{"id":6645,"date":"2015-07-29T14:23:59","date_gmt":"2015-07-29T13:23:59","guid":{"rendered":"https:\/\/www.albeeassociati.it\/?p=6645"},"modified":"2024-11-12T09:45:22","modified_gmt":"2024-11-12T08:45:22","slug":"il-contratto-a-tempo-indeterminato-a-tutele-crescenti","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.albeeassociati.it\/en\/il-contratto-a-tempo-indeterminato-a-tutele-crescenti\/","title":{"rendered":"Il contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti"},"content":{"rendered":"<p><em>ambito di applicazione e suggerimenti pratici<\/em><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\u00a0Il Decreto Legislativo n. 23\/2015 ha introdotto la disciplina del cosiddetto <strong><a href=\"https:\/\/it.wikipedia.org\/wiki\/Contratto_di_lavoro\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti<\/a><\/strong>.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\u00a0Facciamo innanzitutto un po\u2019 di chiarezza e sgomberiamo il campo da due possibili equivoci:<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">1) il D.Lgs. n. 23\/2015 <strong>non delinea<\/strong> una nuova tipologia contrattuale, bens\u00ec individua un diverso regime di tutela in caso di licenziamento illegittimo di un dipendente a tempo indeterminato;<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">2) la nuova disciplina <strong>non ha abrogato<\/strong> n\u00e9 l\u2019art. 18 L. 300\/1970 n\u00e9 l\u2019art. 8 L. 604\/1966, che continuano a regolare le conseguenze in caso di licenziamenti illegittimi in caso di rapporti di lavoro esclusi dal sistema a tutele crescenti.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\u00a0<img decoding=\"async\" loading=\"lazy\" class=\"aligncenter wp-image-6646 size-medium\" src=\"https:\/\/www.albeeassociati.it\/wp-content\/uploads\/2015\/07\/contratto_2-300x253.jpg\" alt=\"contratto_2\" width=\"300\" height=\"253\" \/><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>AMBITO DI APPLICAZIONE<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Come regola generale, il contratto a tutele crescenti si applica ai lavoratori che rivestono la qualifica di <strong>operai<\/strong>, <strong>impiegati<\/strong> o <strong>quadri<\/strong>, assunti con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a decorrere dal 07.03.2015.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Il <strong>primo criterio<\/strong> per l\u2019applicazione della normativa in esame \u00e8 rappresentato dall\u2019instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato successivamente al 06.03.2015.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Il criterio della <strong>nuova assunzione<\/strong> comporta che si applicano <strong>le tutele crescenti<\/strong> non solo \u2013 ovviamente &#8211; ai contratti a tempo indeterminato stipulati a decorrere dal 07.03.2015, ma anche:<\/p>\n<ul style=\"text-align: justify;\">\n<li>al contratto di lavoro a tempo indeterminato stipulato a decorrere dal 07.03.2015 con un lavoratore con il quale era precedentemente in essere un rapporto di collaborazione (nel caso sar\u00e0 opportuno sottoscrivere un verbale di conciliazione individuale in sede protetta <strong><span style=\"text-decoration: underline;\">al fine di evitare rivendicazioni<\/span><\/strong> in ordine alla natura subordinata del precedente rapporto ed in ordine all\u2019applicazione dell\u2019art. 18 dello <a href=\"https:\/\/it.wikipedia.org\/wiki\/Statuto_dei_lavoratori\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">Statuto dei Lavoratori<\/a>);<\/li>\n<li>ai rapporti di lavoro per i quali, a seguito dell\u2019accertamento di una somministrazione irregolare, sia stata riconosciuta la sussistenza di un contratto a tempo indeterminato <strong><span style=\"text-decoration: underline;\">tra il lavoratore e l\u2019utilizzatore<\/span><\/strong> con decorrenza dal 07.03.2015.<\/li>\n<\/ul>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>DEROGHE<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Il legislatore ha per\u00f2 stabilito anche una <strong>deroga<\/strong>.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">In effetti, bench\u00e9 il <strong>contratto di lavoro<\/strong> sia stato stipulato prima del 07.03.2015, la nuova disciplina si applica anche:<\/p>\n<ol style=\"text-align: justify;\">\n<li>nei casi di conversione, successiva al 06.03.2015, di un contratto a tempo determinato o di apprendistato in contratto a tempo indeterminato (comma 2).<\/li>\n<li>nei confronti dei lavoratori assunti prima del 07.03.2015, qualora il datore di lavoro, in conseguenza di assunzioni a tempo indeterminato avvenute successivamente all\u2019entrata in vigore del decreto, integri il requisito occupazionale di cui all\u2019art. 18, commi 8 e 9 L. 300\/1970 (per l\u2019imprenditore o non imprenditore non agricolo pi\u00f9 di 15 dipendenti nell\u2019unit\u00e0 produttiva o nel medesimo comune oppure pi\u00f9 di 60 dipendenti nel territorio nazionale) (comma 3).<\/li>\n<\/ol>\n<p style=\"text-align: justify;\">La norma trova applicazione solo qualora la <strong>soglia occupazionale<\/strong> sia raggiunta a seguito di nuove assunzioni a tempo indeterminato.