{"id":20720,"date":"2026-06-11T11:18:14","date_gmt":"2026-06-11T09:18:14","guid":{"rendered":"https:\/\/www.albeeassociati.it\/?p=20720"},"modified":"2026-06-11T11:18:15","modified_gmt":"2026-06-11T09:18:15","slug":"centrale-rischi-la-cassazione-chiarisce-che-il-semplice-inadempimento-non-basta-per-la-segnalazione-a-sofferenza","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.albeeassociati.it\/en\/centrale-rischi-la-cassazione-chiarisce-che-il-semplice-inadempimento-non-basta-per-la-segnalazione-a-sofferenza\/","title":{"rendered":"Centrale Rischi: la Cassazione chiarisce che il semplice inadempimento non basta per la segnalazione a sofferenza"},"content":{"rendered":"\n<p>La <strong>Corte di Cassazione<\/strong>, con l\u2019<strong>ordinanza n. 5593 del 12 marzo 2026<\/strong>, \u00e8 tornata a pronunciarsi sul tema della <strong>segnalazione in Centrale Rischi<\/strong>, precisando i presupposti necessari affinch\u00e9 una banca possa legittimamente classificare un cliente come <strong>\u201cin sofferenza\u201d<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n<p>La vicenda trae origine da un contenzioso tra due societ\u00e0 tra loro collegate, <strong>Alfa<\/strong> e <strong>Beta<\/strong>, e un istituto di credito. La controversia \u00e8 sfociata in una richiesta risarcitoria milionaria a seguito di una <strong>segnalazione a sofferenza in Centrale Rischi<\/strong> ritenuta illegittima.<\/p>\n\n\n\n<p>In particolare, le due societ\u00e0 avevano convenuto in giudizio davanti al <strong>Tribunale di Roma<\/strong> la banca con la quale era stato stipulato un contratto di <strong>locazione finanziaria (leasing)<\/strong> per l\u2019acquisto di alcuni macchinari. Dopo aver avviato trattative per definire una controversia gi\u00e0 pendente relativa a un debito di circa <strong>41.800 euro<\/strong> per canoni insoluti tra il 2003 e il 2004, l\u2019istituto di credito aveva deciso di non formalizzare l\u2019accordo transattivo, determinando cos\u00ec la <strong>segnalazione della societ\u00e0 Alfa alla Centrale Rischi della Banca d\u2019Italia<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n<p>Ritenendo tale segnalazione <strong>illegittima e pregiudizievole<\/strong>, Alfa e Beta avevano quindi chiesto il risarcimento dei <strong>danni patrimoniali e non patrimoniali<\/strong>, quantificati in <strong>2,5 milioni di euro<\/strong>. In particolare, la societ\u00e0 Beta sosteneva di aver subito un danno diretto, consistente nel <strong>diniego di un finanziamento<\/strong> da parte di un diverso istituto di credito, causato proprio dalla segnalazione relativa alla societ\u00e0 collegata Alfa.<\/p>\n\n\n\n<p>Il <strong>Tribunale di Roma<\/strong> aveva rigettato la domanda per mancanza di prova del danno, inquadrando la vicenda nell\u2019ambito della <strong>responsabilit\u00e0 precontrattuale<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n<p>Successivamente, la <strong>Corte d\u2019Appello di Roma<\/strong>, pur qualificando la domanda come <strong>responsabilit\u00e0 extracontrattuale<\/strong>, aveva confermato la decisione di primo grado, ritenendo la segnalazione legittima in quanto conseguenza del mancato pagamento dei canoni di leasing e affermando che la banca non fosse tenuta a svolgere ulteriori verifiche sulla situazione patrimoniale della societ\u00e0 segnalata.<\/p>\n\n\n\n<p>La <strong>Corte di Cassazione<\/strong> ha invece accolto il ricorso delle due societ\u00e0, cassando la sentenza impugnata e rinviando la causa alla Corte d\u2019Appello di Roma.