{"id":20472,"date":"2026-02-12T15:03:07","date_gmt":"2026-02-12T14:03:07","guid":{"rendered":"https:\/\/www.albeeassociati.it\/?p=20472"},"modified":"2026-02-12T15:03:08","modified_gmt":"2026-02-12T14:03:08","slug":"violazione-delle-misure-restrittive-dellunione-europea-analisi-dei-rischi-aggiornamento-del-modello-organizzativo-e-della-procedura-di-whistleblowing","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.albeeassociati.it\/en\/violazione-delle-misure-restrittive-dellunione-europea-analisi-dei-rischi-aggiornamento-del-modello-organizzativo-e-della-procedura-di-whistleblowing\/","title":{"rendered":"Violazione delle misure restrittive dell\u2019Unione Europea: analisi dei rischi, aggiornamento del modello organizzativo e della procedura di Whistleblowing"},"content":{"rendered":"\n<p>Il 24 gennaio scorso \u00e8 entrato in vigore il D. Lgs. 211\/2025 attuativo della Direttiva europea relativa alla \u201c<em>definizione dei reati e delle sanzioni per la violazione delle misure restrittive dell\u2019Unione<\/em>\u2026\u201d.<\/p>\n\n\n\n<p>Il provvedimento \u2013 per quanto qui di interesse &#8211; ha introdotto nuove fattispecie di reato, inserendole:<\/p>\n\n\n\n<ul>\n<li><strong>nel Codice Penale<\/strong>, agli articoli <strong>275-bis<\/strong> (Violazione delle misure restrittive dell\u2019Unione europea), <strong>275-ter<\/strong> (Violazione degli obblighi informativi imposti da una misura restrittiva dell\u2019Unione europea) e <strong>275-quater<\/strong> (Violazione delle condizioni dell\u2019autorizzazione allo svolgimento di attivit\u00e0);<\/li>\n\n\n\n<li><strong>nell\u2019articolo 12 del D. Lgs. 286\/1998<\/strong>, mediante l\u2019introduzione del nuovo <strong>comma 1-bis<\/strong>, che punisce le condotte di favoreggiamento dell\u2019immigrazione clandestina poste in essere in violazione di un divieto, di un obbligo o di una restrizione derivanti da una misura restrittiva dell\u2019Unione europea.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p>Tali fattispecie di reato sono state inoltre ricomprese nell\u2019<strong>articolo 25-octies del D. Lgs. 231\/2001<\/strong>, con conseguente <strong>ampliamento del catalogo dei reati presupposto<\/strong> rilevanti ai fini della responsabilit\u00e0 amministrativa degli enti. Un profilo di novit\u00e0 riguarda il sistema sanzionatorio che, per tali reati, &#8211; ferme le sanzioni interdittive &#8211; non segue pi\u00f9 il modello ordinario previsto dal D. Lgs. 231\/2001 basato sul meccanismo delle quote, ma \u00e8 determinato in misura percentuale sul fatturato globale dell\u2019ente riferito all\u2019esercizio finanziario precedente a quello di commissione del reato ovvero, se inferiore, all\u2019esercizio precedente l\u2019irrogazione della sanzione pecuniaria.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Ma cosa si intende per misure restrittive europee?<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>In estrema sintesi sono <strong>divieti e limitazioni imposti dall\u2019Unione Europea<\/strong> per impedire o limitare determinati comportamenti ritenuti contrari al diritto internazionale, alla sicurezza o ai diritti umani.<br>Sono regole vincolanti che bloccano i rapporti economici, finanziari o commerciali e che possono interessare Paesi, organizzazioni ma anche enti e individui. A titolo meramente esemplificativo possono consistere in congelamento di fondi e risorse economiche (divieto di usare o trasferire denaro, conti bancari o altri beni intestati a una persona o a un\u2019impresa, di pagare, finanziare o fornire risorse economiche, anche indirettamente, a soggetti sanzionati), restrizioni commerciali (divieti di<br>esportare o importare determinate merci verso o da Paesi colpiti da sanzioni), restrizioni ai servizi (divieto di fornire servizi finanziari, assicurativi, di consulenza o assistenza tecnica a favore di soggetti o Stati sanzionati), divieti di ingresso o transito nel territorio di uno Stato membro.<\/p>\n\n\n\n<p>Il nuovo quadro normativo comporta per le imprese l\u2019attivazione di <strong>molteplici interventi<\/strong> per assicurare l\u2019adeguamento ai fini della compliance.