{"id":7459,"date":"2016-03-08T11:04:36","date_gmt":"2016-03-08T10:04:36","guid":{"rendered":"https:\/\/www.albeeassociati.it\/?p=7459"},"modified":"2024-11-12T09:45:16","modified_gmt":"2024-11-12T08:45:16","slug":"i-patti-parasociali","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.albeeassociati.it\/en\/i-patti-parasociali\/","title":{"rendered":"I patti parasociali"},"content":{"rendered":"<p style=\"text-align: center;\"><em><strong>Limiti di legge, prassi giurisprudenziale e libert\u00e0 contrattuale dei soci pattisti<\/strong><\/em><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>COS&#8217;E&#8217; IL PATTO PARASOCIALE E PERCHE&#8217; VIENE STIPULATO?<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Si definisce <strong>patto parasociale<\/strong> il contratto che intercorre fra pi\u00f9 soggetti (<em>di norma due o pi\u00f9 soci, ma anche tra soci e terzi<\/em>), finalizzato a regolamentare il comportamento futuro che dovr\u00e0 essere osservato durante la vita della societ\u00e0 o, comunque, in occasione dell\u2019esercizio di taluni diritti derivanti dalle partecipazioni detenute.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Il <strong>patto parasociale<\/strong> trova il proprio elemento qualificante nella distinzione rispetto al <em>contratto di societ\u00e0<\/em>, in quanto trattasi di convenzione con cui i soci attuano un regolamento in parte difforme o complementare a quello sancito nell\u2019<strong>atto costitutivo<\/strong> o nello <strong>statuto della societ\u00e0<\/strong>, al fine di tutelare pi\u00f9 proficuamente i propri interessi.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">In Italia, il fenomeno dei <strong>patti parasociali<\/strong> pu\u00f2 dirsi ormai capillare, dal momento che anche le <strong>realt\u00e0 societarie di pi\u00f9 piccole dimensioni<\/strong> ne sfruttano l\u2019utilit\u00e0, predisponendone i contenuti pi\u00f9 vari. Come si vedr\u00e0 nel prosieguo, un limite generale alla conclusione di tali accordi \u00e8 dato dalle <a href=\"http:\/\/www.brocardi.it\/dizionario\/1713.html\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">norme imperative<\/a>, ossia quelle norme che esprimono i principi generali dell\u2019ordinamento e che sono volte a tutelare interessi di carattere generale.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><img decoding=\"async\" loading=\"lazy\" class=\"aligncenter wp-image-7460\" src=\"https:\/\/www.albeeassociati.it\/wp-content\/uploads\/2016\/03\/Fotolia_64104245_L-1024x683.jpg\" alt=\"I patti parasociali\" width=\"445\" height=\"297\" \/><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>TIPOLOGIE DI PATTI PARASOCIALI E REGOLE DI VALIDITA&#8217;<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Nella prassi societaria si riscontra una variet\u00e0 tale di <strong>patti parasociali<\/strong> che la seguente elencazione non pu\u00f2 considerarsi esaustiva.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Di seguito, si analizzano <strong>le principali tipologie di accordi<\/strong>, evidenziandone eventuali profili di invalidit\u00e0 connessi alla violazione di norme imperative.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>Sindacato di voto<\/strong>: \u00e8 il patto che si attua mediante l\u2019esercizio del <strong>diritto di voto in assemblea<\/strong> secondo quanto stabilito dalla maggioranza dei soci che aderiscono al patto, oppure secondo quanto deciso da un organo interno al patto o, ancora, mediante il rilascio di una delega ad un rappresentante comune (<em>c.d. direttore del sindacato<\/em>) che esprimer\u00e0 il voto secondo le istruzioni impartite dagli stessi soci pattisti. <strong>Obiettivo primario<\/strong> <strong>di tale tipologia di patto \u00e8 dotare di stabilit\u00e0 il governo della societ\u00e0. <\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">I <strong>sindacati