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Fino a che non verr\u00e0 raggiunta la soglia occupazionale, ai lavoratori assunti ante 07.03.2015 continuer\u00e0 ad applicarsi la disciplina di cui all\u2019art. 8 L. n. 604\/1966, mentre i rapporti di lavoro instaurati dal 07.03.2015 saranno disciplinati, se ne sussistono le condizioni, dal <strong>contratto a tutele crescenti<\/strong>.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Una volta raggiunta la soglia occupazionale, invece, il D.Lgs n. 23\/2015 sar\u00e0 applicato a tutti i lavoratori a prescindere dalla data di assunzione.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Da notare che \u00e8 sufficiente che la soglia occupazionale sia stata raggiunta una sola volta: qualora successivamente il numero dei dipendenti scenda sotto i 16, continuer\u00e0 comunque ad applicarsi il sistema a tutele crescenti.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Anche il comma 3 potrebbe essere tacciato di incostituzionalit\u00e0 per eccesso di delega, sempre in considerazione del fatto che contravviene al principio secondo cui la nuova disciplina dovrebbe trovare attuazione solo nei confronti dei nuovi assunti.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>\u00a0<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>Cosa si intende per <span style=\"text-decoration: underline;\">conversione<\/span>?<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Il termine \u00e8 stato oggetto di differenti interpretazioni.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Secondo un primo e pi\u00f9 restrittivo orientamento, la disciplina del <strong>contratto a tutele crescenti<\/strong> troverebbe applicazione solo in caso di conversione giudiziale.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Secondo un altro orientamento, meno formalistico, il termine \u201cconversione\u201d sarebbe stato usato in senso atecnico e dovrebbe essere inteso quale <strong>sinonimo di \u201ctrasformazione\u201d ovvero di \u201cprosecuzione\u201d del rapporto<\/strong>: in tale caso, il <strong>sistema a tutele crescenti<\/strong> si applicherebbe non solo nell\u2019ipotesi di conversione giudiziale del rapporto ma anche qualora vi sia la trasformazione volontaria del rapporto ovvero la prosecuzione del contratto di apprendistato a seguito del mancato esercizio del recesso da parte del datore di lavoro al termine del periodo di formazione.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Ad ogni modo, a prescindere dal primo o dal secondo orientamento non manca chi ha sollevato perplessit\u00e0 circa la legittimit\u00e0 costituzionale (per eccesso di delega) dell\u2019art.1, comma 2 sul presupposto che il sistema a tutele crescenti, stando alla disposizione in esame, si applica anche ai rapporti stipulati prima del 07.03.2015.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Con circolare del 09.03.2015 <strong><em>Confindustria<\/em><\/strong> ha anche suggerito di <span style=\"text-decoration: underline;\">non trasformare<\/span> volontariamente i contratti a termine, ma di portarli a naturale scadenza per avviare, dopo qualche giorno, un rapporto a tempo indeterminato. In merito si condividono i dubbi con riferimento al contratto di apprendistato sottoposti da parte della dottrina circa la legittimit\u00e0 di tale <em>modus operandi.<\/em> In tale caso il datore di lavoro dovrebbe comunicare <strong>il recesso<\/strong> per evitare la trasformazione del rapporto al termine del periodo di formazione, recesso che tuttavia potrebbe essere impugnato perch\u00e9 in frode alla legge in quanto finalizzato ad eludere le tutele della <strong>vecchia normativa e l\u2019anzianit\u00e0 di servizio maturata<\/strong>;<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Il <strong>secondo criterio<\/strong> per l\u2019applicazione della normativa in questione \u00e8 che il lavoratore abbia la qualifica di <strong>operaio<\/strong>, <strong>impiegato<\/strong> ovvero di <strong>quadro<\/strong>.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>Sono, quindi, esclusi i dirigenti<\/strong>.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">E\u2019 dibattuto se altre figure, quali, ad esempio, gli apprendisti, i lavoratori domestici, i lavoratori in possesso dei requisiti pensionistici di vecchiaia ed il personale navigante, rientrino o meno nell\u2019ambito di applicazione della normativa in esame.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Stando al dato letterale della norma parrebbe di no.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Tuttavia, c\u2019\u00e8 chi sostiene, adducendo un\u2019interpretazione costituzionalmente orientata della norma, che la normativa in questione sia applicabile anche a tali figure.