{"id":20690,"date":"2026-05-22T11:29:48","date_gmt":"2026-05-22T09:29:48","guid":{"rendered":"https:\/\/www.albeeassociati.it\/?p=20690"},"modified":"2026-05-22T11:29:48","modified_gmt":"2026-05-22T09:29:48","slug":"la-cassazione-chiarisce-i-limiti-della-rivalsa-nelle-strutture-sanitarie","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.albeeassociati.it\/en\/la-cassazione-chiarisce-i-limiti-della-rivalsa-nelle-strutture-sanitarie\/","title":{"rendered":"La Cassazione chiarisce i limiti della rivalsa nelle strutture sanitarie"},"content":{"rendered":"\n<p>Con la sentenza n. <strong>9949 del 17 aprile 2026<\/strong> la Corte di Cassazione \u00e8 tornata a pronunciarsi in materia di <strong>responsabilit\u00e0 sanitaria<\/strong>, chiarendo i limiti dell\u2019azione di rivalsa della struttura nei confronti dell\u2019esercente la professione sanitaria.<\/p>\n\n\n\n<p>La vicenda trae origine dalle richieste risarcitorie azionate da una paziente per i danni subiti a seguito di un intervento chirurgico eseguito presso una clinica privata in regime di solvenza. Il Tribunale ha condannato la struttura, la quale ha esercitato azione di regresso nei confronti del chirurgo libero professionista, invocando l\u2019applicazione sia delle norme codicistiche in tema di regresso tra corresponsabili, sia di una clausola di manleva contenuta nel contratto di collaborazione.<\/p>\n\n\n\n<p>La domanda \u00e8 stata tuttavia respinta in appello, con decisione ora confermata dalla Corte di Cassazione, che ha ribadito come la disciplina speciale prevista dall\u2019<strong>art. 9 della Legge Gelli-Bianco<\/strong> (L. n. 24\/2017) debba prevalere sulle norme generali del codice civile. La norma, in particolare, consente l\u2019azione di rivalsa nei confronti dell\u2019esercente la professione sanitaria esclusivamente nei casi di <strong>dolo o colpa grave<\/strong>, configurandosi come disposizione imperativa e, pertanto, non derogabile nemmeno mediante accordi contrattuali.<\/p>\n\n\n\n<p>Secondo la Suprema Corte, il rischio connesso all\u2019organizzazione dell\u2019attivit\u00e0 sanitaria deve gravare principalmente sulla struttura, quale soggetto che organizza mezzi, personale e protocolli operativi. Proprio per questa ragione, il relativo onere risarcitorio non pu\u00f2 essere automaticamente trasferito sul medico, neppure qualora questi operi in regime libero-professionale, ove assuma comunque la qualifica di ausiliario della struttura ai sensi dell\u2019art. 1228 c.c.<\/p>\n\n\n\n<p>Di particolare rilievo risulta anche l\u2019interpretazione offerta dalla Corte in merito alla nozione di <strong>colpa grave<\/strong>, che viene intesa in senso rigoroso: non ogni errore professionale \u00e8, infatti, sufficiente a fondare l\u2019azione di rivalsa, essendo invece necessario accertare una condotta caratterizzata da una \u201ceccezionale e inescusabile devianza\u201d dalle regole dell\u2019arte medica e dagli standard professionali.<\/p>\n\n\n\n<p>La Corte si sofferma, inoltre, sulla validit\u00e0 dei <strong>patti di manleva<\/strong> inseriti nei contratti tra strutture sanitarie e professionisti, clausole ancora frequentemente utilizzate nella prassi, dichiarandone la <strong>nullit\u00e0<\/strong> in quanto si pongono in contrasto con la natura imperativa dell\u2019art. 9 della Legge Gelli-Bianco.<\/p>\n\n\n\n<p>La pronuncia valorizza l\u2019impianto della Legge Gelli-Bianco, che ha introdotto non solo una disciplina della responsabilit\u00e0 sanitaria, ma anche un preciso <strong>modello di allocazione del rischio<\/strong>, nel quale le strutture non possono sottrarsi alle conseguenze derivanti dall\u2019attivit\u00e0 svolta attraverso la propria organizzazione.<\/p>\n\n\n\n<p>\u00c8 dunque necessario, per le strutture sanitarie e per gli operatori del settore, avviare una riflessione sulla <strong>gestione del rischio clinico<\/strong>, adeguando contratti e policy interne ai principi affermati dalla pi\u00f9 recente giurisprudenza.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Con la sentenza n. 9949 del 17 aprile 2026 la Corte di Cassazione \u00e8 tornata a pronunciarsi in materia di responsabilit\u00e0 sanitaria, chiarendo i limiti dell\u2019azione di rivalsa della struttura nei confronti dell\u2019esercente la professione sanitaria. 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