{"id":20453,"date":"2026-01-28T14:50:57","date_gmt":"2026-01-28T13:50:57","guid":{"rendered":"https:\/\/www.albeeassociati.it\/?p=20453"},"modified":"2026-01-28T14:50:59","modified_gmt":"2026-01-28T13:50:59","slug":"la-cassazione-conferma-il-proprio-orientamento-in-tema-di-anatocismo","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.albeeassociati.it\/en\/la-cassazione-conferma-il-proprio-orientamento-in-tema-di-anatocismo\/","title":{"rendered":"La Cassazione conferma il proprio orientamento in tema di anatocismo"},"content":{"rendered":"\n<p>La Cassazione, con la proposta di definizione del ricorso ai sensi dell\u2019<strong>art. 380 bis c.p.c.<\/strong> emessa il <strong>18 dicembre<\/strong>, si \u00e8 pronunciata nuovamente su due temi di grande importanza in ambito bancario ovvero l\u2019<strong>invalidit\u00e0<\/strong> delle <strong>clausole anatocistiche<\/strong> contenute nei contratti di conto corrente stipulati prima dell\u2019entrata in vigore della <strong>Delibera CICR del 9 febbraio 2000<\/strong> e l\u2019<strong>inefficacia dell\u2019adeguamento unilaterale<\/strong> posto in essere dalle banche.<\/p>\n\n\n\n<p>Nel caso di specie, due istituti di credito hanno denunciato la violazione e falsa applicazione degli <strong>articoli 1283 c.c., 120 T.U.B.<\/strong> e <strong>7 della delibera CICR del 9 febbraio 2000<\/strong> nella parte in cui la Corte d\u2019Appello, nell\u2019accogliere la domanda, formulata dal correntista, di <strong>nullit\u00e0<\/strong> della clausola contrattuale di produzione di interessi anatocistici, ha giudicato <strong>inidoneo l\u2019adeguamento<\/strong> effettuato dalle banche tramite pubblicazione dell\u2019estratto in <strong>Gazzetta Ufficiale<\/strong> e successiva comunicazione al cliente ritenendo non necessario effettuare un esame concreto del presunto \u201c<strong>miglioramento<\/strong>\u201d delle condizioni contrattuali (consistente nel passaggio dalla capitalizzazione <strong>trimestrale<\/strong> a quella <strong>annuale<\/strong>).<\/p>\n\n\n\n<p>Come noto, l\u2019<strong>art. 7 della delibera CICR del 9 febbraio 2020<\/strong> ha stabilito che \u201cle condizioni applicate sulla base dei contratti stipulati anteriormente alla data di entrata in vigore della presente delibera devono essere <strong>adeguate<\/strong> alle disposizioni in questa contenute entro il <strong>30.06.2000<\/strong> e i relativi effetti si producono a decorrere dal successivo <strong>1\u00b0 luglio<\/strong>. Qualora le nuove condizioni contrattuali non comportino un <strong>peggioramento<\/strong> delle condizioni precedentemente applicate, le banche e gli intermediari finanziari, entro il medesimo termine del 30.06.2000, possono provvedere all\u2019adeguamento, in via generale, mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Di tali nuove condizioni deve essere fornita opportuna notizia per iscritto alla clientela alla prima occasione utile, e, comunque, entro il <strong>30.12.2000<\/strong>. Nel caso in cui le nuove condizioni contrattuali comportino un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate, esse devono essere <strong>approvate dalla clientela<\/strong>\u201d.<\/p>\n\n\n\n<p>Per effetto di tale disposizione, le vecchie clausole anatocistiche potevano, quindi, divenire <strong>efficaci<\/strong> a partire dal 1\u00b0 luglio 2000 a condizione che venissero adeguate alle direttive imposte dalla delibera stessa tramite pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e successiva comunicazione al correntista; se, per\u00f2, l\u2019adeguamento comportava un peggioramento delle condizioni precedenti, le clausole avrebbero dovuto essere <strong>approvate espressamente<\/strong> dal correntista.<\/p>\n\n\n\n<p>Secondo la tesi delle banche ricorrenti, per adeguarsi a quanto previsto dall\u2019art. 7 della delibera CICR del 9 febbraio 2020 era sufficiente l\u2019apposita pubblicazione in Gazzetta Ufficiale delle modifiche apportate alle clausole contrattuali che prevedevano la stessa <strong>periodicit\u00e0<\/strong> nel conteggio degli interessi creditori e debitori e la successiva comunicazione effettuata al correntista e, ci\u00f2, in considerazione del fatto che, per gli istituti di credito, il passaggio dalla capitalizzazione passiva trimestrale a quella annuale era da considerarsi come una <strong>condizione migliorativa<\/strong> per il cliente che, quindi, non richiedeva alcuna nuova <strong>pattuizione<\/strong> sul punto.