di voto<\/strong>, al pari degli altri <strong>patti parasociali<\/strong>, non possono violare i principi generali di buon funzionamento della societ\u00e0 e di tutela degli interessi dei creditori; a questo proposito, \u00e8 ritenuto invalido: il patto che obbliga gli aderenti a non votare <strong>l\u2019azione di responsabilit\u00e0 contro gli amministratori<\/strong> che abbiano cagionato un danno alla societ\u00e0 (<em>Cass. 28.04.2010, n. 10215<\/em>); il patto che sottrae all\u2019assemblea il potere di revocare gli amministratori; il patto tra soci ed amministratori finalizzato a liquidare il patrimonio sociale a prezzi nettamente inferiori a quelli di mercato in favore dei contraenti o di terzi etc.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Parzialmente diversi dai sindacati di voto sono i c.d. <strong>patti di consultazione<\/strong>, ossia quegli accordi con i quali i soci si impegnano semplicemente a discutere insieme le materie oggetto di voto nella successiva assemblea, senza imporne le modalit\u00e0 di esercizio.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>Sindacato di blocco<\/strong>: \u00e8 il patto che impone limiti e vincoli al libero trasferimento di azioni o quote. Scopo principale di questo sindacato \u00e8 dotare di stabilit\u00e0 l\u2019assetto proprietario, impedendo che alcuni azionisti possano uscire dalla societ\u00e0 o che estranei vi possano entrare in qualit\u00e0 di soci; in altri casi, scopo del <strong>sindacato di blocco<\/strong> \u00e8 anche quello di ottimizzare il valore della partecipazione compravenduta. In questa categoria di patti parasociali rientrano:<\/p>\n<ul style=\"text-align: justify;\">\n<li style=\"list-style-type: none;\">\n<ul>\n<li style=\"list-style-type: none;\">\n<ul>\n<li style=\"text-align: justify;\"><strong>Patto di non alienazione: <\/strong>si tratta di un accordo che sancisce il <strong>divieto di alienare la partecipazione<\/strong> per un tempo determinato. Tale patto, se \u00abcontenuto entro convenienti limiti di tempo\u00bb e se \u00abrisponde a un apprezzabile interesse di una delle parti\u00bb, pu\u00f2 stimarsi valido (<em>art. 1379 cod. civ.<\/em>). Con riguardo al limite temporale, una indicazione di massima \u00e8 contenuta nell\u2019<em>art. 2341-bis cod. civ.<\/em> che, <strong>con riguardo alle S.p.A.<\/strong> e alle societ\u00e0 che le controllano, ne fissa la durata nel termine di 5 anni.<\/li>\n<li style=\"text-align: justify;\"><strong>Patto di prelazione e patto di gradimento<\/strong>: con il patto di prelazione si stabilisce che, in caso di vendita della partecipazione sociale, ciascun socio \u00e8 obbligato ad offrirla agli altri, prima di alienarla a terzi, alle medesime condizioni contrattuali. Con il patto di gradimento, invece, ciascun socio \u00e8 obbligato a chiedere ed ottenere il gradimento (un\u2019autorizzazione), da parte del soggetto investito di tale potere, per la cessione della propria partecipazione a terzi.<\/li>\n<li style=\"text-align: justify;\"><strong>Patto tag-along<\/strong> (<em>c.d. di seguito<\/em>): tale accordo \u00e8 finalizzato alla <strong>tutela del socio di minoranza<\/strong>, al quale viene attribuito il diritto di vendere le azioni insieme al socio di maggioranza, qualora quest\u2019ultimo decida di cedere le proprie, profittando delle medesime condizioni contrattuali concordate con il terzo acquirente e, comunque, ad un prezzo non inferiore ad un certo valore. <strong>Scopo di questa clausola<\/strong> &#8211; molto diffusa nella prassi &#8211; \u00e8 impedire che il socio di minoranza rimanga intrappolato nella societ\u00e0 dalla quale il socio di riferimento decide di uscire, garantendosi un prezzo di vendita pi\u00f9 vantaggioso di quello che potrebbe spuntare in caso di contrattazione diretta ed individuale con il terzo acquirente.