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><img decoding=\"async\" loading=\"lazy\" class=\"aligncenter wp-image-6647 size-medium\" src=\"https:\/\/www.albeeassociati.it\/wp-content\/uploads\/2015\/07\/contratto_1-300x247.jpg\" alt=\"contratto_1\" width=\"300\" height=\"247\" \/><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>SUGGERIMENTI PRATICI<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Delineato il quadro normativo ed in attesa di chiarimenti ministeriali nonch\u00e9 delle prime pronunce, indichiamo <strong>alcuni accorgimenti pratici nella redazione dei contratti di lavoro a tempo indeterminato<\/strong>, emersi nel corso del convegno \u201cScrivere contratti di lavoro e lettere di assunzione dopo il <strong><a href=\"https:\/\/it.wikipedia.org\/wiki\/Jobs_Act\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">Jobs Act<\/a>\u201d<\/strong> tenuto dal <strong>Prof.<\/strong> <strong>Michele Tiraboschi<\/strong> il 01.07.2015 presso il nostro Studio:<\/p>\n<ul style=\"text-align: justify;\">\n<li>indicare nell\u2019oggetto del contratto <strong>la normativa di riferimento<\/strong>: ci\u00f2 render\u00e0 pi\u00f9 semplice la catalogazione dei contratti e l\u2019individuazione delle disposizioni da applicarsi anche a distanza di tempo dalla stipulazione;<\/li>\n<li>riportare in modo sintetico <strong>le clausole principali del contratto<\/strong> (oggetto, durata, inquadramento professionale, luogo ed orario di lavoro, trattamento economico, sicurezza e salute sul lavoro, obbligo di segretezza, privacy), valutando di volta in volta l\u2019inserimento di ulteriori clausole a seconda delle reali necessit\u00e0 (ad esempio: periodo di prova, patto di incedibilit\u00e0 del credito, anzianit\u00e0 convenzionale, durata minima garantita).<\/li>\n<\/ul>\n<p style=\"text-align: justify;\">Di particolare interesse potrebbe essere l\u2019introduzione di una clausola che consenta l\u2019applicazione dell\u2019art. 18 L. 300\/1970 \u2013 anche in caso di assunzioni posteriori al 07.03.2015. Ci\u00f2 in conformit\u00e0 al principio espresso dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 6901 del 26.05.2000, secondo cui una tutela pu\u00f2 essere pattiziamente estesa oltre i limiti legali purch\u00e9 l\u2019estensione risulti in modo espresso, a livello individuale o collettivo, quale trattamento di miglior favore;<\/p>\n<ul style=\"text-align: justify;\">\n<li>prestare particolare attenzione <strong>ai rinvii alla disciplina collettiva<\/strong>; il D.Lgs n. 23\/2015 ha, infatti, introdotto delle modifiche, soprattutto in tema di <strong>licenziamento disciplinare<\/strong>, che i <a href=\"https:\/\/it.wikipedia.org\/wiki\/Contratto_collettivo_nazionale_di_lavoro\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">CCNL<\/a> non hanno \u2013 per una questione meramente temporale &#8211; ancora recepito: richiamare integralmente il CCNL potrebbe essere interpretato dal Giudice, in una eventuale causa, come rinvio alla <strong>vecchia disciplina<\/strong>, nonostante al rapporto di lavoro si applichi il sistema delle tutele crescenti.<\/li>\n<\/ul>\n<p style=\"text-align: justify;\">In conclusione, \u00e8 bene evitare di riproporre pedissequamente ed acriticamente <strong>il contenuto dei contratti di assunzione<\/strong> cos\u00ec come fino ad oggi redatti, bens\u00ec riflettere sull\u2019opportunit\u00e0 di ogni singola clausola, considerando che, talvolta, <strong>meno si scrive meglio \u00e8<\/strong>.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>ambito di applicazione e suggerimenti pratici \u00a0Il Decreto Legislativo n. 23\/2015 ha introdotto la disciplina del cosiddetto contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti. \u00a0Facciamo innanzitutto un po\u2019 di chiarezza e sgomberiamo il campo da due possibili equivoci: 1) il D.Lgs. n. 23\/2015 non delinea una nuova tipologia contrattuale, bens\u00ec individua un diverso regime di [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":11726,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":[],"categories":[1],"tags":[],"acf":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.albeeassociati.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/6645"}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.albeeassociati.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.albeeassociati.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.albeeassociati.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.albeeassociati.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=6645"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/www.albeeassociati.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/6645\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":19754,"href":"https:\/\/www.albeeassociati.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/6645\/revisions\/19754"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.albeeassociati.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/media\/11726"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.albeeassociati.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=6645"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.albeeassociati.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=6645"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.albeeassociati.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=6645"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}