{"id":20886,"date":"2026-10-14T14:34:45","date_gmt":"2026-10-14T12:34:45","guid":{"rendered":"https:\/\/www.albeeassociati.it\/?p=20886"},"modified":"2026-10-14T14:34:46","modified_gmt":"2026-10-14T12:34:46","slug":"green-claims-e-greenwashing-dal-27-settembre-2026-nuove-regole-per-le-imprese","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.albeeassociati.it\/en\/green-claims-e-greenwashing-dal-27-settembre-2026-nuove-regole-per-le-imprese\/","title":{"rendered":"Green claims e greenwashing: dal 27 settembre 2026 nuove regole per le imprese"},"content":{"rendered":"\n<p>A partire dal 27 settembre 2026 le imprese devono prestare maggiore attenzione alle modalit\u00e0 con cui comunicano le caratteristiche ambientali dei propri prodotti e servizi. Con il <strong>D. Lgs. 20 febbraio 2026, n. 30<\/strong>, adottato in attuazione della Direttiva (UE) 2024\/825, c.d. Empowering Consumers for the Green Transition, il legislatore \u00e8 intervenuto sul Codice del Consumo introducendo nuove regole in materia di <strong>asserzioni ambientali<\/strong>, i c.d. green claims, e ampliando il novero delle pratiche commerciali considerate ingannevoli.<\/p>\n\n\n\n<p>Le nuove disposizioni assumono particolare rilievo per tutte le imprese che utilizzano, nell\u2019ambito della propria attivit\u00e0 commerciale, espressioni, simboli o indicazioni volte a presentare un prodotto, un servizio o la stessa impresa come sostenibili o caratterizzati da un ridotto impatto ambientale. Negli ultimi anni, infatti, la crescente attenzione dei consumatori verso le tematiche ambientali ha portato le imprese a valorizzare sempre pi\u00f9 le caratteristiche di sostenibilit\u00e0 dei propri prodotti e servizi. Tale fenomeno ha tuttavia determinato anche la diffusione del c.d. <strong>greenwashing<\/strong>, ossia l\u2019utilizzo di comunicazioni commerciali idonee a creare nel consumatore l\u2019idea che un prodotto o un\u2019impresa abbiano un impatto ambientale \u201cpositivo\u201d, nullo o comunque inferiore rispetto a quello dei concorrenti, senza che tali caratteristiche siano effettivamente dimostrate o verificabili. Rientrano, ad esempio, in tali pratiche l\u2019utilizzo di espressioni generiche quali \u201cecologico\u201d o \u201cecosostenibile\u201d, in assenza di elementi idonei a supportarle, oppure l\u2019attribuzione di caratteristiche \u201cgreen\u201d all\u2019intero prodotto sulla base di aspetti che riguardano soltanto una fase marginale del relativo processo produttivo.<\/p>\n\n\n\n<p>Gi\u00e0 prima dell\u2019intervento legislativo tali condotte potevano essere valutate alla luce della disciplina delle pratiche commerciali scorrette prevista dal Codice del Consumo e delle norme in materia di concorrenza sleale. Con il D.lgs. 30\/2026, tuttavia, il legislatore ha introdotto una regolamentazione espressamente dedicata alle asserzioni ambientali. In particolare, sono stati modificati gli <strong>artt. 21 e 22 del Codice del Consumo<\/strong>, relativi rispettivamente alle azioni e alle omissioni ingannevoli, ed \u00e8 stata ampliata la c.d. black list prevista dall\u2019art. 23, contenente le pratiche commerciali considerate in ogni caso ingannevoli. Tra le principali novit\u00e0, il decreto introduce anzitutto nel Codice del Consumo le definizioni di \u201casserzione ambientale\u201d e di \u201casserzione ambientale generica\u201d, precisando che possono assumere rilievo non soltanto le dichiarazioni testuali, ma anche immagini, rappresentazioni grafiche e simboli utilizzati nella comunicazione commerciale.<\/p>\n\n\n\n<p>Vengono inoltre disciplinate le <strong>dichiarazioni relative a prestazioni ambientali future<\/strong>. Qualora un\u2019impresa intenda, ad esempio, comunicare il proprio impegno a ridurre entro un determinato termine le emissioni di gas serra, tale affermazione dovr\u00e0 essere fondata su impegni chiari, oggettivi e verificabili inseriti all\u2019interno di un piano di attuazione dettagliato e realistico.<\/p>\n\n\n\n<p>Particolare attenzione \u00e8 dedicata anche alle <strong>comparazioni tra prodotti<\/strong>. Qualora il professionista comunichi al consumatore informazioni comparative relative alle caratteristiche ambientali dei prodotti, dovr\u00e0 fornire anche informazioni sul metodo utilizzato per il raffronto, sui prodotti comparati e sui relativi fornitori.