{"id":20587,"date":"2026-03-30T10:49:25","date_gmt":"2026-03-30T08:49:25","guid":{"rendered":"https:\/\/www.albeeassociati.it\/?p=20587"},"modified":"2026-03-30T10:49:26","modified_gmt":"2026-03-30T08:49:26","slug":"ripartizione-delle-spese-condominiali-il-principio-delleffettivo-utilizzo","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.albeeassociati.it\/en\/ripartizione-delle-spese-condominiali-il-principio-delleffettivo-utilizzo\/","title":{"rendered":"Ripartizione delle spese condominiali: il principio dell\u2019effettivo utilizzo"},"content":{"rendered":"\n<p>Un tema particolarmente sentito in ambito condominiale \u00e8 quello della <strong>ripartizione delle spese<\/strong> per i servizi comuni, in particolare quando questi servono in modo differente le unit\u00e0 di propriet\u00e0 esclusiva.<\/p>\n\n\n\n<p>Su tale aspetto si \u00e8 recentemente soffermata la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 4827 del 3 marzo 2026.<\/p>\n\n\n\n<p>La vertenza sottoposta alla Corte di legittimit\u00e0 aveva ad oggetto la ripartizione delle <strong>spese condominiali relative alle scale<\/strong>, con specifico riferimento alle unit\u00e0 immobiliari situate al piano terra e al piano seminterrato, dotate di un accesso indipendente.<\/p>\n\n\n\n<p>In particolare, una condomina proprietaria di un\u2019unit\u00e0 immobiliare accessibile esclusivamente \u201cdall\u2019esterno dell\u2019edificio senza utilizzazione dell\u2019androne e delle scale\u201d, aveva avanzato una richiesta di revisione delle <strong>tabelle millesimali<\/strong>, lamentando l\u2019illegittimit\u00e0 dell\u2019addebito delle spese di manutenzione ordinaria e straordinaria di tali beni, stante l\u2019assenza di un collegamento strutturale tra la sua propriet\u00e0 e le parti in comune in oggetto.<\/p>\n\n\n\n<p>Sia il Tribunale in primo grado, sia la Corte d\u2019Appello, hanno accolto la domanda della condomina, riconoscendo l\u2019illiceit\u00e0 di un aggravio, a suo carico, di spese per beni dai quali la propriet\u00e0 non trae alcuna utilit\u00e0.<\/p>\n\n\n\n<p>La Suprema Corte ha ribadito che la ripartizione delle spese condominiali deve avvenire nel rispetto dei principi di giustizia distributiva e che, per quanto concerne i servizi di pulizia delle scale, il criterio di riparto idoneo deve fondarsi sulla proporzionalit\u00e0 \u201cdell\u2019altezza dal suolo di ciascun piano o porzione di piano a cui esse servono\u201d, avendo riguardo all\u2019<strong>uso effettivo della cosa comune<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n<p>La ratio sottostante \u00e8 chiara: i proprietari delle unit\u00e0 immobiliari collocate ai piani superiori causano un maggior deterioramento delle scale e traggono un profitto superiore dal servizio di pulizia, con la conseguenza che su di essi le relative spese dovranno essere maggiori.<\/p>\n\n\n\n<p>Al contempo, i proprietari degli appartamenti ai piani bassi, o ai piani seminterrati, possono essere legittimamente esonerati da tali spese soltanto qualora ricorrano condizioni oggettive, quali, ad esempio, l\u2019assenza di elementi di raccordo tra le parti comuni, ovvero l\u2019impossibilit\u00e0 di ricavare una qualsivoglia utilit\u00e0 dai servizi erogati, una volta appurato lo stato dei luoghi.<\/p>\n\n\n\n<p>In difetto dell\u2019<strong>effettivo utilizzo<\/strong>, viene, infatti, meno il presupposto dell\u2019obbligazione contributiva.<\/p>\n\n\n\n<p><\/p>\n\n\n\n<p><\/p>\n\n\n\n<p><\/p>\n\n\n\n<p><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Un tema particolarmente sentito in ambito condominiale \u00e8 quello della ripartizione delle spese per i servizi comuni, in particolare quando questi servono in modo differente le unit\u00e0 di propriet\u00e0 esclusiva. 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