{"id":20095,"date":"2025-07-02T09:38:33","date_gmt":"2025-07-02T07:38:33","guid":{"rendered":"https:\/\/www.albeeassociati.it\/?p=20095"},"modified":"2025-07-02T09:38:35","modified_gmt":"2025-07-02T07:38:35","slug":"formazione-sicurezza-le-novita-del-2025","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.albeeassociati.it\/en\/formazione-sicurezza-le-novita-del-2025\/","title":{"rendered":"Formazione sicurezza: le novit\u00e0 del 2025"},"content":{"rendered":"\n<p>Lo scorso 17 aprile \u00e8 stato sottoscritto dalla Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano l\u2019accordo in materia di formazione sulla sicurezza e salute sul luogo di lavoro.<\/p>\n\n\n\n<p>\u00c8 entrato in vigore con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale il 24 maggio 2025.<\/p>\n\n\n\n<p>Tecnicamente, l\u2019Accordo ha fatto seguito alle modificazioni apportate all\u2019articolo 37 del D.Lgs. 81\/2008 (Testo unico salute e sicurezza sui luoghi di lavoro) dal decreto legge 146\/2021 in materia di formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti.<\/p>\n\n\n\n<p>La Conferenza Stato-Regioni-Province autonome ha cos\u00ec provveduto <em>all\u2019accorpamento, alla rivisitazione e alla modifica<\/em> degli accordi attuativi del D.Lgs. 81\/2008 in materia di formazione, che sono stati cos\u00ec integralmente sostituiti (Accordo 21.12.2011, sulla individuazione della durata e dei contenuti minimi della formazione per lavoratori, preposti, dirigenti e datori di lavoro che svolgono direttamente i compiti del servizio di prevenzione e protezione; Accordo 21.12.2011, sui corsi di formazione per lo svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti del servizio di prevenzione e protezione dai rischi; Accordo 22.02.2012 sulla individuazione delle attrezzature di lavoro per le quali \u00e8 richiesta una specifica abilitazione degli operatori, nonch\u00e9 modalit\u00e0, durata e contenuti minimi della formazione; Accordo 07.07.2016, sui criteri per la formazione dei responsabili e addetti ai servizi di prevenzione e protezione; Accordo 25.07.2012, sulle linee applicative degli accordi del 21.12.2011).<\/p>\n\n\n\n<p>Dunque, ad oggi sono contenute in un unico documento, l\u2019Accordo 17.04.2025 in esame, tutte le norme regolanti la formazione di datori di lavoro, dirigenti, preposti, lavoratori, RSPP e ASPP, coordinatori per la progettazione e l\u2019esecuzione dei lavori nei cantieri temporanei o mobili, operatori di attrezzature di lavoro per cui \u00e8 richiesta specifica abilitazione: non solo quanto a durata e contenuti minimi, ma anche quanto a organizzazione ed a modalit\u00e0 della verifica finale di apprendimento.<\/p>\n\n\n\n<p>Di seguito una sintesi delle disposizioni pi\u00f9 rilevanti.<\/p>\n\n\n\n<p>Nell\u2019Accordo \u00e8 stato regolato l\u2019obbligo di formazione per il <strong>datore di lavoro<\/strong>, individuandone durata e contenuti minimi: i datori di lavoro sono tenuti a frequentare un corso di durata minima di 16 ore, suddivise in due moduli riguardanti l\u2019uno gli aspetti giuridici-normativi e l\u2019altro l\u2019organizzazione e la gestione della sicurezza. Dal 24.05.2025 i datori di lavoro hanno 24 mesi di tempo per concludere il corso in questione. In ogni caso, saranno ritenuti validi gli eventuali corsi gi\u00e0 erogati alla medesima data del 24.05.2025, i cui contenuti siano conformi con quanto previsto dall\u2019Accordo.<\/p>\n\n\n\n<p>Trattasi di formazione che si aggiunge a quella prevista in capo al datore di lavoro che svolge direttamente i compiti del servizio di prevenzione e protezione, alla quale deve coordinarsi.<\/p>\n\n\n\n<p>Quanto ai lavoratori, l\u2019Accordo mantiene il modello basato su formazione generale e formazione specifica, di durata minima varia commisurata al rischio.<\/p>\n\n\n\n<p>Cambia la formazione aggiuntiva per i <strong>preposti<\/strong> con un aumento della durata minima (da 8 a 12 ore) e una riduzione del termine per l\u2019aggiornamento (da quinquennale a biennale). Il corso \u00e8 sviluppato su tre moduli ed \u00e8 subordinato all\u2019avvenuta frequenza del corso della formazione generale e specifica per i lavoratori.<\/p>\n\n\n\n<p>La previsione di una maggiore formazione \u00e8 stata ritenuta necessaria in considerazione degli obblighi e poteri introdotti dal D.L. 146\/2021 in capo al preposto: in caso di non conforme comportamento da parte dei lavoratori ai fini della sicurezza, i preposti possono giungere a disporre, previa tempestiva segnalazione al datore di lavoro, l\u2019interruzione dell\u2019attivit\u00e0 del lavoratore ovvero anche l\u2019interruzione temporanea dell\u2019attivit\u00e0 in caso di accertata deficienza dei mezzi e delle attrezzature di lavoro.