{"id":20551,"date":"2026-03-25T15:58:56","date_gmt":"2026-03-25T14:58:56","guid":{"rendered":"https:\/\/www.albeeassociati.it\/?p=20551"},"modified":"2026-03-25T15:58:57","modified_gmt":"2026-03-25T14:58:57","slug":"brevi-riflessioni-sulla-modifica-dellarticolo-105-della-costituzione-parte-1","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.albeeassociati.it\/en\/brevi-riflessioni-sulla-modifica-dellarticolo-105-della-costituzione-parte-1\/","title":{"rendered":"Brevi riflessioni sulla modifica dell&#8217;articolo 105 della Costituzione (parte 1)"},"content":{"rendered":"\n<p>L\u2019elaborato \u00e8 frutto delle riflessioni a tre voci (con Arturo Cortese e Massimo Vecchio), sul punto della <strong>impugnabilit\u00e0 con il ricorso per cassazione<\/strong> delle sentenze emesse dall\u2019<strong>Alta Corte<\/strong> in seconda istanza. Per tutti gli altri rilievi critici rinvio a quanto scritto da Margherita Cassano, Giacomo Rocchi e Lello Magi nei contributi pubblicati.<br>L\u2019<strong>art. 105 della Costituzione<\/strong> stabilisce che: Spettano al Consiglio superiore della magistratura, secondo le norme sull\u2019ordinamento giudiziario, le assunzioni, le assegnazioni ed i trasferimenti, le promozioni e i provvedimenti disciplinari nei riguardi dei magistrati.<br>Il testo di legge sulla <strong>riforma della giustizia<\/strong> ha modificato l\u2019art. 105:<br>Spettano a ciascun Consiglio superiore della magistratura, secondo le norme sull\u2019ordinamento giudiziario, le assunzioni, le assegnazioni, i trasferimenti, le valutazioni di professionalit\u00e0 e i conferimenti di funzioni nei riguardi dei magistrati.<br>La <strong>giurisdizione disciplinare<\/strong> nei riguardi dei magistrati ordinari, giudicanti e requirenti, \u00e8 attribuita all\u2019<strong>Alta Corte disciplinare<\/strong>.<br>L\u2019<strong>Alta Corte<\/strong> \u00e8 composta da quindici giudici tre dei quali nominati dal Presidente della Repubblica tra professori ordinari di universit\u00e0 in materie giuridiche e avvocati con almeno venti anni di esercizio e tre estratti a sorte da un elenco di soggetti in possesso dei medesimi requisiti, che il Parlamento in seduta comune, entro sei mesi dall\u2019insediamento, compila mediante elezione, nonch\u00e9 da sei magistrati giudicanti e tre requirenti, estratti a sorte tra gli appartenenti alle rispettive categorie con almeno venti anni di esercizio delle funzioni giudiziarie e che svolgano o abbiano svolto funzioni di legittimit\u00e0.<br>L\u2019Alta Corte elegge il presidente tra i giudici nominati dal Presidente della Repubblica o estratti a sorte dall\u2019elenco compilato dal Parlamento in seduta comune.<br>I giudici dell\u2019Alta Corte durano in carica quattro anni. L\u2019incarico non pu\u00f2 essere rinnovato.<br>L\u2019ufficio di giudice dell\u2019Alta Corte \u00e8 incompatibile con quelli di membro del Parlamento, del Parlamento europeo, di un Consiglio regionale e del Governo, con l\u2019esercizio della professione di avvocato e con ogni altra carica e ufficio indicati dalla legge.<br>Contro le sentenze emesse dall\u2019Alta Corte in prima istanza \u00e8 ammessa <strong>impugnazione<\/strong>, anche per motivi di merito, soltanto dinanzi alla stessa Alta Corte, che giudica senza la partecipazione dei componenti che hanno concorso a pronunciare la decisione impugnata.<br>La legge determina gli illeciti disciplinari e le relative sanzioni, indica la composizione dei collegi, stabilisce le forme del procedimento disciplinare e le norme necessarie per il funzionamento dell\u2019Alta Corte e assicura che i magistrati giudicanti o requirenti siano rappresentati nel collegio.<br>Come si vede dalla comparazione, tra l\u2019originaria formulazione della norma e quella di modifica, la <strong>competenza disciplinare<\/strong> viene sottratta al CSM e trasferita all\u2019<strong>Alta Corte<\/strong> di nuova istituzione.<br>L\u2019articolo 24 del Decreto Legislativo 23 febbraio 2006, n. 10, Impugnazioni delle decisioni della sezione disciplinare del CSM, prevede che:<br>\u201c1. L&#8217;incolpato, il Ministro della giustizia e il Procuratore generale presso la Corte di cassazione possono proporre, contro i provvedimenti in materia di sospensione di cui agli articoli 21 e 22 e contro le sentenze della sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura, <strong>ricorso per cassazione<\/strong>, nei termini e con le forme previsti dal codice di procedura penale. Nei confronti dei provvedimenti in materia di sospensione il ricorso non ha effetto sospensivo del provvedimento impugnato.<br>2. La Corte di cassazione decide a sezioni unite civili, entro sei mesi dalla data di proposizione del ricorso.\u201d<br>Come si vede, mentre la disciplina vigente prevede il ricorso immediato in Cassazione delle sentenze disciplinari, la norma riformata, ove il Referendum fosse approvato, prevederebbe un <strong>giudizio bifasico<\/strong>, in quanto la sentenza disciplinare non sarebbe immediatamente ricorribile in cassazione, ma solo davanti ad un\u2019altra sezione della stessa Alta Corte che ha emesso la sentenza: una procedura che ricalca quella della procedura del riesame prevista dal codice di rito penale (art. 309).