{"id":20594,"date":"2026-04-08T11:26:17","date_gmt":"2026-04-08T09:26:17","guid":{"rendered":"https:\/\/www.albeeassociati.it\/?p=20594"},"modified":"2026-04-08T11:26:18","modified_gmt":"2026-04-08T09:26:18","slug":"la-nuova-etichetta-europea-sulla-durabilita-cosa-cambia-dal-2026-per-imprese-e-consumatori","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.albeeassociati.it\/en\/la-nuova-etichetta-europea-sulla-durabilita-cosa-cambia-dal-2026-per-imprese-e-consumatori\/","title":{"rendered":"La nuova etichetta europea sulla durabilit\u00e0: cosa cambia dal 2026 per imprese e consumatori"},"content":{"rendered":"\n<p>A partire dal <strong>27\/09\/2026<\/strong> trover\u00e0 applicazione un nuovo strumento normativo di matrice europea destinato a incidere sulle modalit\u00e0 con cui i produttori comunicano al mercato interno la <strong>durata dei propri prodotti<\/strong>. Il <strong>Regolamento di esecuzione (UE) 2025\/1960<\/strong>, adottato dalla <strong>Commissione europea<\/strong> il <strong>25\/09\/2025<\/strong>, introduce infatti un\u2019<strong>etichetta armonizzata<\/strong> relativa alla <strong>garanzia commerciale di durabilit\u00e0<\/strong>, destinata a essere utilizzata in tutti gli <strong>Stati membri<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n<p>La finalit\u00e0 dell\u2019intervento regolatorio \u00e8 quella di rafforzare la <strong>trasparenza delle informazioni<\/strong> rese ai consumatori in merito alla <strong>durata dei beni<\/strong>, attraverso un sistema di comunicazione <strong>standardizzato<\/strong>. L\u2019etichetta rappresenta, in questo senso, il primo strumento disciplinato a livello europeo che consente di segnalare in modo chiaro e comparabile l\u2019<strong>impegno del produttore sulla durabilit\u00e0 del prodotto<\/strong>, contribuendo a rendere pi\u00f9 affidabili le <strong>informazioni commerciali<\/strong> e a favorire <strong>scelte di consumo pi\u00f9 consapevoli<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\"><strong>La nozione di garanzia commerciale di durabilit\u00e0<\/strong><\/h3>\n\n\n\n<p>La <strong>garanzia commerciale di durabilit\u00e0<\/strong> consiste in una <strong>dichiarazione volontaria<\/strong> con cui il <strong>produttore<\/strong> assume l\u2019impegno che il bene sia in grado di mantenere nel tempo le proprie <strong>funzioni e prestazioni<\/strong>, in condizioni di uso normale, per un <strong>periodo determinato espresso in anni<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n<p>Qualora, nel corso del periodo indicato, il prodotto non rispetti i livelli di durabilit\u00e0 dichiarati, il produttore \u00e8 tenuto a intervenire <strong>senza costi aggiuntivi per il consumatore<\/strong>, mediante <strong>riparazione o sostituzione<\/strong> del bene. L\u2019impegno assunto attraverso la garanzia commerciale si traduce dunque in una <strong>responsabilit\u00e0 diretta del produttore<\/strong> nei confronti dell\u2019utilizzatore finale.<\/p>\n\n\n\n<p>Tale istituto deve essere chiaramente distinto dalla <strong>garanzia legale di conformit\u00e0<\/strong> prevista dalla normativa a tutela dei consumatori. Quest\u2019ultima costituisce un <strong>obbligo di legge<\/strong> che grava sul <strong>venditore<\/strong> e ha una durata minima di <strong>due anni<\/strong> dalla consegna del bene. La garanzia commerciale di durabilit\u00e0 si colloca su un piano ulteriore rispetto a questa tutela: essa <strong>integra, ma non sostituisce<\/strong>, la garanzia legale, che continua ad operare indipendentemente dall\u2019eventuale presenza di un impegno volontario del produttore.