<\/p>\n\n\n\n<p>Il decreto amplia, inoltre, l\u2019elenco delle pratiche considerate in ogni caso ingannevoli. \u00c8 vietato, in particolare, utilizzare <strong>etichette di sostenibilit\u00e0<\/strong> che non siano basate su un sistema di certificazione o stabilite da un\u2019autorit\u00e0 pubblica, nonch\u00e9 formulare asserzioni ambientali generiche. Non \u00e8 inoltre consentito presentare un prodotto o un servizio, nel suo complesso, come ambientalmente sostenibile quando il relativo vantaggio riguardi soltanto alcune sue caratteristiche. Viene altres\u00ec vietata la presentazione di un prodotto o di un servizio come avente un impatto neutro, ridotto o positivo sull\u2019ambiente quando tale risultato dipenda esclusivamente da meccanismi di compensazione delle emissioni di gas serra. Non potranno pertanto essere utilizzate espressioni quali \u201ccarbon neutral\u201d o \u201ca impatto zero\u201d sulla sola base dell\u2019acquisto o utilizzo di crediti di compensazione. Non potranno, infine, essere presentati come elementi distintivi dell\u2019offerta requisiti che la legge impone gi\u00e0 indistintamente a tutti i prodotti appartenenti alla medesima categoria.<\/p>\n\n\n\n<p>Le modifiche legislative non riguardano esclusivamente le dichiarazioni ambientali. In linea con gli obiettivi europei di promozione dell\u2019economia circolare, il legislatore ha infatti introdotto nuovi divieti anche con riferimento alla <strong>durabilit\u00e0 e alla riparabilit\u00e0 dei prodotti<\/strong>. Tra le condotte vietate rientrano, ad esempio, l\u2019omessa informazione circa gli effetti negativi che un aggiornamento software pu\u00f2 avere sul funzionamento di un bene, la presentazione di un prodotto come riparabile quando non lo sia e l\u2019induzione del consumatore a sostituire materiali di consumo prima che ci\u00f2 sia tecnicamente necessario.<\/p>\n\n\n\n<p>Sono stati inoltre ampliati gli <strong>obblighi informativi precontrattuali<\/strong> previsti dagli artt. 48 e 49 del Codice del Consumo, imponendo al professionista, tra l\u2019altro, di fornire informazioni circa l\u2019eventuale disponibilit\u00e0 di modalit\u00e0 di consegna rispettose dell\u2019ambiente e sulla garanzia legale di conformit\u00e0 dei beni.<\/p>\n\n\n\n<p>Quanto al <strong>regime sanzionatorio<\/strong>, resta ferma la competenza del l\u2019Autorit\u00e0 Garante della Concorrenza e del Mercato. Ai sensi dell\u2019art. 27 del Codice del Consumo, l\u2019AGCM pu\u00f2 vietare la diffusione del claim e irrogare sanzioni pecuniarie comprese tra euro 5.000 a euro 10.000.000. In caso di violazioni diffuse a livello europeo, la sanzione pu\u00f2 raggiungere il 4% del fatturato annuo dell\u2019impresa. Resta inoltre ferma la possibilit\u00e0 di ricorrere all\u2019autorit\u00e0 giudiziaria mediante azioni individuali o collettive a tutela dei consumatori.<\/p>\n\n\n\n<p>Un aspetto particolarmente rilevante per le imprese \u00e8 rappresentato dall\u2019<strong>assenza di un periodo transitorio<\/strong>. Le imprese sono pertanto chiamate a verificare le asserzioni ambientali gi\u00e0 utilizzate nell\u2019ambito della propria comunicazione commerciale, comprese quelle riportate su siti internet, packaging, etichette, cataloghi e social network. In prospettiva, sar\u00e0 inoltre necessario valutare preventivamente la conformit\u00e0 delle future strategie di marketing ai nuovi standard introdotti dal Codice del Consumo, verificando che ogni claim ambientale sia <strong>specifico, trasparente e adeguatamente supportato da elementi oggettivi e verificabili<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n<p>La corretta gestione delle comunicazioni ambientali assume, dunque, rilievo non soltanto sotto il profilo del rischio sanzionatorio, ma anche sotto quello <strong>reputazionale<\/strong>, considerato che l\u2019utilizzo di dichiarazioni inesatte o fuorvianti pu\u00f2 incidere sulla fiducia dei consumatori e, conseguentemente, sulla competitivit\u00e0 dell\u2019impresa sul mercato.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>A partire dal 27 settembre 2026 le imprese devono prestare maggiore attenzione alle modalit\u00e0 con cui comunicano le caratteristiche ambientali dei propri prodotti e servizi. Con il D. 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