{"id":20708,"date":"2026-06-08T09:55:20","date_gmt":"2026-06-08T07:55:20","guid":{"rendered":"https:\/\/www.albeeassociati.it\/?p=20708"},"modified":"2026-06-08T09:55:21","modified_gmt":"2026-06-08T07:55:21","slug":"tracking-pixel-arrivano-le-linee-guida-del-garante","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.albeeassociati.it\/en\/tracking-pixel-arrivano-le-linee-guida-del-garante\/","title":{"rendered":"Tracking pixel: arrivano le linee guida del Garante"},"content":{"rendered":"\n<p>Con provvedimento dello scorso 17 aprile il Garante per la protezione dei dati personali ha fornito delle <a rel=\"noreferrer noopener\" href=\"https:\/\/www.garanteprivacy.it\/home\/docweb\/-\/docweb-display\/docweb\/10241943\" target=\"_blank\"><strong>linee guida<\/strong> in materia di utilizzo di <strong>tracking pixel<\/strong> <strong>nelle comunicazioni di posta elettronica<\/strong>.<\/a><\/p>\n\n\n\n<p>L\u2019esigenza di prevedere specifiche indicazioni sul tema \u00e8 nata dal fatto che, negli ultimi anni, da un lato i gestori di piattaforme ed i fornitori di servizi utilizzano sempre pi\u00f9 strumenti di tracciamento e\/o di acquisizione di informazioni sui comportamenti tenuti dagli utenti nell\u2019ambiente online e dall\u2019altro cresce la consapevolezza degli utenti circa l\u2019esistenza, le caratteristiche e gli effetti di tali strumenti.<\/p>\n\n\n\n<p>Andiamo, quindi, a vedere insieme che cosa si intende per tracking pixel e soprattutto quali sono gli adempimenti che i titolari del trattamento dovranno realizzare <strong>entro il <\/strong>prossimo<strong> 29.10<\/strong> per non incorrere in una violazione della normativa vigente.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>COSA SI INTENDE PER TRACKING PIXEL?<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Si tratta di <strong>immagini<\/strong> &#8211; spesso trasparenti e di dimensioni molto ridotte, pari appunto ad un solo pixel &#8211; non direttamente contenute nella comunicazione di posta elettronica, ma <strong>ospitate su server remoti<\/strong>, che si attivano nel momento in cui il client di posta elettronica del destinatario della comunicazione scarica le immagini contenute nel messaggio (ovviamente deve essere abilitata la relativa funzione di download delle immagini).<\/p>\n\n\n\n<p>Detto meccanismo consente, quindi, al mittente non solo di venire a conoscenza del fatto che la comunicazione di posta elettronica sia stata o meno aperta e consultata, ma anche quando, quante volte, su che dispositivo e di ulteriori dati connessi all\u2019indirizzo IP.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>QUAL \u00c8 IL QUADRO NORMATIVO APPLICABILE?<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Il Garante \u00e8 chiaro nello stabilire che ai tracking pixel si applicano le disposizioni normative contenute nella direttiva e-Privacy e recepite a livello nazionale nell\u2019<strong>art.122<\/strong> del D. Lgs. 196\/2003 (<strong>Codice Privacy<\/strong>), che assume carattere speciale rispetto al Regolamento UE 2016\/679 (GDPR).<\/p>\n\n\n\n<p>Il GDPR, quindi, resta il quadro generale, ma \u00e8 l\u2019art. 122 del Codice Privacy a definire <strong>l\u2019ambito di applicazione<\/strong> (<strong>tutti i soggetti pubblici e privati<\/strong> che a qualsiasi titolo intervengono nelle operazioni di utilizzo dei tracking pixel nelle comunicazioni di posta elettronica) e le <strong>condizioni di liceit\u00e0<\/strong> dell\u2019utilizzo dei tracking pixel (<strong>consenso<\/strong>, salvo specifiche eccezioni).<\/p>\n\n\n\n<p><strong>QUALI SONO LE INDICAZIONI DEL GARANTE?<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Il Garante si sofferma dapprima sulle <strong>finalit\u00e0<\/strong> perseguite con l\u2019impiego dei tracking pixel, stabilendo che tali meccanismi possono essere utilizzati per garantire la corretta ricezione delle comunicazioni di posta elettronica (cd. deliverability), contrastare lo spam, <strong>misurare l\u2019audience e le performance della comunicazione per eventualmente personalizzare la comunicazione<\/strong> in base all\u2019interesse rilevato, identificare attivit\u00e0 di phishing e per esigenze di formattazione.<\/p>\n\n\n\n<p>Prosegue poi:<\/p>\n\n\n\n<ul>\n<li>fornendo una definizione dei <strong>soggetti coinvolti nell\u2019impiego dei tracking pixel<\/strong> (tra cui il mittente del messaggio di posta elettronica, il fornitore di servizi di invio e-mail (o e-mailing) e il fornitore della tecnologia di tracciamento) ed invitando i titolari del trattamento ad effettuare le opportune valutazioni ai fini dell\u2019attribuzione dei rispettivi <strong>ruoli privacy<\/strong>;<\/li>\n\n\n\n<li>prevedendo una definizione delle <strong>diverse tipologie di messaggi<\/strong>, che possono essere inviate all\u2019utente. Nello specifico newsletter, DEM, e-mail transazionali e messaggi automatici ed e-mail di servizio;<\/li>\n\n\n\n<li>evidenziando la necessit\u00e0 di fornire agli interessati un\u2019idonea <strong>informativa<\/strong>. Stante la natura invasiva dei tracking pixel data dal loro carattere nascosto, i titolari del trattamento che ne facciano uso devono <strong>informare <\/strong>adeguatamente<strong> gli interessati<\/strong> della loro sussistenza, anche impiegando <strong>forme agevolate<\/strong> (informativa a pi\u00f9 livelli o per il tramite di pi\u00f9 canali e modalit\u00e0);<\/li>\n\n\n\n<li>individuando il <strong>consenso<\/strong>, quale <strong>condizione di liceit\u00e0<\/strong> per il trattamento dei tracking pixel, fatto salvo il caso in cui il tracciamento sia strettamente necessario per: i) attivit\u00e0 statistiche aggregate e anonimizzate, ii) esigenze di sicurezza e iii) l\u2019invio di messaggi di servizio o istituzionali necessari o obbligatori. In questi <strong>tre casi<\/strong>, il Garante quindi ammette <strong>una deroga<\/strong> all\u2019acquisizione preventiva del consenso.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p><strong>COSA FARE?<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Il suggerimento \u00e8 quello anzitutto di verificare l\u2019<strong>utilizzo<\/strong> di tracking pixel nelle comunicazioni di posta elettronica e valutarne le <strong>finalit\u00e0<\/strong>, cos\u00ec da individuare la corretta <strong>base giuridica<\/strong> del trattamento dei dati personali e, successivamente, implementare tutti gli opportuni accorgimenti al fine di garantire il rispetto delle prescrizioni del Garante e di attuare un lecito trattamento di dati personali.<\/p>\n\n\n\n<hr class=\"wp-block-separator has-alpha-channel-opacity\"\/>\n\n\n\n<p><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Con provvedimento dello scorso 17 aprile il Garante per la protezione dei dati personali ha fornito delle linee guida in materia di utilizzo di tracking pixel nelle comunicazioni di posta elettronica. 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