<\/li>\n<li style=\"text-align: justify;\"><strong>Patto drag-along<\/strong> (<em>c.d. di trascinamento<\/em>) \u2192 tale accordo \u00e8 finalizzato alla <strong>tutela del socio di maggioranza<\/strong> che, qualora decida di cedere le proprie azioni, ha il diritto di vendere anche la partecipazione posseduta dal socio di minoranza alle medesime condizioni contrattuali a lui riservate e, comunque, ad un prezzo non inferiore ad un determinato valore. L\u2019utilit\u00e0 di questa clausola emerge, soprattutto, quando \u00e8 formulata una proposta di acquisto della totalit\u00e0 delle partecipazioni societarie e vi \u00e8 il rischio che il socio di minoranza metta in atto comportamenti ostruzionistici.<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<\/ul>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>Sindacato di controllo<\/strong>: \u00e8 il patto stipulato fra alcuni soci che si accordano su come esercitare la loro influenza dominante nella societ\u00e0, al fine di condizionarne le scelte economiche e gestionali.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>Patto relativo al finanziamento della societ\u00e0<\/strong>: \u00e8 l\u2019accordo con il quale alcuni soci si impegnano, a fronte di documentate esigenze di finanziamento, ad offrire un prestito alla societ\u00e0 fino a concorrenza di un multiplo prestabilito della partecipazione posseduta da ciascun socio.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>Patto modificativo del regime di responsabilit\u00e0 di alcuni soci<\/strong>: si tratta di accordi mediante i quali alcuni soci si impegnano a rispondere in misura illimitata (<em>o limitata<\/em>) per le obbligazioni presenti e future della societ\u00e0. Posto che il regime di responsabilit\u00e0 nei confronti dei terzi \u00e8 inderogabile, i patti che limitano o esonerano dalla responsabilit\u00e0 illimitata o dalla solidariet\u00e0 uno o pi\u00f9 soci sono efficaci nei soli rapporti interni e non possono essere opposti ai creditori sociali che mantengono fermo il diritto di escutere il patrimonio di ciascun socio (<em>si pensi, ad esempio, all\u2019accordo in cui i <strong>soci di una S.n.c.<\/strong> limitano la responsabilit\u00e0 di alcuni di essi al valore della partecipazione che detengono; qualora obbligati dai creditori a pagare una somma che eccede la loro partecipazione, avranno <strong>il diritto di regresso<\/strong> nei confronti degli altri soci per ottenere il rimborso della differenza<\/em>).<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>Patto relativo agli utili e alle perdite<\/strong>: \u00e8 l\u2019accordo con cui si prevedono <strong>criteri di ripartizione degli utili e\/o delle perdite<\/strong> differenti da quelli stabiliti nell\u2019atto costitutivo o nello statuto della societ\u00e0. La validit\u00e0 di simili accordi \u00e8 sancita nello stesso Codice Civile, che ammette l\u2019attribuzione di partecipazioni in misura non proporzionale ai conferimenti eseguiti dai soci (<em>artt. 2346 e 2468 cod. civ.<\/em>).<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Mediante la stipulazione dei <strong>patti di garanzia degli utili<\/strong>, si garantisce la distribuzione di un utile minimo ad uno o pi\u00f9 soci. Questa peculiare tipologia di accordi incontra un importante limite nella <strong>norma imperativa<\/strong> che sancisce il divieto di <em>c.d. patto leonino<\/em>; \u00e8 infatti l\u2019<em>art. 2265 cod. civ.<\/em> a sancire la nullit\u00e0 del \u00abpatto con il quale uno o pi\u00f9 soci sono esclusi da ogni partecipazione agli utili o alle perdite\u00bb.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Alla luce di tale divieto, la giurisprudenza ha dichiarato nullo il patto che prevede l\u2019assegnazione di una quota mensile forfetaria di utili ai soci di minoranza, con esclusione della loro partecipazione alle perdite (<strong>Tribunale di Trani, 20.04.2010<\/strong>). Del pari, \u00e8 stata giudicata invalida la convenzione che esclude in maniera assoluta e costante un socio dalla ripartizione degli utili.