<\/p>\n\n\n\n<p>Il primo adempimento consiste nella <strong>mappatura delle proprie attivit\u00e0<\/strong>, finalizzata a individuare e analizzare i processi aziendali che, per natura o modalit\u00e0 operative, possono esporre l\u2019ente al rischio di violazione della normativa citata. Attraverso tale attivit\u00e0 \u00e8 possibile identificare le aree maggiormente sensibili e valutare in quali fasi operative possano concretamente verificarsi comportamenti a rischio.<\/p>\n\n\n\n<p>In linea generale saranno interessate l\u2019Area commerciale e le vendite (selezione e gestione dei clienti, stipula di contratti con controparti estere, vendite dirette o indirette verso Paesi o soggetti sanzionati, utilizzo di intermediari), l\u2019Area acquisti (rapporti con fornitori esteri, verifica della provenienza delle merci e dei componenti), l\u2019Area amministrazione e finanza (gestione dei pagamenti e degli incassi, rapporti bancari e finanziari), l\u2019Area Export Control &amp; Global Logistics (esportazione di beni verso soggetti a restrizioni o embarghi, gestione degli adempimenti doganali, trasporti internazionali e triangolazioni commerciali), l\u2019Area legale (gestione dei contratti internazionali, monitoraggio degli aggiornamenti, verifiche delle blacklist e delle liste UE).<\/p>\n\n\n\n<p>Dopodich\u00e8, sar\u00e0 necessario valutare se i <strong>presidi di controllo gi\u00e0 esistenti<\/strong> siano effettivamente idonei a prevenire i rischi di commissione dei reati introdotti dal D. Lgs. 211\/2025, oppure se debbano essere <strong>integrati o rafforzati<\/strong>. Qualora emergano carenze o criticit\u00e0, sar\u00e0 indispensabile predisporre <strong>specifiche procedure di prevenzione<\/strong>, definendo in modo chiaro compiti e ruoli dei soggetti coinvolti, nonch\u00e9 prevedendo <strong>adeguati meccanismi di verifica e controllo<\/strong> volti a garantire l\u2019effettiva attuazione e l\u2019osservanza delle misure adottate.<\/p>\n\n\n\n<p>All\u2019esito, dovr\u00e0 procedersi all\u2019aggiornamento del <strong>Modello Organizzativo<\/strong> e del sistema di flussi verso l\u2019Organismo di Vigilanza, con successiva fase di formazione e informazione, coinvolgendo in prima battuta i Responsabili e gli addetti alle Aree maggiormente esposte ai rischi.<\/p>\n\n\n\n<p>Da ultimo, posto che il D. Lgs. 211\/2025 \u00e8 intervenuto anche sul D. Lgs. 24\/2023, sar\u00e0 necessario aggiornare la procedura di gestione delle segnalazioni (<strong>whistleblowing<\/strong>), includendo tra le violazioni segnalabili anche le condotte rilevanti ai fini della violazione delle misure restrittive europee e dei relativi nuovi reati, nonch\u00e9 adeguando i flussi informativi e le modalit\u00e0 di gestione delle segnalazioni in modo coerente con il rinnovato quadro sanzionatorio.<\/p>\n\n\n\n<p>A tal riguardo, si segnala che con il provvedimento n. 797 del 30 dicembre 2025 il Garante per la Protezione dei Dati Personali ha approvato il piano delle attivit\u00e0 ispettive, includendo tra i trattamenti di dati personali oggetto di attenzione anche quelli effettuati tramite gli applicativi per la gestione delle segnalazioni. La revisione della procedura per recepire le novit\u00e0 previste dal D. Lgs. 211\/2025 rappresenta, pertanto, un\u2019opportunit\u00e0 per rivedere il sistema di whistleblowing in modo organico, valutando l\u2019adeguatezza dei canali di raccolta, le modalit\u00e0 e i tempi di gestione e investigazione, nonch\u00e9 le misure adottate a tutela della riservatezza e della protezione del segnalante, nel rispetto dei principi di efficacia, tempestivit\u00e0 e tracciabilit\u00e0 tipici di un sistema di compliance davvero efficace.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Il 24 gennaio scorso \u00e8 entrato in vigore il D. Lgs. 211\/2025 attuativo della Direttiva europea relativa alla \u201cdefinizione dei reati e delle sanzioni per la violazione delle misure restrittive dell\u2019Unione\u2026\u201d. 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