<\/p>\n\n\n\n<p>La <strong>Suprema Corte<\/strong>, nel respingere tali censure, si \u00e8 allineata al proprio <strong>granitico orientamento<\/strong>, ricordando come il percorso normativo e giurisprudenziale abbia condotto a una conclusione <strong>inequivocabile<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n<p>In particolare, la Cassazione ha affermato che \u201cin ragione della pronuncia di <strong>incostituzionalit\u00e0<\/strong> dell\u2019<strong>art. 25, comma 3, del d.lgs. n. 342 del 1999<\/strong>, le clausole anatocistiche inserite in contratti di conto corrente prima dell\u2019entrata in vigore della delib. CICR 9 febbraio 2000 sono <strong>radicalmente nulle<\/strong>, con conseguente impraticabilit\u00e0 del giudizio di comparazione previsto dal comma 2 dell\u2019art. 7 della delibera del CICR teso a verificare se le nuove pattuizioni abbiano o meno comportato un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate, sicch\u00e9 in tali contratti perch\u00e9 sia introdotta validamente una nuova clausola di capitalizzazione degli interessi, \u00e8 necessaria una <strong>espressa pattuizione<\/strong> formulata nel rispetto dell\u2019<strong>art. 2<\/strong> della predetta delibera\u201d.<\/p>\n\n\n\n<p>Per la Suprema Corte, la declaratoria di incostituzionalit\u00e0 dell\u2019art. 25, comma 3, D. Lgs. n. 342\/1999 ha travolto la norma di \u201c<strong>sanatoria<\/strong>\u201d delle clausole anatocistiche pregresse, ripristinando la piena vigenza del <strong>divieto<\/strong> di cui all\u2019<strong>art. 1283 c.c.<\/strong> e, con essa, la <strong>nullit\u00e0 assoluta<\/strong> di tali pattuizioni.<\/p>\n\n\n\n<p>Pertanto, posto che prima della delibera del CICR del 9 febbraio 2000 le clausole che prevedevano la capitalizzazione erano <strong>nulle<\/strong>, \u00e8 evidente che ogni successiva previsione anatocistica doveva considerarsi <strong>nuova<\/strong> e non un semplice adeguamento di una clausola precedente, con conseguente necessit\u00e0 di raccogliere dal correntista un apposito <strong>consenso scritto<\/strong> in merito proprio alla capitalizzazione degli interessi passivi.<\/p>\n\n\n\n<p>L\u2019unico strumento per introdurre <strong>ex novo<\/strong> una valida clausola di capitalizzazione degli interessi in un contratto che ne era privo (essendo la clausola originaria nulla) \u00e8, quindi, la stipulazione di una <strong>espressa pattuizione<\/strong> che preveda la medesima periodicit\u00e0 di calcolo degli interessi debitori e creditori, cos\u00ec come stabilito dall\u2019<strong>art. 7, comma 3<\/strong>, della delibera CICR del 9 febbraio 2000.<\/p>\n\n\n\n<p>Quanto affermato dalla Suprema Corte con il provvedimento emesso il <strong>18 dicembre<\/strong>, nel dichiarare l\u2019<strong>inammissibilit\u00e0 del ricorso<\/strong>, costituisce un\u2019ulteriore e autorevole conferma di un <strong>principio cardine a tutela dei correntisti<\/strong> ovvero l\u2019<strong>impossibilit\u00e0<\/strong> per le banche di \u201csanare\u201d le clausole anatocistiche nulle contenute nei contratti stipulati prima del 2000 tramite meccanismi di <strong>adeguamento unilaterale<\/strong>, essendo a tal fine indispensabile una <strong>nuova e specifica pattuizione<\/strong> con il cliente.<\/p>\n\n\n\n<hr class=\"wp-block-separator has-alpha-channel-opacity\"\/>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>La Cassazione, con la proposta di definizione del ricorso ai sensi dell\u2019art. 380 bis c.p.c. emessa il 18 dicembre, si \u00e8 pronunciata nuovamente su due temi di grande importanza in ambito bancario ovvero l\u2019invalidit\u00e0 delle clausole anatocistiche contenute nei contratti di conto corrente stipulati prima dell\u2019entrata in vigore della Delibera CICR del 9 febbraio 2000 [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":3,"featured_media":20454,"comment_status":"closed","ping_status":"0","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":[],"categories":[43,11],"tags":[],"acf":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.albeeassociati.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/20453"}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.albeeassociati.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.albeeassociati.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.albeeassociati.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/users\/3"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.albeeassociati.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=20453"}],"version-history":[{"count":3,"href":"https:\/\/www.albeeassociati.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/20453\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":20458,"href":"https:\/\/www.albeeassociati.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/20453\/revisions\/20458"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.albeeassociati.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/media\/20454"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.albeeassociati.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=20453"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.albeeassociati.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=20453"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.albeeassociati.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=20453"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}