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">La violazione del divieto di <em>patto leonino<\/em> \u00e8 stata contestata soprattutto con riguardo ai patti che attribuiscono <strong>il diritto di vendere<\/strong>, ad un prezzo fisso, <strong>la partecipazione in precedenza acquistata<\/strong> (<em>c.d. opzione put<\/em>): in proposito, \u00e8 interessante richiamare una sentenza che ha sancito la nullit\u00e0 del patto che prevedeva il <strong>diritto del socio di cedere le azioni<\/strong> precedentemente acquistate, ad un prezzo corrispondente a quello pagato in origine per l\u2019acquisto; un simile accordo, infatti, avrebbe prodotto l\u2019effetto di escludere il socio dalla condivisione delle perdite realizzate durante il periodo in cui ha posseduto la partecipazione (<em>Tribunale di Milano, 30.12.2011<\/em>).<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><img decoding=\"async\" loading=\"lazy\" class=\"aligncenter wp-image-7461\" src=\"https:\/\/www.albeeassociati.it\/wp-content\/uploads\/2016\/03\/Fotolia_85106757_S.jpg\" alt=\"I patti parasociali\" width=\"408\" height=\"272\" \/><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>FORMA E DURATA DEI PATTI PARASOCIALI<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">In virt\u00f9 del principio generale di <strong>libert\u00e0 di forma<\/strong>, i <strong>patti parasociali<\/strong> possono essere stipulati sia per iscritto, sia verbalmente. Nella prassi \u00e8 certamente pi\u00f9 frequente la loro formalizzazione mediante semplice <strong>scrittura privata<\/strong> che, per ragioni di costi e riservatezza, raramente viene autenticata.<br \/>\nIl <strong>patto parasociale<\/strong>, in genere, \u00e8 stipulato in un unico originale depositato presso un terzo scelto dalle parti (<em>ad esempio, un legale<\/em>), incaricato di rilasciarne copia su richiesta di ciascuna di esse.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Quanto ai<strong> limiti di durata dei patti parasociali<\/strong>, relativamente alle <strong>S.p.A.<\/strong> non quotate in mercati regolamentati, occorre richiamare l\u2019<em>art. 2341-bis cod. civ.<\/em>, laddove si prevede che non possano avere una durata superiore a 5 anni quei patti che \u00abal fine di stabilizzare gli assetti proprietari o il governo della societ\u00e0:<br \/>\na) hanno per oggetto l&#8217;<strong>esercizio del diritto di voto<\/strong> nelle societ\u00e0 per azioni o nelle societ\u00e0 che le controllano (sindacati di voto);<br \/>\nb) pongono limiti al <strong>trasferimento delle relative azioni<\/strong> <strong>o delle partecipazioni in societ\u00e0<\/strong> che le controllano (sindacati di blocco);<br \/>\nc) hanno per oggetto o per effetto<strong> l&#8217;esercizio anche congiunto di un&#8217;influenza dominante su tali societ\u00e0<\/strong> (sindacati di controllo)\u00bb.<br \/>\nTali <strong>accordi parasociali<\/strong>, ancorch\u00e9 pattuiti per un tempo superiore ai 5 anni, si intendono stipulati comunque per questa durata, fatta salva la possibilit\u00e0 di rinnovo alla scadenza. Laddove, invece, non sia stabilito alcun termine di durata, ciascun aderente pu\u00f2 recedervi dando un preavviso di 180 giorni (<em>art. 2341-bis, comma 2<\/em>).<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Fatte salve le regole sancite all\u2019<em>art. 2341-bis<\/em> per le tipologie di patti espressamente indicati, per tutti gli altri accordi non esistono limitazione normative di durata.