{"id":20072,"date":"2025-06-18T15:12:06","date_gmt":"2025-06-18T13:12:06","guid":{"rendered":"https:\/\/www.albeeassociati.it\/?p=20072"},"modified":"2025-06-18T15:12:08","modified_gmt":"2025-06-18T13:12:08","slug":"le-conciliazioni-in-sede-sindacale-formalismi-onere-probatorio-e-modalita-telematiche","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.albeeassociati.it\/en\/le-conciliazioni-in-sede-sindacale-formalismi-onere-probatorio-e-modalita-telematiche\/","title":{"rendered":"Le conciliazioni in sede sindacale: \u201cformalismi\u201d, onere probatorio e modalit\u00e0 telematiche"},"content":{"rendered":"\n<p>Tra le novit\u00e0 della L. n. 203\/2024 (c.d. Collegato Lavoro), entrata in vigore lo scorso 12 gennaio 2025, ha assunto particolare rilevanza quanto introdotto dal legislatore sulle modalit\u00e0 di svolgimento delle conciliazioni in materia di lavoro.<\/p>\n\n\n\n<p>In particolare, l\u2019art. 20 dispone che \u201c<em>i procedimenti in materia di lavoro previsti dagli articoli 410, 411 e 412 ter c.p.c. possano svolgersi in modalit\u00e0 telematica o mediante collegamenti audiovisivi<\/em>\u201d, introducendo, cos\u00ec, notevoli semplificazioni operative.<\/p>\n\n\n\n<p>In tal senso e con particolare riferimento alla conciliazione in sede sindacale ex art. 412 <em>ter<\/em> c.p.c. \u2013 senz\u2019altro la tipologia pi\u00f9 diffusa e ricorrente \u2013 l\u2019introduzione di tale modalit\u00e0 procedimentale potrebbe peraltro contribuire a superare i dubbi ed i problemi recentemente sollevati dalla giurisprudenza sulla corretta accezione di \u201csede protetta\u201d.<\/p>\n\n\n\n<p>La Corte di Cassazione, difatti, con tre pronunce (le sentenze n. 1975\/2024 e n. 10065\/2024 e l\u2019ordinanza n. 9286\/2025) ha affermato che la sottoscrizione di un accordo transattivo presso i locali aziendali, seppure in presenza di un rappresentante sindacale, non soddisfa i requisiti per la validit\u00e0 ed inoppugnabilit\u00e0 dell\u2019accordo medesimo poich\u00e9 la sede di stipula non \u00e8 un elemento neutro ma determinante per l\u2019effettivit\u00e0 dell\u2019assistenza sindacale.<\/p>\n\n\n\n<p>Secondo i giudici di legittimit\u00e0 \u00e8 dunque importante assicurare che la volont\u00e0 del dipendente sia espressa in modo genuino, circostanza che la sottoscrizione dell\u2019accordo presso la sede sindacale pu\u00f2 senz\u2019altro garantire.<\/p>\n\n\n\n<p>La Corte di Cassazione ha poi precisato che \u201c<em>la stipula in una sede diversa <\/em>(n.d.r. dai locali aziendali) <em>non produce alcun effetto invalidante sulla transazione se il datore di lavoro prova che il dipendente ha avuto, grazie all\u2019effettiva assistenza sindacale, piena consapevolezza delle dichiarazioni negoziali sottoscritte<\/em>\u201d: si tratta, a ben guardare, di un onere probatorio che, gravando in capo al datore di lavoro, che deve provare lo stato psicologico e, quindi, soggettivo, del dipendente, appare molto difficile da assolvere.<\/p>\n\n\n\n<p>Le pronunce in commento, peraltro, si pongono in contrasto sia con talune disposizioni normative del nostro ordinamento giuridico sia con alcuni precedenti giurisprudenziali.<\/p>\n\n\n\n<p>Basti pensare a quanto previsto dall\u2019art. 7 Statuto dei Lavoratori, secondo cui, nell\u2019ambito del procedimento disciplinare, il dipendente pu\u00f2 essere sentito oralmente presso i locali aziendali con l\u2019assistenza di un rappresentante sindacale. Sul tema \u00e8 ormai consolidato l\u2019orientamento per cui il diritto di difesa del lavoratore rischia di essere non adeguatamente garantito e, quindi, compromesso qualora il datore di lavoro chieda di sentire il dipendente in una sede diversa da quella in cui svolge abitualmente la prestazione lavorativa.<\/p>\n\n\n\n<p>Anche l\u2019art. 20 Statuto dei Lavoratori, nel disciplinare il diritto di assemblea dei lavoratori, dispone che queste debbano svolgersi proprio all\u2019interno dei locali aziendali e\/o dell\u2019unit\u00e0 produttiva in cui viene prestata l\u2019attivit\u00e0 lavorativa, a dimostrazione del fatto che si tratta di luoghi che garantiscono un pieno ed effettivo confronto tra datore di lavoro, dipendenti ed organizzazioni sindacali.<\/p>\n\n\n\n<p>\u00c8 fondamentale, quindi, assumere un approccio critico verso questo nuovo orientamento, per evitare che interpretazioni troppo restrittive, da un lato, limitino la flessibilit\u00e0 ed efficacia delle procedure conciliative e, dall\u2019altro, finiscano, anche ed inevitabilmente, per delegittimare il ruolo dei sindacalisti.<\/p>\n\n\n\n<p>Un aiuto in tal senso pu\u00f2 essere dato dalla novella legislativa del Collegato Lavoro che, nel riconoscere piena validit\u00e0 alle conciliazioni sottoscritte da remoto, evidentemente legittima anche quelle svolte in una sede diversa da quella sindacale, fatta salva l\u2019ipotesi di un\u2019interpretazione estremamente rigida che ritenga necessario che almeno il lavoratore si trovi presso la sede dell\u2019organizzazione sindacale.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Tra le novit\u00e0 della L. n. 203\/2024 (c.d. 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