{"id":7482,"date":"2016-03-22T13:55:40","date_gmt":"2016-03-22T12:55:40","guid":{"rendered":"https:\/\/www.albeeassociati.it\/?p=7482"},"modified":"2024-11-12T09:45:15","modified_gmt":"2024-11-12T08:45:15","slug":"i-finanziamenti-soci","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.albeeassociati.it\/en\/i-finanziamenti-soci\/","title":{"rendered":"I finanziamenti soci"},"content":{"rendered":"<p style=\"text-align: center;\"><strong>QUANDO POSSONO ESSERE RIMBORSATI? CHE COS&#8217;E&#8217; LA POSTERGAZIONE E QUANDO OPERA?<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Fra le modalit\u00e0 con le quali possono essere incrementate le disponibilit\u00e0 economiche della societ\u00e0, i <strong>finanziamenti soci<\/strong> rivestono un ruolo primario.<br \/>\nNella prassi \u00e8 quindi fondamentale, per i soci, scegliere che<strong> tipo di finanziamento effettuare<\/strong> anche alla luce della possibilit\u00e0 o meno di rimborso.<br \/>\nVa infatti precisato che <strong>non tutti i finanziamenti sono rimborsabili<\/strong>: mentre i prestiti danno diritto, a determinate condizioni al rimborso, i versamenti conferiscono al socio che li ha effettuati solo il diritto a partecipare, dopo lo scioglimento della societ\u00e0, alla ripartizione dell\u2019attivo ove questo sussista una volta soddisfatti tutti i creditori sociali.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><a href=\"https:\/\/www.albeeassociati.it\/i-finanziamenti-soci\/abstract-gears-banner\/\" rel=\"attachment wp-att-7483\"><img decoding=\"async\" loading=\"lazy\" class=\"aligncenter wp-image-7483\" src=\"https:\/\/www.albeeassociati.it\/wp-content\/uploads\/2016\/03\/Fotolia_103533201_S-1-1024x410.jpg\" alt=\"i finanziamenti soci\" width=\"509\" height=\"204\" \/><\/a><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>PRESTITI E VERSAMENTI: COSA SONO E COME DISTINGUERLI<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">I <strong>prestiti<\/strong>, spesso utilizzati per garantire alla societ\u00e0 risorse finanziarie a costi inferiori rispetto a quelli praticati dagli istituti di credito, sono somme di denaro che i soci versano in misura proporzionale o meno alle loro quote di partecipazione al capitale sociale.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">La loro disciplina giuridica \u00e8 quella del <strong>contratto di mutuo<\/strong> per cui si presume che siano produttivi di interessi al tasso legale; peraltro, nulla vieta che la societ\u00e0 ed il socio si accordino perch\u00e9 il mutuo abbia invece natura gratuita.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Sebbene il socio possa sempre rinunciare alla restituzione, <strong>la caratteristica del prestito \u00e8 quella di un finanziamento<\/strong> che, salvo il ricorrere di determinate condizioni di cui si dir\u00e0 a breve, <strong>\u00e8 rimborsabile<\/strong>: il diritto ad ottenere il rimborso si prescrive in cinque anni ma, ove il debito della societ\u00e0 verso il socio sia iscritto a bilancio, si considera come riconosciuto e tale riconoscimento impedisce la prescrizione.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">I <strong>versamenti<\/strong> sono invece somme che i soci, pur senza procedere ad un aumento di capitale, versano alla societ\u00e0 per far fronte alle esigenze di capitale di rischio ovvero a costituire fondi destinati a ripianare eventuali perdite.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Tali apporti, diversamente denominati, in base alle finalit\u00e0 perseguite, come <em>versamenti in conto capitale<\/em>, in <em>conto futuro aumenti di capitale<\/em>, o <em>a copertura perdite<\/em>, possono, come i prestiti, essere erogati anche solo da alcuni soci ed in misura non proporzionale alle quote di partecipazione al capitale, vanno ad incrementare il <strong>patrimonio della societ\u00e0<\/strong> <strong>e si caratterizzano per la mancanza di un obbligo di restituzione<\/strong>.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Cos\u00ec, con riferimento ai versamenti, la Corte di Cassazione con sentenza <em>nr. 16393 del 24.07.2007<\/em>, ha statuito che <em>i soci eroganti possono chiedere la restituzione della somme versate solo per effetto della liquidazione della societ\u00e0 e nei limiti dell\u2019eventuale residuo attivo del bilancio di liquidazione<\/em>.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">E\u2019 evidente quindi che \u00e8 assai rilevante, in concreto, <strong>capire quando un finanziamento \u00e8 deliberato ed eseguito a titolo di prestito e quando, invece, come versamento<\/strong>.