<\/p>\n\n\n\n<p>Secondo la Suprema Corte, la decisione dei giudici di merito si pone in contrasto con il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui la segnalazione alla <strong>Centrale Rischi<\/strong> \u00e8 legittima soltanto quando il credito sia vantato nei confronti di soggetti che si trovino in uno <strong>stato di insolvenza<\/strong> o in una situazione ad esso sostanzialmente equiparabile.<\/p>\n\n\n\n<p>La Cassazione ha inoltre precisato che la nozione di <strong>insolvenza rilevante ai fini della Centrale Rischi<\/strong> non coincide con quella prevista dalla normativa fallimentare. Occorre invece fare riferimento a una valutazione negativa della situazione economico-patrimoniale del debitore, caratterizzata da una condizione <strong>deficitaria<\/strong> o da una <strong>grave difficolt\u00e0 economica<\/strong>, senza che sia necessario accertare una situazione di definitiva incapienza o di assoluta irrecuperabilit\u00e0 del credito.<\/p>\n\n\n\n<p>Dalla pronuncia emergono alcuni principi di particolare rilievo:<\/p>\n\n\n\n<ul>\n<li>la <strong>segnalazione a sofferenza<\/strong> richiede che il debitore versi in uno stato di <strong>insolvenza<\/strong> o in una situazione di <strong>grave e non transitoria difficolt\u00e0 economica<\/strong>;<\/li>\n\n\n\n<li>il <strong>mero inadempimento<\/strong> non \u00e8 sufficiente a giustificare la segnalazione;<\/li>\n\n\n\n<li>la banca deve effettuare una <strong>valutazione complessiva della situazione patrimoniale e finanziaria<\/strong> del cliente;<\/li>\n\n\n\n<li>la nozione di insolvenza rilevante ai fini della Centrale Rischi non coincide con quella fallimentare;<\/li>\n\n\n\n<li>il <strong>nesso causale<\/strong> tra segnalazione e danno sussiste quando venga dimostrato che il diniego del finanziamento \u00e8 stato determinato dalla segnalazione;<\/li>\n\n\n\n<li>il danno pu\u00f2 riguardare anche una <strong>societ\u00e0 collegata<\/strong>, qualora sia provata l\u2019incidenza della segnalazione sulla concessione del credito.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p>La decisione conferma dunque che una banca non pu\u00f2 procedere a una segnalazione in modo automatico e superficiale. Quando l\u2019istituto di credito omette di verificare con la necessaria diligenza la reale situazione economico-patrimoniale del cliente, ignorando elementi che ne attestino la solidit\u00e0 finanziaria, la segnalazione pu\u00f2 integrare un <strong>illecito civile<\/strong> e comportare una conseguente <strong>responsabilit\u00e0 risarcitoria<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n<p>In tali ipotesi, il danno subito dalla societ\u00e0 illegittimamente segnalata viene considerato dalla giurisprudenza un <strong>danno ingiusto<\/strong>, poich\u00e9 incide direttamente sulla sua capacit\u00e0 di operare sul mercato, limitando l\u2019accesso a nuove forme di finanziamento e determinando, nei casi pi\u00f9 gravi, la revoca delle linee di credito gi\u00e0 esistenti.<\/p>\n\n\n\n<p>Il pregiudizio risarcibile pu\u00f2 essere quantificato sia come <strong>danno emergente<\/strong>, ossia le spese e i costi sostenuti a causa della segnalazione, sia come <strong>lucro cessante<\/strong>, rappresentato dalle opportunit\u00e0 economiche e commerciali perdute per effetto del peggioramento del rating creditizio e della conseguente perdita di affidabilit\u00e0 nei confronti del sistema bancario.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>La Corte di Cassazione, con l\u2019ordinanza n. 5593 del 12 marzo 2026, \u00e8 tornata a pronunciarsi sul tema della segnalazione in Centrale Rischi, precisando i presupposti necessari affinch\u00e9 una banca possa legittimamente classificare un cliente come \u201cin sofferenza\u201d. 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