{"id":20464,"date":"2026-02-05T11:50:07","date_gmt":"2026-02-05T10:50:07","guid":{"rendered":"https:\/\/www.albeeassociati.it\/?p=20464"},"modified":"2026-02-05T11:50:08","modified_gmt":"2026-02-05T10:50:08","slug":"somministrazione-e-dvr-attenzione-a-prevedere-una-valutazione-specifica","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.albeeassociati.it\/en\/somministrazione-e-dvr-attenzione-a-prevedere-una-valutazione-specifica\/","title":{"rendered":"Somministrazione e DVR: attenzione a prevedere una valutazione specifica"},"content":{"rendered":"\n<p>Con l\u2019ordinanza n. 32659 del 15.12.2025, la Corte di Cassazione \u00e8 tornata a occuparsi di contratti di somministrazione di lavoro, chiarendo quando questi possono dirsi illegittimi in assenza di un\u2019adeguata valutazione dei rischi da parte dell\u2019impresa utilizzatrice.<\/p>\n\n\n\n<p>La vicenda prende le mosse dall\u2019impugnazione di un lavoratore che aveva chiesto di accertare l\u2019illegittimit\u00e0 del proprio contratto di somministrazione e, di conseguenza, la costituzione di un rapporto di lavoro subordinato direttamente con l\u2019azienda utilizzatrice, oltre al riconoscimento di un\u2019indennit\u00e0 risarcitoria.<\/p>\n\n\n\n<p>Sia in primo sia in secondo grado, i giudici avevano gi\u00e0 accolto le domande del lavoratore: pur essendo stato formalmente redatto il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR), infatti, mancava al suo interno una valutazione specifica riferita ai lavoratori somministrati.<\/p>\n\n\n\n<p>La Corte di Cassazione, richiamando il combinato disposto degli artt. 32 del D. Lgs. n. 81\/2015 e 28 del D. Lgs. n. 81\/2008, nonch\u00e9 la normativa eurounitaria in materia di salute e sicurezza sul lavoro, ha confermato le decisioni dei giudici di merito.<\/p>\n\n\n\n<p>Particolare rilievo \u00e8 stato attribuito all\u2019art. 28 del D. Lgs. n. 81\/2008, che impone al datore di lavoro di valutare <strong>tutti i rischi<\/strong> per la sicurezza e la salute dei lavoratori, includendo espressamente quelli connessi alla specifica tipologia contrattuale attraverso cui la prestazione viene resa.<\/p>\n\n\n\n<p>Secondo la Suprema Corte, infatti, i lavoratori somministrati presentano un fattore di rischio \u201ctipico\u201d, strettamente legato alla temporaneit\u00e0 del loro inserimento nell\u2019organizzazione aziendale. La minore familiarit\u00e0 con l\u2019ambiente di lavoro e con le attrezzature utilizzate li espone, in misura maggiore, a potenziali pericoli per la salute e la sicurezza.<\/p>\n\n\n\n<p>Ne consegue che non \u00e8 sufficiente una valutazione dei rischi generica, indistinta e valida per tutti i lavoratori. \u00c8 invece necessario predisporre, <strong>prima dell\u2019instaurazione del rapporto<\/strong>, una valutazione specificamente dedicata al personale somministrato, non essendo possibile sanare tale carenza in un momento successivo.<\/p>\n\n\n\n<p>L\u2019ordinanza della Cassazione si inserisce nel pi\u00f9 ampio e attuale dibattito in tema prevenzione degli infortuni sul lavoro, ribadendo l\u2019importanza di una valutazione concreta ed effettiva dei rischi, anche con riferimento ai lavoratori cosiddetti \u201cflessibili\u201d.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Con l\u2019ordinanza n. 32659 del 15.12.2025, la Corte di Cassazione \u00e8 tornata a occuparsi di contratti di somministrazione di lavoro, chiarendo quando questi possono dirsi illegittimi in assenza di un\u2019adeguata valutazione dei rischi da parte dell\u2019impresa utilizzatrice. 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