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Innegabilmente, in questo senso, il primo dato da esaminare \u00e8 la <strong>qualificazione<\/strong> che, del finanziamento, \u00e8 stata operata nel bilancio di esercizio; tuttavia <strong>la giurisprudenza, sia di legittimit\u00e0 che di merito, ha ripetutamente statuito che va valutata la concreta volont\u00e0 delle parti, dando prevalenza alla reale intenzione dei soggetti, senza arrestarsi di fronte alla mera denominazione adottata nelle delibere assembleari o nel bilancio<\/strong>.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">In questo senso, fra molte, merita di essere citata Corte di Cassazione <em>23.02.2012<\/em>, <em>n. 2758<\/em> che, per stabilire quando si sia in presenza di un versamento in conto capitale di rischio e quando, invece, i finanziamenti configurino un vero e proprio rapporto di mutuo, precisa che <em>occorre rifarsi alla volont\u00e0 negoziale delle parti e, quindi, al modo in cui essa si \u00e8 manifestata, desumibile anche, in difetto di altro, dalla qualificazione della relativa posta nel bilancio di esercizio<\/em>. Tuttavia, prosegue la Corte, <em>la prova che il versamento operato dal socio sia stato eseguito per un titolo che giustifichi la pretesa di restituzione deve essere tratta non tanto dalla denominazione con cui il versamento \u00e8 registrato nelle scritture contabili, quanto soprattutto dal modo in cui concretamente \u00e8 stato attuato il rapporto, dalle finalit\u00e0 pratiche cui esso appare essere diretto e dagli intessi che vi sono sottesi.<\/em><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><img decoding=\"async\" loading=\"lazy\" class=\"aligncenter wp-image-7267\" src=\"https:\/\/www.albeeassociati.it\/wp-content\/uploads\/2015\/12\/news-cv-revoca-consigliere-di-amministrazione.jpg\" alt=\"I finanziamenti soci\" width=\"398\" height=\"322\" \/><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>LA POSTERGAZIONE DEL CREDITO SOCI<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Semplificando, dunque, il versamento pu\u00f2 essere rimborsato solo se, all\u2019esito della liquidazione della societ\u00e0, vi \u00e8 un residuo attivo mentre il prestito pu\u00f2 essere rimborsato, eventualmente alle scadenze previste nelle delibere assembleari con le quali \u00e8 stato determinato, purch\u00e8 siano rispettate le condizioni previste dall\u2019articolo 2467 c.c. che disciplina la cosiddetta \u201cpostergazione del credito\u201d.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">La norma prevede che <strong>quando un prestito<\/strong>, in qualunque forma effettuato, <strong>presenti almeno uno dei seguenti presupposti<\/strong>:<\/p>\n<ol style=\"text-align: justify;\">\n<li>sia <strong>stato concesso in un momento in cui<\/strong>, anche in considerazione del tipo di attivit\u00e0 esercitata dalla societ\u00e0, <strong>risultava un eccessivo squilibrio dell\u2019indebitamento rispetto al patrimonio netto;<\/strong><\/li>\n<li>sia stato <strong>erogato in una situazione finanziaria nella quale sarebbe stato ragionevole un conferimento il rimborso sia postergato rispetto alla soddisfazione degli altri creditori<\/strong> e, se il prestito \u00e8 avvenuto nell\u2019anno precedente la dichiarazione di fallimento, debba essere restituito.<\/li>\n<\/ol>\n<p style=\"text-align: justify;\">Nella pratica, per un socio che voglia vedersi rimborsare un prestito, \u00e8 fondamentale quindi verificare che non sussistano le due condizioni poc\u2019anzi indicate, verifica invero non del tutto agevole considerato che la norma utilizza delle locuzioni &#8211; \u201ceccessivo\u201d e \u201cragionevolezza\u201d &#8211; tecnicamente definite elastiche e che, necessitano, perci\u00f2 di un\u2019attivit\u00e0 interpretativa, alla quale si sono dedicate sia la dottrina che la giurisprudenza.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>Con riguardo al primo presupposto, \u201cl\u2019eccessivo squilibrio dell\u2019indebitamento rispetto al patrimonio netto\u201d<\/strong>, la dottrina ritiene indispensabile il ricorso alle scienze aziendalistiche ed ai parametri da queste utilizzati per stimare la solvibilit\u00e0 e la solidit\u00e0 finanziaria dell\u2019impresa: leverage, grado di capitalizzazione, grado di copertura degli oneri finanziari. Si \u00e8 comunque evidenziato che, come dice la norma stessa, il mix ottimale fra capitale di credito e capitale di rischio \u00e8 in funzione del tipo di attivit\u00e0 svolta ed, a tal fine, \u00e8 stato suggerito di considerare anche l\u2019indice medio di indebitamento delle imprese nazionali suddiviso per attivit\u00e0.