato di prestazione energetica<\/strong> riportante una <strong>classe energetica \u201cC\u201d<\/strong>. Successivamente era tuttavia emerso che l\u2019immobile oggetto di compravendita risultava in realt\u00e0 in <strong>classe energetica \u201cG\u201d<\/strong>, come attestato dall\u2019<strong>APE aggiornato<\/strong> e consegnato dal <strong>promittente venditore<\/strong> in sede di <strong>rogito<\/strong>.<br>Il Giudice torinese, in accoglimento delle domande svolte dal promissario acquirente, ha dichiarato <strong>risolto il contratto preliminare per grave inadempimento<\/strong> del promittente venditore, sul presupposto che la <strong>classe energetica<\/strong> di un immobile sia ormai un importante elemento che concorre a determinarne il <strong>valore<\/strong> e che la <strong>differenza tra la classe \u201cC\u201d e quella \u201cG\u201d<\/strong> sia tale da condizionare la <strong>scelta del contraente<\/strong>.<br>Ha inoltre stabilito il diritto al <strong>risarcimento del danno<\/strong> in favore del promissario acquirente.<br>Proprio sul diritto al risarcimento del danno, si era gi\u00e0 pronunciato nel <strong>2022<\/strong> il <strong>Tribunale di Trani<\/strong>, chiamato a decidere sulla domanda avanzata dall\u2019<strong>acquirente<\/strong> di un immobile accortosi, solo diverso tempo dopo la conclusione della compravendita, che la classe energetica del bene era <strong>inferiore a quella dichiarata<\/strong> dal <strong>venditore<\/strong>.<br>In tale occasione l\u2019acquirente aveva chiesto giudizialmente il solo <strong>risarcimento del danno<\/strong>, avendo comunque interesse a <strong>mantenere la propriet\u00e0<\/strong> dell\u2019immobile. La richiesta risarcitoria veniva <strong>accolta<\/strong> dal Tribunale ed il venditore <strong>condannato a pagare un importo pari al minore valore dell\u2019immobile<\/strong>, come determinato dal <strong>consulente<\/strong> all\u2019uopo nominato.<br>Peraltro, gli <strong>obblighi informativi attinenti l\u2019APE<\/strong> rilevano anche dal punto di vista dell\u2019<strong>attivit\u00e0 svolta dal mediatore immobiliare<\/strong>.<br>\u00c8 quanto stabilito da diverse <strong>pronunce<\/strong> sia di <strong>Tribunale<\/strong> che della <strong>Corte di Cassazione<\/strong> che, partendo dal dettato dall\u2019<strong>art. 1759 co.1 c.c.<\/strong>, hanno ritenuto sussistere in capo al <strong>mediatore<\/strong> l\u2019<strong>obbligo di fornire informazioni sulla classe energetica<\/strong> dell\u2019immobile oggetto dell\u2019affare intermediato, in quanto considerate <strong>funzionali alla determinazione dell&#8217;acquirente<\/strong> in ordine all&#8217;acquisto.<br>Pena, la <strong>perdita del diritto alla provvigione<\/strong>.<br>\u00c8 necessario, dunque, prestare sempre grande attenzione all\u2019<strong>APE<\/strong> quando si effettuano <strong>operazioni immobiliari<\/strong>, anche in considerazione della crescente importanza che riveste il tema della <strong>prestazione energetica degli edifici<\/strong> a livello <strong>comunitario<\/strong>.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>La direttiva (UE) 2024\/1275 sulla prestazione energetica nell\u2019edilizia, cos\u00ec detta \u201cCase Green\u201d, entrata in vigore il 28 maggio 2024, impone agli Stati membri dell\u2019Unione Europea una sempre maggiore attenzione sullo \u201cstato\u201d energetico del patrimonio immobiliare, con l\u2019obiettivo di ridurre progressivamente le immissioni di CO2 ed arrivare alla totale decarbonizzazione entro il 2050.Nell\u2019ambito delle operazioni immobiliari, [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":3,"featured_media":19977,"comment_status":"closed","ping_status":"0","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":[],"categories":[35,11],"tags":[],"acf":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.albeeassociati.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/19976"}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.albeeassociati.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.albeeassociati.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.albeeassociati.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/users\/3"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.albeeassociati.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=19976"}],"version-history":[{"count":3,"href":"https:\/\/www.albeeassociati.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/19976\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":19981,"href":"https:\/\/www.albeeassociati.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/19976\/revisions\/19981"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.albeeassociati.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/media\/19977"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.albeeassociati.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=19976"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.albeeassociati.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=19976"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.albeeassociati.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=19976"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}