<\/p>\n\n\n\n<p>Diversamente, per i <strong>dirigenti<\/strong> la durata minima diminuisce (da 16 a12 ore).<\/p>\n\n\n\n<p>Per la formazione di RSPP e ASPP l\u2019Accordo conferma la struttura a moduli, la durata minima (rispettivamente 40 ore e 20 ore) e la cadenza quinquennale dell\u2019aggiornamento.<\/p>\n\n\n\n<p>Tra le maggiori novit\u00e0 si segnala l\u2019introduzione della specifica disciplina della formazione dei datori di lavoro e dei lavoratori, anche autonomi, che operano in <strong>ambienti sospetti di inquinamento o confinati<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n<p>Ancora, l\u2019Accordo interviene in maniera rilevante sull\u2019<strong>organizzazione<\/strong> della formazione, occupandosi dei soggetti formatori dei corsi, che distingue in tre categorie: soggetti istituzionali (Regioni e Province autonome, Ministeri, Ispettorato Nazionale del Lavoro, INAIL, universit\u00e0, collegi professionali), soggetti accreditati, altri soggetti, come i fondi interprofessionali di settore, gli organismi paritetici e le associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori.<\/p>\n\n\n\n<p>Da un punto di vista sostanziale l\u2019Accordo afferma che per il formatore&nbsp;&nbsp;&nbsp;la competenza tecnica non \u00e8 sufficiente, ma deve essere accompagnata da&nbsp;capacit\u00e0 comunicativa e metodologica.<\/p>\n\n\n\n<p>L\u2019Accordo conferma la possibilit\u00e0 per il datore di lavoro di organizzare interamente la formazione per i propri lavoratori, preposti e dirigenti, con docenti che devono possedere i requisiti previsti a suo tempo dal D.M. 06.03.2013.<\/p>\n\n\n\n<p>L\u2019Accordo si occupa nel dettaglio dell\u2019obbligo di&nbsp;<strong>verifica dell\u2019apprendimento finale<\/strong>, che diventa condizione necessaria per il rilascio dell\u2019attestato, per tutte le tipologie di formazione previste: mentre in precedenza la verifica era richiesta esplicitamente solo in alcuni casi (RSPP, operatori di attrezzature di lavoro per cui \u00e8 richiesta specifica abilitazione), ora&nbsp;l\u2019obbligo \u00e8 generalizzato (anche per lavoratori, preposti, dirigenti, datori di lavoro, RSPP, coordinatori per la sicurezza, operatori di attrezzature, soggetti che operano in ambienti confinati).<\/p>\n\n\n\n<p>In conclusione, l\u2019Accordo si fonda e allo stesso tempo tende all\u2019attuazione del principio dell\u2019<strong>effettivit\u00e0 della formazione <\/strong>al punto che si deve ritenere introdotto nel \u201csistema sicurezza sul lavoro\u201d un obbligo implicito a carico del datore di lavoro, dirigenti e preposti di&nbsp;verificare costantemente&nbsp;l\u2019utilizzo in concreto da parte dei lavoratori delle nozioni ed istruzioni ricevute e delle abilit\u00e0 apprese:<\/p>\n\n\n\n<p><em>\u201cIl datore di lavoro, oltre ad assicurare che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in merito ai rischi specifici, deve, pertanto, anche verificarne l\u2019efficacia durante lo svolgimento della prestazione di lavoro. La valutazione dell\u2019efficacia della formazione, parte integrante del processo formativo, ha lo scopo di verificare e misurare l&#8217;effettivo cambiamento che la formazione ha avuto sui partecipanti, attraverso l\u2019interiorizzazione di concetti e l\u2019acquisizione delle competenze necessarie, rispetto all\u2019esercizio del proprio ruolo in azienda, con un effetto diretto sia sull\u2019efficacia che sull\u2019efficienza del funzionamento organizzativo del sistema prevenzionale. La valutazione dell\u2019efficacia risulta necessaria per rilevare informazioni utili a supportare i processi decisionali aziendali e assume una funzione migliorativa, centrata sui processi e sui loro legami con i risultati. Tale valutazione dovr\u00e0 essere svolta a posteriori, a una certa distanza di tempo dal termine del corso, durante lo svolgimento della prestazione lavorativa\u201d.<\/em><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Lo scorso 17 aprile \u00e8 stato sottoscritto dalla Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano l\u2019accordo in materia di formazione sulla sicurezza e salute sul luogo di lavoro. \u00c8 entrato in vigore con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale il 24 maggio 2025. 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