{"id":20749,"date":"2026-06-24T14:05:55","date_gmt":"2026-06-24T12:05:55","guid":{"rendered":"https:\/\/www.albeeassociati.it\/?p=20749"},"modified":"2026-06-24T15:18:56","modified_gmt":"2026-06-24T13:18:56","slug":"lavoratore-distaccato-in-cigs-la-risposta-della-cassazione","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.albeeassociati.it\/en\/lavoratore-distaccato-in-cigs-la-risposta-della-cassazione\/","title":{"rendered":"Lavoratore distaccato in CIGS? la risposta della Cassazione"},"content":{"rendered":"\n<p>Con l\u2019<strong>ordinanza n. 17966 del 4 giugno 2026<\/strong> la <strong>Corte di Cassazione<\/strong> affronta il rapporto tra <strong>istituto del distacco<\/strong> e accesso alla <strong>cassa integrazione guadagni straordinaria (CIGS)<\/strong>, affermando un principio di particolare interesse per la gestione delle <strong>crisi d\u2019impresa<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n<p>La Corte chiarisce che il <strong>lavoratore distaccato<\/strong> pu\u00f2 essere legittimamente collocato in <strong>CIGS<\/strong> dal <strong>datore di lavoro distaccante<\/strong>, purch\u00e9 ricorrano le condizioni previste dalla <strong>procedura autorizzata<\/strong> e non emergano elementi idonei a far ritenere il distacco <strong>meramente simulato o fraudolento<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n<p>L&#8217;argomentazione prende le mosse dalla natura del <strong>distacco<\/strong>, disciplinato dall\u2019<strong>art. 30 del d.lgs. n. 276\/2003<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n<p>Il distacco costituisce infatti una modalit\u00e0 di esecuzione della prestazione lavorativa che rientra nel novero della <strong>flessibilit\u00e0 organizzativa<\/strong>, fondata sui requisiti dell\u2019<strong>interesse del distaccante<\/strong> e della <strong>temporaneit\u00e0<\/strong>, e <strong>non determina il trasferimento del rapporto di lavoro<\/strong>. Il datore distaccante conserva infatti la <strong>titolarit\u00e0 del rapporto<\/strong>, resta obbligato al pagamento della <strong>retribuzione<\/strong> e della <strong>contribuzione<\/strong> e continua ad assumere la veste di datore di lavoro sotto tutti i profili giuridici pertinenti, compreso quello <strong>disciplinare<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n<p>Da tale ricostruzione consegue che anche gli <strong>strumenti di integrazione salariale<\/strong> devono essere riferiti all\u2019<strong>impresa titolare del rapporto di lavoro<\/strong> e non al soggetto presso il quale la prestazione viene temporaneamente resa.<\/p>\n\n\n\n<p>Pertanto, ove l\u2019<strong>azienda distaccante<\/strong> sia interessata da una <strong>procedura di CIGS regolarmente autorizzata<\/strong> e il lavoratore rientri nel relativo <strong>perimetro soggettivo<\/strong>, il suo temporaneo impiego presso un\u2019altra impresa non costituisce, di per s\u00e9, un ostacolo all\u2019ammissione al trattamento.<\/p>\n\n\n\n<p>La Cassazione precisa, tuttavia, che tale soluzione \u00e8 subordinata all\u2019<strong>effettiva genuinit\u00e0 del distacco<\/strong>. Restano pertanto esclusi i casi nei quali il distacco venga utilizzato in modo artificioso per <strong>aggirare la disciplina degli ammortizzatori sociali<\/strong> o per <strong>estendere indebitamente il trattamento<\/strong> a lavoratori estranei alla reale situazione di crisi aziendale.<\/p>\n\n\n\n<p>L\u2019ordinanza declina coerentemente il principio secondo cui il distacco <strong>non comporta alcuna novazione soggettiva del rapporto di lavoro<\/strong> ed offre un chiarimento operativo particolarmente utile nelle realt\u00e0 caratterizzate da <strong>gruppi societari<\/strong>, <strong>reti d\u2019impresa<\/strong> e frequente utilizzo dello strumento del distacco, evitando che la mera collocazione funzionale del lavoratore presso un diverso soggetto possa incidere sull\u2019<strong>accesso agli ammortizzatori sociali<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n<p>Il principio espresso dalla Cassazione valorizza dunque la <strong>permanenza del vincolo giuridico con il datore distaccante<\/strong> e conferma che la verifica dei <strong>presupposti della CIGS<\/strong> deve essere effettuata con riferimento all\u2019<strong>impresa titolare del rapporto<\/strong>, fermo restando il controllo sulla <strong>genuinit\u00e0 del distacco<\/strong> e sull\u2019<strong>assenza di finalit\u00e0 elusive<\/strong>.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Con l\u2019ordinanza n. 17966 del 4 giugno 2026 la Corte di Cassazione affronta il rapporto tra istituto del distacco e accesso alla cassa integrazione guadagni straordinaria (CIGS), affermando un principio di particolare interesse per la gestione delle crisi d\u2019impresa. 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