{"id":20216,"date":"2025-10-09T12:01:36","date_gmt":"2025-10-09T10:01:36","guid":{"rendered":"https:\/\/www.albeeassociati.it\/?p=20216"},"modified":"2025-10-09T12:01:38","modified_gmt":"2025-10-09T10:01:38","slug":"creativita-umana-e-ai-cosa-tutela-la-nuova-legge","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.albeeassociati.it\/en\/creativita-umana-e-ai-cosa-tutela-la-nuova-legge\/","title":{"rendered":"Creativit\u00e0 umana e AI: cosa tutela la nuova legge"},"content":{"rendered":"\n<p>\u00c8 stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 25 settembre scorso la <strong>Legge 132\/2025<\/strong> che, nelle intenzioni del legislatore, dovrebbe offrire una normativa organica che integri l\u2019<strong>AI ACT<\/strong>, il Regolamento UE 2024\/1689 sull&#8217;Intelligenza Artificiale.<\/p>\n\n\n\n<p>Al diritto d\u2019autore la nuova legge dedica un solo articolo, il 25, che interviene, in prima battuta, integrando l\u2019articolo 1 della Legge sul diritto di autore, precisando che sono protette dal diritto d\u2019autore le opere dell\u2019ingegno \u201c<strong>umano\u201d<\/strong>(\u2026) \u201c<strong>anche laddove create con l\u2019ausilio di strumenti di IA, purch\u00e9 costituenti risultato del lavoro intellettuale dell\u2019autore<\/strong>\u201d. L\u2019opera creata con l\u2019ausilio di sistemi di intelligenza artificiale potr\u00e0 quindi essere tutelata dal diritto d\u2019autore, solo ove sia presente l\u2019apporto, <strong>imprescindibile<\/strong>, della <strong>creativit\u00e0 umana<\/strong>, esclusa quindi la protezione autorale per qualunque diverso output generato dai modelli AI.<\/p>\n\n\n\n<p>Concettualmente nulla di nuovo. Nello stesso senso, nel 2023, si era gi\u00e0 pronunciata, seppur in via incidentale, la Corte di Cassazione, chiamata a dirimere il caso dell\u2019utilizzo, come scenografia del Festival di San Remo del 2016, di un\u2019opera, \u201c<strong>The Scient of the night<\/strong>\u201d, realizzata dalla visual artist Chiara Bianchieri con l\u2019ausilio dell\u2019intelligenza artificiale.<\/p>\n\n\n\n<p>L\u2019imprescindibilit\u00e0 della creativit\u00e0 umana per accedere alla tutela autorale del resto era gi\u00e0 riconosciuta pressoch\u00e9 in via universale. Molteplici le <strong>decisioni statunitensi<\/strong> che, addirittura prima dell\u2019avvento dell\u2019intelligenza artificiale, avevano gi\u00e0 sancito il primato della creativit\u00e0 umana nei confronti di un animale, lo <strong>scimpanz\u00e9 Naruto<\/strong>, che, durante un set fotografico in Indonesia, in un attimo di distrazione del fotografo David Slater si era scattato un selfie per il quale la PETA, organizzazione per la tutela degli animali, avrebbe voluto veder riconosciuto il copyright in capo all\u2019animale. La domanda venne respinta sulla base della considerazione che tale tutela pu\u00f2 essere riconosciuta solo all\u2019essere umano e, nel contempo, fu negato il copyright anche al fotografo visto che, in tal caso, non vi era stato, da parte sua, alcun apporto creativo.<\/p>\n\n\n\n<p>L\u2019altro profilo su cui interviene la nuova legge \u00e8 lo spinoso problema del <strong>machine learning<\/strong>, <strong>l\u2019addestramento dei modelli di intelligenza artificiale, anche <\/strong>(e direi soprattutto)<strong> generativa, attraverso l\u2019utilizzo di opere protette dal diritto d\u2019autore<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n<p>L\u2019Italia, con l\u2019avvenuta approvazione della legge quadro sull\u2019AI, si limita a recepire quanto gi\u00e0 previsto dall\u2019AI ACT, integrando l\u2019art 70 septies della Legge sul Diritto di Autore. In buona sostanza \u201c<em>le riproduzioni e le estrazioni da opere o da altri materiali contenuti in rete o in banche di dati a cui si ha <strong>legittimamente<\/strong> accesso, ai fini dell&#8217;estrazione di testo e di dati attraverso modelli e sistemi di intelligenza artificiale, anche generativa, sono consentite<\/em>\u201d <strong>devono esser autorizzate<\/strong> dal titolare dei diritti sulle opere, fatto salvo quanto previsto dalla Direttiva Copyright sul <strong>text and data mining<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n<p>I fornitori di intelligenza artificiale dovranno dotarsi di <strong>policies<\/strong> con cui si obbligano al rispetto del diritto d\u2019autore dell\u2019Unione Europea e a garantire l\u2019identificazione delle \u201c<strong>riserve di output<\/strong>\u201d previste dalla <strong>Direttiva Copyright<\/strong>, che altro non sono che le dichiarazioni con cui gli autori dichiarano di non consentire che le loro opere vengano autorizzate per l\u2019addestramento dei modelli.<\/p>\n\n\n\n<p>L\u2019altro aspetto attiene agli <strong>obblighi di trasparenza, <\/strong>in ragione dei quali i fornitori di intelligenza artificiale dovranno mettere a disposizione del pubblico una<strong> \u201csintesi sufficientemente dettagliata\u201d <\/strong>dei contenuti utilizzati per l\u2019addestramento dei modelli, cos\u00ec da consentire agli autori di opporsi all\u2019utilizzo dei propri contenuti o chiedere una remunerazione per il loro uso.<\/p>\n\n\n\n<p>Temi complessi e caldissimi, cui la tutela europea e nazionale cercano di dare risposte. Sar\u00e0 il tempo, che in quest\u2019ambito corre velocissimo, a dirci se saranno sufficienti.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>\u00c8 stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 25 settembre scorso la Legge 132\/2025 che, nelle intenzioni del legislatore, dovrebbe offrire una normativa organica che integri l\u2019AI ACT, il Regolamento UE 2024\/1689 sull&#8217;Intelligenza Artificiale. 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