{"id":20673,"date":"2026-05-13T11:14:15","date_gmt":"2026-05-13T09:14:15","guid":{"rendered":"https:\/\/www.albeeassociati.it\/?p=20673"},"modified":"2026-05-13T11:14:15","modified_gmt":"2026-05-13T09:14:15","slug":"smart-working-e-obbligo-di-informativa-sulla-salute-e-sicurezza-facciamo-il-punto","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.albeeassociati.it\/en\/smart-working-e-obbligo-di-informativa-sulla-salute-e-sicurezza-facciamo-il-punto\/","title":{"rendered":"Smart working e obbligo di informativa sulla salute e sicurezza: facciamo il punto"},"content":{"rendered":"\n<p>\u00c8 innegabile che la pandemia del <strong>2020<\/strong> ha letteralmente spinto il mondo del lavoro verso lo <strong>smart working<\/strong>, portando all\u2019attenzione di tutti, legislatore compreso, una modalit\u00e0 di svolgimento della prestazione di fatto poco valorizzata fino ad allora.<\/p>\n\n\n\n<p>Ed \u00e8 cos\u00ec che la disciplina dello smart working \u00e8 stata recentemente interessata da un intervento normativo che ha notevolmente rafforzato gli obblighi in materia di <strong>salute e sicurezza<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n<p>Gli obblighi c\u2019erano, ma non erano previsti all\u2019interno del <strong>Testo Unico per la Sicurezza sul Lavoro (D.Lgs. 81\/2008)<\/strong> e, soprattutto, non erano passibili di conseguenze penali in caso di violazione.<\/p>\n\n\n\n<p>Dal 07 aprile 2026 con la <strong>Legge 34\/2026<\/strong> (c.d. Legge annuale sulle piccole e medie imprese) \u00e8 stato colmato il vuoto e, con ci\u00f2, sostanzialmente imposto ai datori di lavoro di porre maggiore attenzione alla tutela della <strong>salute e sicurezza dei lavoratori in smart working<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n<p>La Legge 81\/2017 gi\u00e0 regolamentava e tuttora regolamenta tali obblighi, che sono quelli di garantire la <strong>salute e sicurezza del lavoratore in smart working<\/strong> e di consegnare, con cadenza almeno annuale, al lavoratore e al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, un\u2019<strong>informativa scritta<\/strong> sui <strong>rischi generali<\/strong> e i rischi specifici connessi alla particolare modalit\u00e0 di esecuzione del rapporto di lavoro.<\/p>\n\n\n\n<p>La Legge 81\/2017 non ha previsto sanzioni per il mancato rispetto di tali obblighi: la mancata consegna dell\u2019informativa rilevava \u201csoltanto\u201d sotto il profilo di una possibile responsabilit\u00e0 civile in caso di infortunio o ai fini delle segnalazioni di cui al <strong>D.Lgs. 231\/2001<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n<p>La <strong>Legge 34\/2026<\/strong> ha sostanzialmente mantenuto i medesimi obblighi, salvo fare specifico riferimento agli obblighi di sicurezza che attengono all\u2019utilizzo dei <strong>videoterminali<\/strong>, ma li ha espressamente inseriti nel <strong>Testo Unico per la Sicurezza sul Lavoro<\/strong>, all\u2019art. 3, comma 7 bis.<\/p>\n\n\n\n<p>Tale inserimento non \u00e8 solo formale, ma sostanziale e non di poco conto, in quanto comporta che le violazioni agli obblighi in questione dal 07 aprile 2026 sono passibili di <strong>sanzioni penali<\/strong>: la novit\u00e0 pi\u00f9 rilevante \u00e8, infatti, quella per cui la violazione dell&#8217;obbligo di consegna dell\u2019<strong>informativa<\/strong> \u00e8 punita con l&#8217;<strong>arresto da due a quattro mesi<\/strong> o con l&#8217;<strong>ammenda da 1.708,61 a 7.403,96 euro<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n<p>I datori di lavoro devono quindi attivarsi al fine di fornire, almeno annualmente, l\u2019<strong>informativa<\/strong> ai lavoratori in smart working e al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e, prima ancora, adeguare il <strong>DVR<\/strong> e fare la corretta valutazione dei <strong>rischi<\/strong>, pena, in difetto, sanzioni penali.<\/p>\n\n\n\n<p>Tra gli obblighi da assolvere, come detto, la <strong>Legge 34\/2026<\/strong> ha espressamente previsto quelli che attengono all\u2019utilizzo dei <strong>videoterminali<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n<p>La novit\u00e0 \u00e8 formale, se si considera che evidentemente il rischio da utilizzo dei <strong>videoterminali<\/strong> ha sempre caratterizzato la prestazione in smart working e quindi doveva gi\u00e0 essere valutato.<\/p>\n\n\n\n<p>Ma, anche in questo caso, l\u2019inserimento della previsione nel <strong>Testo Unico per la Sicurezza sul Lavoro<\/strong> ha un impatto sostanziale rilevante, in quanto comporta l&#8217;applicazione integrale della disciplina prevista dal medesimo Testo Unico riguardo alla valutazione del rischio per l\u2019utilizzo dei <strong>videoterminali<\/strong>, comprese le sanzioni penali previste per il caso di mancato assolvimento dei relativi obblighi.<\/p>\n\n\n\n<p>\u00c8 chiaro che la valutazione pu\u00f2 non essere sempre di pronta e facile soluzione, se si considera che la peculiarit\u00e0 dello smart working \u00e8 il fatto che il datore di lavoro non ha la disponibilit\u00e0 fisica dei luoghi in cui la prestazione viene svolta.<\/p>\n\n\n\n<p>Il lavoratore, proprio perch\u00e9 conosce e ha egli stesso la disponibilit\u00e0 dei luoghi in cui rende la prestazione, diventa parte attiva del processo sia ai fini della redazione dell\u2019<strong>informativa<\/strong> sia ai fini del rispetto dell\u2019informativa stessa.<\/p>\n\n\n\n<p>In conclusione, \u00e8 fondamentale che il datore di lavoro esegua una corretta valutazione dei <strong>rischi<\/strong> di concerto con <strong>RSPP<\/strong> e consulente per la sicurezza e personalizzi quanto pi\u00f9 possibile l\u2019<strong>informativa<\/strong>, che, nella maggior parte dei casi, non potr\u00e0 pi\u00f9 essere redatta sulla base del format a suo tempo messo a disposizione dall\u2019<strong>INAIL<\/strong>.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>\u00c8 innegabile che la pandemia del 2020 ha letteralmente spinto il mondo del lavoro verso lo smart working, portando all\u2019attenzione di tutti, legislatore compreso, una modalit\u00e0 di svolgimento della prestazione di fatto poco valorizzata fino ad allora. 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