{"id":20120,"date":"2025-07-21T11:56:08","date_gmt":"2025-07-21T09:56:08","guid":{"rendered":"https:\/\/www.albeeassociati.it\/?p=20120"},"modified":"2025-07-21T11:56:10","modified_gmt":"2025-07-21T09:56:10","slug":"accertamenti-ispettivi-che-valore-probatorio-hanno-i-verbali-redatti-dai-funzionari","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.albeeassociati.it\/en\/accertamenti-ispettivi-che-valore-probatorio-hanno-i-verbali-redatti-dai-funzionari\/","title":{"rendered":"Accertamenti ispettivi: che valore probatorio hanno i verbali redatti dai funzionari?"},"content":{"rendered":"\n<p><strong>L\u2019accesso in azienda <\/strong>dei funzionari dell\u2019Ispettorato del lavoro e degli enti previdenziali e assistenziali rappresenta sempre un <strong>momento critico<\/strong> per le imprese.<\/p>\n\n\n\n<p>I funzionari possono accedere ai locali aziendali, visionare la documentazione inerente alla <strong>gestione dei rapporti lavoro<\/strong>, ai <strong>contratti di appalto e somministrazione<\/strong>, agli <strong>obblighi contributivi <\/strong>e agli adempimenti in materia <strong>previdenziale<\/strong> e <strong>assistenziale<\/strong>, nonch\u00e9 in tema di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, ma possono anche acquisire informazioni <strong>interrogando direttamente il datore di lavoro e i lavoratori<\/strong> presenti in azienda.<\/p>\n\n\n\n<p>Ed \u00e8 proprio quest\u2019ultima fase del <strong>processo ispettivo<\/strong> che \u00e8 spesso oggetto di approfondimento nella sede giudiziale, a cui, all\u2019esito dell\u2019accertamento ispettivi, il datore di lavoro accede per <strong>impugnare il verbale<\/strong> con cui gli vengono contestate<strong> violazioni agli obblighi di legge<\/strong> e irrogate <strong>sanzioni<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n<p>Di tutti gli accertamenti condotti i funzionari redigono i <strong>verbali<\/strong>, ma qual \u00e8 il loro <strong>valore probatorio<\/strong>?<\/p>\n\n\n\n<p>In particolare, qual \u00e8 il valore probatorio delle <strong>dichiarazioni dei lavoratori<\/strong> che siano state acquisite in sede ispettiva?<\/p>\n\n\n\n<p>La <strong>giurisprudenza <\/strong>ha spesso esaminato il tema della <strong>valenza probatoria<\/strong> delle informazioni contenute nei verbali ispettivi facendo sostanzialmente una distinzione netta tra i <strong>fatti accertati dagli ispettori per conoscenza diretta<\/strong> e quelli agli stessi riferiti da terzi.<\/p>\n\n\n\n<p>I primi, i fatti che i funzionari attestano essere avvenuti in loro presenza o di avere compiuti personalmente, fanno <strong>piena prova fino a querela di falso<\/strong>, in quanto l\u2019attestazione \u00e8 a tutti gli effetti resa da <strong>pubblici ufficiali<\/strong>, quali, per l\u2019appunto, sono i funzionari ispettivi.<\/p>\n\n\n\n<p>I secondi, cio\u00e8 tutte gli altri fatti che i funzionari ispettivi segnalino di avere accertato <strong>non per conoscenza diretta<\/strong>, ma <em><strong>de relato<\/strong><\/em>, perch\u00e9 a loro riferiti da altri soggetti, <strong>non costituiscono piena prova<\/strong>, ma sono <strong>liberamente apprezzabili dal giudice<\/strong> alla luce di tutte le prove che emergono in causa.<\/p>\n\n\n\n<p>Pertanto, le dichiarazioni rese in sede ispettiva dai lavoratori <strong>non sono di per s\u00e9 vincolanti <\/strong>in via assoluta nel giudizio di impugnazione del verbale e dei conseguenti provvedimenti sanzionatori, ma possono essere superate da <strong>dichiarazioni contrarie<\/strong> acquisite direttamente nella fase giudiziale di escussione testimoniale o da qualsiasi altra <strong>prova contraria.<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>\u00c8 chiaro al contrario che, in <strong>assenza di elementi probatori utili a smentire<\/strong> le dichiarazioni acquisite in sede ispettiva, le stesse <strong>possono fondare il convincimento del giudice <\/strong>circa la sussistenza dei fatti emersi in sede ispettiva.<\/p>\n\n\n\n<p>Come recentemente affermato dalla <strong>Suprema Corte<\/strong> con la sentenza <strong>n. 10634\/2025<\/strong>, diversamente dai fatti che i funzionari attestino essere avvenuti in loro presenza o da loro compiuti, le dichiarazioni ad essi rese dai lavoratori, infatti, sono <strong>liberamente apprezzabili dal giudice<\/strong>, il quale, alla stregua della <strong>complessiva valutazione di tutte le risultanze istruttorie<\/strong>, pu\u00f2 attribuire maggior rilievo a tali dichiarazioni, riferite ai verbalizzanti <strong>nell&#8217;immediatezza dei fatti<\/strong>, rispetto a quelle raccolte in giudizio, potendo anche considerarle <strong>prova sufficiente<\/strong> delle relative circostanze in ipotesi di <strong>assoluta carenza di elementi probatori contrari<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n<p>\u00c8 chiaro, pertanto, che in caso di accertamento ispettivo \u00e8 bene approntare sin da subito la difesa, collaborando con i funzionari, ma anche fornendo, con i propri <strong>consulenti di fiducia<\/strong>, elementi idonei a <strong>chiarire i fatti oggetto di accertamento<\/strong>.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>L\u2019accesso in azienda dei funzionari dell\u2019Ispettorato del lavoro e degli enti previdenziali e assistenziali rappresenta sempre un momento critico per le imprese. 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