{"id":20907,"date":"2026-10-22T11:45:52","date_gmt":"2026-10-22T09:45:52","guid":{"rendered":"https:\/\/www.albeeassociati.it\/?p=20907"},"modified":"2026-10-22T12:01:29","modified_gmt":"2026-10-22T10:01:29","slug":"trasferimento-del-lavoratore-e-legittimo-se-il-committente-non-ne-gradisce-la-presenza","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.albeeassociati.it\/en\/trasferimento-del-lavoratore-e-legittimo-se-il-committente-non-ne-gradisce-la-presenza\/","title":{"rendered":"Trasferimento del lavoratore: \u00e8 legittimo se il committente non ne gradisce la presenza?"},"content":{"rendered":"\n<p>Il <strong>trasferimento del lavoratore<\/strong> consiste nel mutamento definitivo della sede di lavoro da un\u2019unit\u00e0 produttiva ad un\u2019altra.<\/p>\n\n\n\n<p>Non si tratta di una decisione che l\u2019imprenditore pu\u00f2 assumere liberamente: l\u2019<strong>art. 2103 c.c.<\/strong> richiede, infatti, che il trasferimento sia giustificato da <strong>comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n<p>La legge impone anche altre limitazioni al trasferimento in casi particolari (ad esempio: <strong>permessi ex lege 104<\/strong>, <strong>attivit\u00e0 sindacale<\/strong>).<\/p>\n\n\n\n<p>Ulteriori vincoli possono essere eventualmente previsti dalla <strong>contrattazione collettiva<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n<p>Ma cosa accade quando il lavoratore presta servizio presso un committente, nell\u2019ambito di un <strong>appalto<\/strong>, ed il committente manifesta il <strong>non gradimento<\/strong> per la sua presenza?<\/p>\n\n\n\n<p>La prima valutazione da farsi \u00e8 se la sede del committente presso cui viene comandato il lavoratore sia effettivamente qualificata o qualificabile come <strong>unit\u00e0 produttiva dell\u2019appaltatore<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n<p>Se non lo \u00e8, lo spostamento del dipendente <strong>non soggiace alle regole sul trasferimento<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n<p>Nel caso in cui, invece, lo sia, la <strong>Corte di Cassazione<\/strong>, con un orientamento andato via via consolidandosi, da ultimo con l\u2019<strong>ordinanza n. 4198\/2026<\/strong>, ha chiarito il perimetro di legittimit\u00e0 del trasferimento disposto in una situazione come quella oggetto di domanda.<\/p>\n\n\n\n<p>Pi\u00f9 precisamente, la Corte di Cassazione ha, innanzitutto, stabilito che la presenza o meno di una <strong>clausola contrattuale di gradimento<\/strong> non \u00e8 decisiva ai fini della valutazione della validit\u00e0 del trasferimento.<\/p>\n\n\n\n<p>Inoltre, la giurisprudenza ha chiarito che il parametro per la legittimit\u00e0 del trasferimento \u00e8 quello secondo cui il mutamento del luogo di lavoro dovuto ad <strong>incompatibilit\u00e0 aziendale<\/strong>, trovando la sua ragione nello stato di <strong>disorganizzazione e disfunzione dell\u2019unit\u00e0 produttiva<\/strong>, va ricondotto alle <strong>esigenze tecniche, organizzative e produttive dell\u2019art. 2103 c.c.<\/strong> e non necessariamente a ragioni punitive e\/o disciplinari: il tutto in un contesto, per\u00f2, di <strong>ragionevolezza<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n<p>In sostanza: se il mutamento di sede, in considerazione del <strong>conflitto venutosi a creare tra committente e lavoratore<\/strong> (i.e. non gradimento) si pone tra le <strong>scelte ragionevoli<\/strong> che il datore di lavoro appaltatore pu\u00f2 adottare sul piano <strong>tecnico-organizzativo-produttivo<\/strong>, anche eventualmente al fine di scongiurare provvedimenti di maggiore rilievo per il lavoratore, il <strong>trasferimento pu\u00f2 ritenersi legittimo<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n<p>Una soluzione, quindi, quella sopra considerata che mira a <strong>bilanciare le esigenze dell\u2019impresa con la tutela del lavoratore<\/strong>, senza comunque trasformare il <strong>gradimento del committente in un potere illimitato sul rapporto di lavoro<\/strong>.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Il trasferimento del lavoratore consiste nel mutamento definitivo della sede di lavoro da un\u2019unit\u00e0 produttiva ad un\u2019altra. 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