<br \/>\nCi\u00f2 detto, pare comunque opportuno che l\u2019accordo stabilisca un <strong>termine di durata<\/strong>, eventualmente accompagnato dalla facolt\u00e0 di rinnovo alla scadenza. <strong>Nei patti in cui esiste un termine di durata<\/strong> (<em>patti a tempo determinato<\/em>) \u00e8 consigliabile prevedere anche un <a href=\"https:\/\/it.wikipedia.org\/wiki\/Diritto_di_recesso\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\"><strong>diritto di recesso anticipato<\/strong><\/a>, il cui esercizio \u00e8 correlato alla sussistenza di determinate situazioni oggettive. <strong>Nei patti<\/strong> <strong>in cui, invece,<\/strong> <strong>non esiste un termine di durata<\/strong> (<em>patti a tempo indeterminato<\/em>), \u00e8 opportuno prevedere il <strong>diritto di recesso<\/strong> del socio pattista, anche non motivato, purch\u00e9 accompagnato da congruo preavviso.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Detto ci\u00f2 <strong>in ordine alle S.p.A.<\/strong> <strong>non quotate<\/strong>, si deve notare che per quanto concerne i <strong>patti parasociali<\/strong> siglati nell\u2019ambito di <strong>S.r.l. o di societ\u00e0 di persone<\/strong> non sussistono limiti di durata.<br \/>\nTale affermazione, tuttavia, deve tener conto del fatto che il nostro ordinamento vede con diffidenza gli accordi che stabiliscono <em>vincoli perpetui<\/em>, ossia di durata illimitata: ancorch\u00e9 manchi una previsione normativa puntuale sulla durata dei <strong>patti parasociali<\/strong> nelle S.r.l. e nelle societ\u00e0 di persone, \u00e8 bene che la durata sia ritenuta <em>congrua<\/em> rispetto al tempo necessario a realizzare gli interessi che i soci pattisti si sono prefissati.<br \/>\nA questo proposito, basti ricordare il principio sancito nell\u2019<em>art. 1379 cod. civ.<\/em> laddove si prevede che \u00abIl divieto di alienare (\u2026) non \u00e8 valido se non \u00e8 contenuto entro convenienti limiti di tempo\u00bb. Cos\u00ec, ad esempio, rispetto ai patti che pongono limiti al trasferimento delle partecipazioni nella societ\u00e0, i convenienti limiti di tempo potranno essere parametrati al termine quinquennale sancito nell\u2019<em>art. 2341-bis cod. civ<\/em>.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>Un\u2019ultima precisazione<\/strong>: <strong>se i sindacati di voto, di blocco o di controllo riguardano S.r.l. che acquistano il controllo di S.p.A.<\/strong>, essi debbono comunque avere la durata massima di 5 anni <em>(rinnovabili alla scadenza<\/em>) oppure, se a tempo indeterminato, devono consentire a ciascun socio di recedere dall\u2019accordo previo preavviso di <em>180 giorni<\/em>, cos\u00ec come previsto dall\u2019<em>art. 2341-bis cod. civ<\/em>.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Come sopra accennato, le norme sancite nel Codice Civile si applicano alle S.p.A. non quotate; infatti, per quanto attiene le societ\u00e0 quotate nei mercati regolamentati, una normativa ad hoc \u00e8 contenuta nel <em>D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58<\/em> (<em>artt. 122 e 123<\/em>) che, tra gli altri aspetti, sancisce specifici obblighi di comunicazione nei confronti della <a href=\"http:\/\/www.consob.it\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">Consob<\/a>.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><img decoding=\"async\" loading=\"lazy\" class=\"aligncenter size-full wp-image-7462\" src=\"https:\/\/www.albeeassociati.it\/wp-content\/uploads\/2016\/03\/Fotolia_79965256_XS.jpg\" alt=\"I patti parasociali\" width=\"533\" height=\"225\" \/><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>EFFICACIA DEI PATTI PARASOCIALI<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Trattandosi di veri e propri <strong>contratti di diritto privato<\/strong>, i <strong>patti parasociali<\/strong> producono effetti solamente tra le parti che li sottoscrivono (<em>c.d. efficacia meramente obbligatoria<\/em>).