{"id":20559,"date":"2026-03-25T16:03:32","date_gmt":"2026-03-25T15:03:32","guid":{"rendered":"https:\/\/www.albeeassociati.it\/?p=20559"},"modified":"2026-03-25T16:03:33","modified_gmt":"2026-03-25T15:03:33","slug":"brevi-riflessioni-sulla-modifica-dellarticolo-105-della-costituzione-parte-2","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.albeeassociati.it\/en\/brevi-riflessioni-sulla-modifica-dellarticolo-105-della-costituzione-parte-2\/","title":{"rendered":"Brevi riflessioni sulla modifica dell\u2019articolo 105 della Costituzione (parte 2)"},"content":{"rendered":"\n<p>Nel precedente contributo si \u00e8 posto il problema della <strong>impugnabilit\u00e0 delle decisioni dell\u2019Alta Corte disciplinare<\/strong>. Si pu\u00f2 ora proporre una diversa lettura dell\u2019<strong>art. 105 Cost.<\/strong>, volta a verificarne il coordinamento con l\u2019<strong>art. 111 della Costituzione<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n<p>La prima riflessione \u00e8 che l\u2019art. 105 pu\u00f2 avere una diversa lettura. Se si pone mente a che l\u2019attuale 105 prevede l\u2019impugnazione delle sentenze disciplinari con il <strong>ricorso per cassazione<\/strong>, l\u2019avverbio \u201csoltanto\u201d pu\u00f2 essere letto nel senso che avverso la sentenza disciplinare non \u00e8 pi\u00f9 ammesso il ricorso immediato in cassazione per violazione di legge, ma \u201csoltanto\u201d quello, \u201canche per motivi di merito\u201d, davanti alla stessa Corte. In questo senso, l\u2019articolo 105 non sarebbe una <strong>norma \u201cchiusa\u201d<\/strong>, ma dovrebbe essere letta in rapporto con l\u2019articolo 111 che prevede che \u201cContro le sentenze e contro i provvedimenti sulla libert\u00e0 personale, pronunciati dagli organi giurisdizionali ordinari o speciali, \u00e8 sempre ammesso <strong>ricorso in Cassazione per violazione di legge<\/strong>\u201d. In sostanza, l\u2019articolo 105, inserito, si badi, nella <strong>Sezione I. \u2013 Ordinamento giurisdizionale<\/strong>, riguarderebbe soltanto l\u2019organizzazione interna della Magistratura e, occupandosi soltanto del chi fa cosa e come funziona il corpo giudiziario, delinea l\u2019ossatura dell\u2019impugnazione della sentenza disciplinare, non pi\u00f9 ricorribile in cassazione \u2013 e nemmeno davanti al TAR o al giudice ordinario &#8211; , ma richiedente un ulteriore passaggio davanti alla stessa <strong>Alta Corte<\/strong>; nulla invece l\u2019articolo 105 prevederebbe per la sentenza di impugnazione che, quindi, in mancanza di una specifica esclusione, sarebbe ancora ricorribile in cassazione per violazione di legge ai sensi del 111.<\/p>\n\n\n\n<p>Indico alcuni argomenti che, a mio (e di Massimo Vecchio) parere, confortano questa costruzione normativa.<\/p>\n\n\n\n<p>Il primo, e pi\u00f9 evidente, deriva dalla struttura della frase e dal ruolo svolto dall\u2019avverbio \u201csoltanto\u201d che, sotto l\u2019aspetto semantico, ha una funzione esclusiva perch\u00e9: &#8211; restringe la competenza sull\u2019impugnazione, &#8211; esclude qualsiasi altro giudice o organo, &#8211; rafforza l\u2019idea che l\u2019impugnazione non possa essere proposta altrove. Sovviene poi l\u2019elementare analisi logica del testo (cos\u00ec, M. Vecchio, in incontro referendario a Lamezia Terme, 13\/3):<br>\u2022 Soggetto: \u00ab impugnazione<br>\u2022 Predicato verbale: \u00ab \u00e8 ammessa \u00bb<br>\u2022 Complemento avverbiale di limitazione: \u00ab soltanto \u00bb<br>\u2022 Complemento di stato in luogo figurato: \u00ab dinanzi alla stessa Alta Corte \u00bb<br>\u2022 Complemento di opposizione o di svantaggio: \u00ab contro le sentenze emesse dall\u2019Alta Corte in prima istanza \u00bb.<\/p>\n\n\n\n<p>Soggetto, predicato verbale e complemento di stato in luogo figurato gravitano attorno al complemento di opposizione: \u00ab contro le sentenze emesse dall\u2019Alta Corte in prima istanza \u00bb al quale sono testualmente riferiti e collegati.<\/p>\n\n\n\n<p>In altre parole, \u201csoltanto\u201d delimita il campo delle possibilit\u00e0: l\u2019unico giudice competente \u00e8 la stessa <strong>Alta Corte<\/strong>. Quindi, l\u2019avverbio chiude il sistema delle impugnazioni della sentenza di prima istanza, impedisce interpretazioni estensive ed esclude competenze concorrenti o alternative. Tuttavia, la collocazione di \u201csoltanto\u201d non pu\u00f2 riferirsi all\u2019esclusione di impugnazione della sentenza di seconda istanza. Infatti, il riferimento testuale dell\u2019avverbio \u201c\u2026 \u00e8 ammessa impugnazione \u2026 soltanto dinanzi alla stessa Alta Corte.