{"id":20332,"date":"2025-12-17T14:50:46","date_gmt":"2025-12-17T13:50:46","guid":{"rendered":"https:\/\/www.albeeassociati.it\/?p=20332"},"modified":"2025-12-17T14:50:48","modified_gmt":"2025-12-17T13:50:48","slug":"attivita-extra-incompatibili-con-la-salute-quando-il-licenziamento-e-legittimo","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.albeeassociati.it\/en\/attivita-extra-incompatibili-con-la-salute-quando-il-licenziamento-e-legittimo\/","title":{"rendered":"Attivit\u00e0 extra incompatibili con la salute: quando il licenziamento \u00e8 legittimo"},"content":{"rendered":"\n<p>La giurisprudenza si \u00e8 pi\u00f9 volte pronunciata in merito alla <strong>rilevanza disciplinare<\/strong> della condotta del lavoratore dipendente che, durante la <strong>malattia<\/strong>, svolga altre attivit\u00e0.<\/p>\n\n\n\n<p>\u00c8 ormai pacifico l\u2019orientamento che riscontra la violazione dei doveri di <strong>correttezza e buona fede<\/strong>, nonch\u00e9 di <strong>diligenza e fedelt\u00e0<\/strong>, sia nell\u2019ipotesi in cui la diversa attivit\u00e0 accertata sia di per s\u00e9 sufficiente a far presumere l\u2019inesistenza dell\u2019infermit\u00e0, sia quando l\u2019attivit\u00e0 stessa, valutata in relazione alla natura e alle caratteristiche della infermit\u00e0 denunciata ed alle mansioni svolte, sia tale da <strong>pregiudicare o ritardare la guarigione<\/strong> e il rientro in servizio del lavoratore.<\/p>\n\n\n\n<p>In tali ipotesi la condotta extralavorativa del dipendente, di cui \u00e8 il datore di lavoro a dover fornire la <strong>prova<\/strong>, pu\u00f2 essere disciplinarmente rilevante e, quindi, sanzionabile con il <strong>licenziamento<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n<p>Ma cosa succede se il lavoratore compie un\u2019attivit\u00e0 extra lavorativa <strong>non in costanza di malattia<\/strong>, che sia per\u00f2 comunque <strong>incompatibile con le sue condizioni fisiche<\/strong> che ne hanno gi\u00e0 ridotto la capacit\u00e0 lavorativa?<\/p>\n\n\n\n<p>Con la recente sentenza n. <strong>28367 del 27\/10\/2025<\/strong>, la Suprema Corte afferma che, anche in tal caso, lo svolgimento di detta attivit\u00e0 extra lavorativa pu\u00f2 essere motivo di <strong>licenziamento<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n<p>Il caso esaminato \u00e8 quello di un dipendente che aveva svolto, quale <strong>fitness personal trainer<\/strong>, attivit\u00e0 e allenamenti incompatibili con le <strong>prescrizioni<\/strong> con le quali il medico aziendale lo aveva ritenuto idoneo alla mansione specifica, ma con la limitazione della <strong>movimentazione manuale dei carichi<\/strong> al di sopra dell\u2019altezza della spalla e della movimentazione manuale di carichi superiori a <strong>18 kg<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n<p>Tale attivit\u00e0, anche se <strong>extra lavorativa<\/strong> e svolta dal dipendente non nel periodo di assenza per malattia, ma in concomitanza allo svolgimento delle mansioni assegnate, \u00e8 stata ritenuta in contrasto con gli obblighi di <strong>correttezza e buona fede<\/strong>, <strong>diligenza e fedelt\u00e0<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n<p>Come ribadito dalla Suprema Corte, infatti, l\u2019<strong>obbligo di fedelt\u00e0<\/strong> a carico del lavoratore impone di assumere comportamenti extra lavorativi tali da <strong>non danneggiare il datore di lavoro<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n<p>L\u2019obbligo di fedelt\u00e0 \u00e8 inteso non soltanto come divieto di azioni concorrenziali e\/o violazioni di segreti produttivi, ma anche come divieto di condotte idonee a <strong>ledere irrimediabilmente il presupposto fiduciario<\/strong> del rapporto.<\/p>\n\n\n\n<p>Posto che il lavoratore \u00e8 inserito nell\u2019organizzazione aziendale, i suoi obblighi non si esauriscono nell\u2019adempimento della prestazione, ma comprendono anche <strong>obblighi accessori<\/strong>, diretti al soddisfacimento di un interesse del datore di lavoro <strong>meritevole di tutela<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n<p>Possono cos\u00ec assumere rilievo anche i comportamenti del lavoratore in <strong>ambiti extra lavorativi<\/strong> e al di fuori dell\u2019orario di lavoro, qualora entrino in conflitto con gli obblighi derivanti dal rapporto di lavoro.<\/p>\n\n\n\n<p>Porre in essere un\u2019attivit\u00e0 extra lavorativa, tutt\u2019altro che episodica o casuale, consistente in <strong>esercizi fisici potenzialmente idonei ad aggravare la patologia<\/strong>, pu\u00f2 quindi essere valutato disciplinarmente, in quanto integra una violazione degli obblighi di <strong>diligenza, fedelt\u00e0, correttezza e buona fede<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n<p>In applicazione di tali principi, la Suprema Corte ha confermato la sentenza della Corte d\u2019Appello di Roma che aveva dichiarato <strong>legittimo il licenziamento disciplinare<\/strong>, poich\u00e9 il dipendente aveva svolto un\u2019attivit\u00e0 extra lavorativa <strong>incompatibile con le prescrizioni del medico competente<\/strong> e potenzialmente idonea a comportare un <strong>aggravamento delle condizioni di salute<\/strong>, con conseguente <strong>pregiudizio per il datore di lavoro<\/strong>.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>La giurisprudenza si \u00e8 pi\u00f9 volte pronunciata in merito alla rilevanza disciplinare della condotta del lavoratore dipendente che, durante la malattia, svolga altre attivit\u00e0. \u00c8 ormai pacifico l\u2019orientamento che riscontra la violazione dei doveri di correttezza e buona fede, nonch\u00e9 di diligenza e fedelt\u00e0, sia nell\u2019ipotesi in cui la diversa attivit\u00e0 accertata sia di per 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