<br \/>\n\u00c8 per\u00f2 possibile che il <strong>socio pattista<\/strong> non adempia agli obblighi nascenti dall\u2019<strong>accordo parasociale<\/strong>, perch\u00e9, per esempio, esprime in assemblea un voto difforme da quanto stabilito nel sindacato di voto, oppure cede le azioni a soggetti terzi e non agli altri aderenti al patto a cui avrebbe dovuto offrirle in prelazione. Ebbene, l\u2019eventuale inosservanza dell\u2019accordo, nella prima ipotesi, non potr\u00e0 costituire motivo di impugnazione della delibera assembleare assunta in violazione del sindacato di voto; nella seconda, non potr\u00e0 determinare l\u2019invalidit\u00e0 del trasferimento delle azioni avvenuto in violazione del <a href=\"https:\/\/it.wikipedia.org\/wiki\/Diritto_di_prelazione\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">patto di prelazione<\/a> e non potr\u00e0 impedire alla societ\u00e0 di iscrivere il nominativo del terzo acquirente nel libro dei soci.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Avendo efficacia meramente obbligatoria, gli obblighi derivanti dal <strong>patto parasociale<\/strong> non sono suscettibili di esecuzione in forma specifica, mediante decisioni giudiziarie aventi effetti costitutivi ai sensi dell\u2019<em>art. 2932 c.c.<\/em>; al contempo, tali obblighi non sarebbero neppure suscettibili di condanne risarcitorie in forma specifica.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>La trasgressione di tali patti<\/strong> far\u00e0 sorgere dunque, esclusivamente, l\u2019obbligo a carico della parte inadempiente di risarcire i danni eventualmente arrecati agli altri soci partecipanti al sindacato, purch\u00e9 i soci danneggiati provino e quantifichino in giudizio il danno subito a causa dell\u2019altrui violazione del patto.<br \/>\nPer ovviare a tale inconveniente e conferire maggiore solidit\u00e0 al <strong>patto parasociale<\/strong>, \u00e8 frequente la pattuizione di una <em>penale<\/em>, consistente in una somma predeterminata di denaro che l\u2019inadempiente si impegna a versare a favore dell\u2019altra parte in caso di violazione dell\u2019accordo, a prescindere dalla prova del danno subito e in assenza di un giudizio civile.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">L\u2019efficacia meramente obbligatoria del <strong>patto parasociale<\/strong> \u00e8 il tratto che pi\u00f9 lo caratterizza e lo contraddistingue dalle pattuizioni che i soci, invece, inseriscono direttamente nell\u2019atto costitutivo o nello statuto della societ\u00e0. Tra le <strong>convenzioni statutarie<\/strong> pi\u00f9 diffuse figurano le <strong>clausole di gradimento e le clausole di prelazione<\/strong> che, in questo caso, assumono non solo efficacia obbligatoria, ma anche efficacia reale: ci\u00f2 significa che la <strong>clausola di prelazione statutaria<\/strong> sar\u00e0 opponibile al terzo che ha acquistato le azioni, nei confronti del quale potr\u00e0 farsi valere l\u2019inefficacia della cessione avvenuta in violazione della stessa (<em>Tribunale di Napoli, 3.12.2013<\/em>).<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Anche la Suprema Corte ha pi\u00f9 volte ribadito che il <strong>patto di prelazione<\/strong> <strong>inserito nello statuto di una societ\u00e0 di capitali<\/strong>, poich\u00e9 preordinato a garantire un particolare assetto proprietario, ha efficacia reale e in caso di violazione \u00e8 opponibile al terzo acquirente (<em>da ultimo, Cass. civ. 2.12.2015, n. 24559<\/em>).<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\n<p style=\"text-align: justify;\">Iscriviti alla <a href=\"https:\/\/www.albeeassociati.it\/newsletter\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">Newsletter<\/a><\/p>\n<h2 style=\"text-align: justify;\"><\/h2>\n<p style=\"text-align: justify;\">\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Limiti di legge, prassi giurisprudenziale e libert\u00e0 contrattuale dei soci pattisti COS&#8217;E&#8217; IL PATTO PARASOCIALE E PERCHE&#8217; VIENE STIPULATO? 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