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\"><strong>I requisiti per l\u2019utilizzo dell\u2019etichetta armonizzata<\/strong><\/h3>\n\n\n\n<p>Il <strong>Regolamento (UE) 2025\/1960<\/strong> stabilisce precise condizioni affinch\u00e9 una garanzia commerciale possa essere accompagnata dall\u2019<strong>etichetta europea di durabilit\u00e0<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n<p>In primo luogo, la garanzia deve essere offerta direttamente dal <strong>produttore<\/strong>, e non da altri operatori della catena distributiva, come ad esempio il <strong>rivenditore<\/strong>. La durata della garanzia deve inoltre essere <strong>superiore a due anni<\/strong>, soglia individuata dal legislatore europeo per distinguere chiaramente la garanzia commerciale dalla <strong>garanzia legale minima<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n<p>La garanzia deve riguardare il <strong>prodotto nel suo complesso<\/strong> e non singoli componenti o parti specifiche del bene. Un ulteriore elemento essenziale \u00e8 rappresentato dalla <strong>gratuit\u00e0 della garanzia<\/strong>, che non pu\u00f2 comportare <strong>costi aggiuntivi<\/strong> per il consumatore.<\/p>\n\n\n\n<p>Il regolamento richiede inoltre che l\u2019impegno sia formalizzato attraverso una <strong>dichiarazione chiara e accessibile<\/strong>, fornita su <strong>supporto durevole<\/strong>, contenente tutte le informazioni rilevanti: la <strong>durata della garanzia<\/strong>, le <strong>condizioni di applicazione<\/strong>, i <strong>diritti del consumatore<\/strong>, le modalit\u00e0 per ottenere <strong>assistenza<\/strong> e l\u2019<strong>identificazione del soggetto responsabile<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n<p>Una volta formulata e comunicata al consumatore, la garanzia assume carattere <strong>vincolante per il produttore<\/strong>, pur rimanendo <strong>volontaria<\/strong> la scelta di adottarla.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\"><strong>Le implicazioni per le imprese<\/strong><\/h3>\n\n\n\n<p>Sebbene l\u2019adozione dell\u2019<strong>etichetta di durabilit\u00e0<\/strong> resti una scelta <strong>volontaria<\/strong>, il nuovo strumento europeo presenta evidenti <strong>implicazioni strategiche<\/strong> per le imprese.<\/p>\n\n\n\n<p>L\u2019etichetta rappresenta infatti un mezzo di comunicazione <strong>giuridicamente standardizzato<\/strong> che consente alle imprese di valorizzare la <strong>qualit\u00e0<\/strong> e la <strong>longevit\u00e0 dei prodotti<\/strong> in modo uniforme su tutti i mercati dell\u2019<strong>Unione europea<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n<p>Per le imprese che intendono adottare questo strumento, la data da tenere in considerazione \u00e8 il <strong>27\/09\/2026<\/strong>. A partire da tale momento, l\u2019etichetta potr\u00e0 essere utilizzata soltanto se conforme ai <strong>formati e alle specifiche<\/strong> stabilite dal Regolamento, condizione necessaria affinch\u00e9 sia <strong>legalmente riconosciuta<\/strong> nel contesto europeo.<\/p>\n\n\n\n<p>L\u2019introduzione dell\u2019etichetta di durabilit\u00e0 si inserisce nel quadro delle politiche europee orientate alla <strong>sostenibilit\u00e0 dei prodotti<\/strong>. In questa prospettiva, la nuova disciplina rappresenta non solo un intervento in materia di <strong>informazione ai consumatori<\/strong>, ma anche un incentivo a modelli produttivi basati su <strong>qualit\u00e0, affidabilit\u00e0 e durata nel tempo<\/strong>.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>A partire dal 27\/09\/2026 trover\u00e0 applicazione un nuovo strumento normativo di matrice europea destinato a incidere sulle modalit\u00e0 con cui i produttori comunicano al mercato interno la durata dei propri prodotti. 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