\u201d fa s\u00ec che esso modifichi esclusivamente il complemento di luogo, cio\u00e8 il giudice competente, perch\u00e9, se \u201csoltanto\u201d fosse riferito al numero delle impugnazioni (cio\u00e8: \u201c\u00e8 ammessa soltanto un\u2019impugnazione\u201d), dovrebbe trovarsi prima del verbo o dell\u2019oggetto: \u201c\u00c8 ammessa soltanto un\u2019impugnazione\u2026\u201d\/\u201c\u00c8 ammessa impugnazione soltanto contro le sentenze\u2026\u201d. L\u2019unica cosa che la norma vuole escludere \u00e8 la possibilit\u00e0 di proporre l\u2019impugnazione della sentenza di prima istanza davanti a un giudice diverso dall\u2019<strong>Alta Corte<\/strong>, ma la proposizione non dice nulla sul fatto che la decisione resa in sede di impugnazione sia o non sia ulteriormente impugnabile. La limitazione riguarda solo le sentenze di prima istanza e, nel raffronto con l\u2019attuale disciplina, si risolve in una maggiore garanzia per l\u2019incolpato perch\u00e9 consente che anche nella fase di impugnazione davanti alla stessa Alta Corte si possa discutere sul \u201cmerito\u201d.<\/p>\n\n\n\n<p>E, pertanto, la limitazione in parola vale solo a escludere l\u2019esperimento del <strong>ricorso immediato per cassazione<\/strong> avverso le sentenze di prima istanza.<\/p>\n\n\n\n<p>Vengono ancora in supporto ulteriori argomentazioni.<\/p>\n\n\n\n<p>L\u2019<strong>articolo 111<\/strong>, inserito nella Sezione II. \u2013 Norme sulla giurisdizione \u2013, specificamente dedicato alle regole fondamentali che governano l\u2019esercizio della giurisdizione, cio\u00e8 come deve svolgersi il processo per essere conforme ai principi costituzionali, afferma in modo tranchant che tutte le sentenze di giudice ordinario o speciale sono sempre impugnabili davanti alla <strong>Corte di cassazione per violazione di legge<\/strong>, e poi chiude con l\u2019affermazione, altrettanto tranciante, che la deroga \u00e8 ammessa solo per le sentenze pronunciate dai tribunali militari in tempo di guerra. Quindi il 105 non porta deroga al 111.<\/p>\n\n\n\n<p>L\u2019ultimo argomento \u00e8 che, se la legge di riforma avesse voluto blindare l\u2019articolo 105, e precludere il ricorso in Cassazione, avrebbe dovuto prevederlo espressamente, ma non gi\u00e0 nell\u2019articolo 105, che riguarda l\u2019organizzazione interna, bens\u00ec con una modifica anche del 111, inserendo tra le deroghe espresse, oltre alle sentenze emesse dal giudice militare in tempo di guerra, anche quelle pronunciate dalla <strong>Alta Corte<\/strong> ai sensi dell\u2019articolo 105. Del resto, che questo sia il modo corretto con cui la Costituzione tratta le garanzie sulla giurisdizione, trova un riscontro nell\u2019<strong>articolo 137<\/strong>, che espressamente prevede che: \u201cContro le decisioni della Corte costituzionale non \u00e8 ammessa alcuna impugnazione.\u201d, cos\u00ec sottraendo in modo chiaro e netto le sentenze emesse dalla Corte costituzionale al regime dell\u2019articolo 111.<\/p>\n\n\n\n<p>Cade cos\u00ec l\u2019obiezione (Arturo Cortese) secondo cui il nuovo art. 105 costituirebbe una diretta deroga all\u2019art. 111 senza necessit\u00e0 di un espresso richiamo.<\/p>\n\n\n\n<p>L\u2019<strong>art. 111, settimo comma, Cost.<\/strong> \u00e8 norma \u00ab precettiva e di immediata applicazione \u00bb.<\/p>\n\n\n\n<p>Sul dato letterale, si \u00e8 detto. Quanto all\u2019intenzione del legislatore, come scrive Cordero: \u201cLe leggi sono testi senza locutori, da intendere secondo criteri obiettivi; e quando compongano una grossa macchina sintattica, \u00e8 il sistema a determinare molti significati.\u201d<\/p>\n\n\n\n<p>Altre obiezioni non mi sembrano rilevanti. Cos\u00ec quella per cui l\u2019Alta Corte, con la modifica dell\u2019articolo 104, non sarebbe presieduta dal Presidente della Repubblica: si pu\u00f2 obiettare che, in base alla legge ordinaria, la sezione disciplinare \u00e8 presieduta in via ordinaria dal vice Presidente del CSM, sicch\u00e9 la presenza del Capo dello Stato non \u00e8 essenziale.<\/p>\n\n\n\n<p>Quanto alla critica secondo cui i giudici sarebbero lontani dagli uffici di merito, si trascura che la quasi totalit\u00e0 dei giudici della Cassazione proviene proprio da tali uffici e che il giudizio di legittimit\u00e0 implica comunque la conoscenza del fatto. Non \u00e8 chiaro perch\u00e9 il <strong>giudizio disciplinare<\/strong> dovrebbe divergere dai normali giudizi su cui quotidianamente si esercita la giurisdizione di legittimit\u00e0.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Nel precedente contributo si \u00e8 posto il problema della impugnabilit\u00e0 delle decisioni dell\u2019Alta Corte disciplinare. Si pu\u00f2 ora proporre una diversa lettura dell\u2019art. 105 Cost., volta a verificarne il coordinamento con l\u2019art. 111 della Costituzione. La prima riflessione \u00e8 che l\u2019art. 105 pu\u00f2 avere una diversa lettura. 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