<br>La domanda che si pone \u00e8 se la sentenza emessa in sede di impugnazione dalla Alta Corte sia inoppugnabile (con preclusione del successivo <strong>ricorso per cassazione<\/strong>), ovvero sia impugnabile per cassazione (naturalmente, esclusivamente per violazione di legge ex art. 111 comma 7). Il che porta a valutare se l\u2019art. 105 sia una <strong>norma chiusa<\/strong>, che trova in s\u00e9 stessa la sua disciplina (tesi di Arturo Cortese), ovvero debba essere coordinata con le altre norme della Costituzione (tesi che sostengo unitamente a Massimo Vecchio).<br>In via preliminare, ad avviso dello scrivente, non \u00e8 conducente l\u2019opinione che ritiene che l\u2019istituzione dell\u2019Alta Corte si ponga in contrasto con <strong>principi fondamentali<\/strong> che non possono essere modificati nemmeno con legge costituzionale. La Corte costituzionale ha ripetutamente affermato che la Costituzione italiana contiene alcuni <strong>principi supremi<\/strong> che non possono essere sovvertiti o modificati nel loro contenuto essenziale neppure da leggi di revisione costituzionale o da altre leggi costituzionali. Tali sono tanto i principi che la stessa Costituzione esplicitamente prevede come limiti assoluti al potere di revisione costituzionale, quale la forma repubblicana (art. 139 Cost.), quanto i principi che, pur non essendo espressamente menzionati fra quelli non assoggettabili al procedimento di revisione costituzionale, appartengono all&#8217;essenza dei valori supremi sui quali si fonda la Costituzione italiana.<br>La Corte, ancora, ha gi\u00e0 riconosciuto in numerose decisioni come i principi supremi dell&#8217;ordinamento costituzionale abbiano una valenza superiore rispetto alle altre norme o leggi di rango costituzionale, sia quando ha ritenuto che anche le disposizioni del Concordato, le quali godono della particolare &lt;copertura costituzionale> fornita dall&#8217;art. 7, comma secondo, Cost., non si sottraggono all&#8217;accertamento della loro conformit\u00e0 ai &lt;principi supremi dell&#8217;ordinamento costituzionale> (v. sentt. nn. 30 del 1971, 12 del 1972, 175 del 1973, 1 del 1977, 18 del 1982), sia quando ha affermato che la legge di esecuzione del Trattato della CEE pu\u00f2 essere assoggettata al sindacato della Corte &lt;in riferimento ai principi fondamentali del nostro ordinamento costituzionale e ai diritti inalienabili della persona umana> (v. sentt. nn. 183 del 1973, 170 del 1984).<br>Non credo che la attuale composizione della Sezione disciplinare del CSM sia consustanziale ad un principio supremo dell\u2019ordinamento costituzionale. La sezione disciplinare \u00e8 una articolazione separata del CSM e riflette la natura dell\u2019organo che \u00e8 stato istituito con legge ordinaria e pu\u00f2 subire modifiche, come \u00e8 avvenuto pi\u00f9 volte. Come osserva Giacomo Rocchi: \u201ctutte le norme relative al funzionamento della Sezione disciplinare e alle sanzioni sono dettate con legge ordinaria. In particolare, solo con la l. 17 giugno 2022, n. 71, si \u00e8 stabilita l\u2019incompatibilit\u00e0 tra l\u2019essere componente della Sezione disciplinare e la partecipazione ad altre Commissioni, incompatibilit\u00e0 che non impedisce che i componenti della Sezione disciplinare partecipino alle decisioni del plenum del CSM.\u201d. Del resto, la principale garanzia discende dalla circostanza che la futura Alta Corte sar\u00e0 composta da persone di assoluto livello che sapranno salvaguardare indipendenza e autonomia dell\u2019organo.<br>L\u2019opinione contraria (Arturo Cortese) alla possibilit\u00e0 di proposizione del <strong>ricorso per cassazione<\/strong> fa leva sull\u2019avverbio \u201csoltanto\u201d e ritiene che la lettera della legge \u00e8 chiara nel senso che l\u2019impugnazione delle sentenze dell\u2019Alta Corte in prima istanza possono essere proposte \u201csoltanto\u201d davanti ad essa in diversa composizione.<br>Nello stesso senso si esprime Margherita Cassano per la quale: \u201cIl tenore letterale dell\u2019intera disposizione e, in particolare, l\u2019uso dell\u2019avverbio \u201csoltanto\u201d, non consentono di ritenere che avverso le sentenze dell\u2019Alta Corte sar\u00e0 consentito il <strong>ricorso in cassazione<\/strong>. Unicamente per i magistrati ordinari, quindi, verr\u00e0 esclusa la garanzia di cui all\u2019art. 111, settimo comma, Cost. che opera, invece, per qualsiasi altro cittadino. Si tratta di un\u2019irragionevole disparit\u00e0 di trattamento che un\u2019opera di riforma pi\u00f9 attenta tecnicamente avrebbe potuto prevenire.\u201d.<br>L\u2019opinione favorevole (Massimo Vecchio) mi convince di pi\u00f9 e mi pare che trovi un forte aggancio nella normativa costituzionale.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>L\u2019elaborato \u00e8 frutto delle riflessioni a tre voci (con Arturo Cortese e Massimo Vecchio), sul punto della impugnabilit\u00e0 con il ricorso per cassazione delle sentenze emesse dall\u2019Alta Corte in seconda istanza. 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