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Dal canto suo, la giurisprudenza (Trib. Milano 04.06.2013) ha chiarito che <em>il dato normativo fa riferimento ad uno specifico indice di bilancio &#8211; il leverage o rapporto di indebitamento \u2013 <\/em>ma ha altres\u00ec sottolineato l\u2019importanza di <em>tener conto anche della situazione economico-finanziaria della societ\u00e0 in rapporto al mercato del credito, da considerarsi in relazione al tipo di attivit\u00e0 esercitato. <\/em><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Si tratta, in definitiva, di una clausola aperta che vede i suoi principi regolatori individuati con rimando alle analisi aziendali, cio\u00e8 agli indici di bilancio ed alle relative conclusioni in tema di squilibrio nell\u2019indebitamento e nella capitalizzazione, da applicarsi alla concreta situazione economico-finanziaria e patrimoniale della societ\u00e0<em>. <\/em><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>Circa il secondo presupposto, la \u201csituazione finanziaria della societ\u00e0 nella quale sarebbe stato ragionevole un conferimento<\/strong>\u201d, sia la dottrina che la giurisprudenza (Trib. Milano 11.11.2010, conf. Trib. Milano 27.03.2013) fanno riferimento ad un comportamento ragionevole, standardizzato, tipico non tanto del socio quanto di un <u>terzo<\/u> finanziatore, il quale, appunto, in presenza di quella situazione dell\u2019impresa, non sarebbe normalmente disposto a finanziarla. La ragionevolezza del comportamento andr\u00e0 verificata sulla base del contesto storico, economico e geografico della societ\u00e0 al momento in cui il finanziamento \u00e8 stato erogato, considerando se, in tali condizioni, sarebbe stato, appunto, ragionevole procedere ad un finanziamento ovvero all&#8217;apporto di capitale di rischio (Trib.S.M. Capua Vetere 24.07.2013).<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>QUANDO OPERA LA POSTERGAZIONE?<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Chiarito il significato del principio di postergazione \u00e8 importante capire concretamente quando opera.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Ebbene, pur essendo stato <strong>dettato in materia di societ\u00e0 a responsabilit\u00e0 limitata, trova applicazione<\/strong>:<\/p>\n<ul>\n<li style=\"text-align: justify;\">anche <strong>nelle societ\u00e0 per azioni quantomeno se a base ristretta<\/strong> (Cassazione, 07.07.2015 n. 14056; Trib. Milano, 28.07.2015);<\/li>\n<li style=\"text-align: justify;\"><strong>quando le societ\u00e0 siano entrate o stiano per entrare in una situazione di crisi<\/strong>, nel senso che gli amministratori possono eccepire la postergazione del credito al socio che richiede il rimborso solo laddove il finanziamento sia stato disposto ed il rimborso richiesto in una situazione di specifica crisi della societ\u00e0 (Trib. Milano 28.07.2015, Cassazione 24.07.2007 n. 16393);<\/li>\n<li style=\"text-align: justify;\"><strong>sia in fase di start up<\/strong>, quando la societ\u00e0 sia sottocapitalizzata perch\u00e9 i soci hanno preferito finanziarla anzich\u00e9 conferire capitale di rischio, sia in seguito, quando, a fronte di perdite, i soci, anzich\u00e9 conferire capitale come sarebbe ragionevole, effettuino finanziamenti, aumentando l\u2019indebitamento (Trib. Milano 14.03.2014);<\/li>\n<li style=\"text-align: justify;\"><strong>per i prestiti erogati dopo il primo gennaio 2004<\/strong>, giorno in cui \u00e8 entrata in vigore la riforma dettata dal D.Lgs 17.01.2003 n. 6 che ha introdotto nel nostro ordinamento il principio di postergazione (Cassazione 24.07.2007 n. 16393; Trib. Milano 30.04.2007; Trib. Messina 04.03.2009; Trib. Taranto 09.02.2011);<\/li>\n<li style=\"text-align: justify;\"><strong>anche se si tratta di prestiti effettuati dagli ex soci<\/strong>, che quindi, qualora ricorrano le condizioni di postergazione, non potranno vedersi restituire quanto versato nonostante siano usciti dalla compagine sociale ( Milano 11.01.2013; Trib. Milano 14.03.2014 e Trib. Milano 05.01.2014).<\/li>\n<\/ul>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Iscriviti alla <a href=\"https:\/\/www.albeeassociati.it\/newsletter\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">Newsletter<\/a><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>QUANDO POSSONO ESSERE RIMBORSATI? CHE COS&#8217;E&#8217; LA POSTERGAZIONE E QUANDO OPERA? Fra le modalit\u00e0 con le quali possono essere incrementate le disponibilit\u00e0 economiche della societ\u00e0, i finanziamenti soci rivestono un ruolo primario. Nella prassi \u00e8 quindi fondamentale, per i soci, scegliere che tipo di finanziamento effettuare anche alla luce della possibilit\u00e0 o meno di rimborso. 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