{"id":7590,"date":"2016-05-03T15:41:39","date_gmt":"2016-05-03T14:41:39","guid":{"rendered":"https:\/\/www.albeeassociati.it\/?p=7590"},"modified":"2024-11-12T09:45:14","modified_gmt":"2024-11-12T08:45:14","slug":"la-gestione-della-privacy-in-azienda","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.albeeassociati.it\/en\/la-gestione-della-privacy-in-azienda\/","title":{"rendered":"La gestione della privacy in azienda"},"content":{"rendered":"<p style=\"text-align: justify;\">La presente trattazione si propone di fornire <strong>un primo strumento di ricognizione<\/strong> per la verifica degli adempimenti in <strong>materia di privacy a carico delle aziende<\/strong>.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Il tema \u00e8 di grande attualit\u00e0, stante la recente approvazione del <strong><a href=\"http:\/\/eur-lex.europa.eu\/legal-content\/IT\/TXT\/PDF\/?uri=CONSIL:ST_5419_2016_REV_1&amp;from=IT\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">Regolamento UE<\/a><\/strong><strong> sulla protezione dei dati<\/strong> da parte del Parlamento Europeo, ora in attesa di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale UE. Il <strong>Regolamento<\/strong> entrer\u00e0 in vigore decorsi 20 giorni dalla sua pubblicazione e, dopo due anni, le sue disposizioni saranno direttamente applicabili in tutti gli stati membri dell&#8217;Unione Europea.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Vengono previste <strong>maggiori tutele per cittadini e imprese<\/strong>, in ragione dei grandi cambiamenti portati dalle tecnologie digitali adoperate per il <strong>trattamento dei dati<\/strong>.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">A fronte delle continue evoluzioni degli strumenti utilizzati, diviene di fondamentale importanza, per le imprese che intendono migliorare o implementare il proprio assetto organizzativo, procedere per tempo ad effettuare <strong>un&#8217;adeguata analisi dei rischi e una valutazione d\u2019impatto sulla privacy<\/strong>. Per fare ci\u00f2, occorrer\u00e0 partire dall&#8217;attuale disciplina (<strong>D.Lgs. n. 196 del 30.06.2003, c.d. \u201cCodice della Privacy<\/strong>\u201d) e cercare poi di prevedere <strong>l&#8217;impatto della nuova normativa sulla realt\u00e0 aziendale<\/strong>, per comprendere se saranno sufficienti solo piccoli aggiustamenti o se invece occorrer\u00e0 un mutamento organizzativo radicale.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><a href=\"https:\/\/www.albeeassociati.it\/la-gestione-della-privacy-in-azienda\/internet-privacy-concept-2\/\" rel=\"attachment wp-att-7593\"><img decoding=\"async\" loading=\"lazy\" class=\"aligncenter wp-image-7593\" src=\"https:\/\/www.albeeassociati.it\/wp-content\/uploads\/2016\/05\/Fotolia_97228711_S.jpg\" alt=\"LA GESTIONE DELLA PRIVACY IN AZIENDA\" width=\"542\" height=\"315\" \/><\/a><\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><strong>In quest&#8217;ottica, dunque, quali sono i principali adempimenti cui le imprese sono gi\u00e0 tenute e quali quelli che dovranno essere adottati in conformit\u00e0 al nuovo Regolamento UE?<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: left;\"><strong>FIGURE SOGGETTIVE<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Per poter effettuare le verifiche necessarie in <strong>materia di privacy<\/strong>, occorre in primo luogo dotarsi di <strong>un\u2019organizzazione efficiente<\/strong>, avvalendosi di professionisti specializzati e personale adeguatamente formato e preparato.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Accanto alle tradizionali figure del <strong>Titolare<\/strong> (<em>coincidente con il soggetto cui competono le decisioni in ordine ad un determinato trattamento<\/em>), del <strong>Responsabile<\/strong> (<em>ovvero il soggetto preposto dal Titolare ad un trattamento di dati<\/em>) e dell\u2019<strong>Incaricato<\/strong> (<em>qualsiasi persona fisica autorizzata a compiere operazioni di trattamento dal Titolare o dal Responsabile<\/em>), il Regolamento UE ha introdotto all\u2019<em>art. 35<\/em> la figura del <strong>Responsabile della protezione dei dati personali<\/strong> (<em><strong>Data Protection Officer \u2013 DPO<\/strong><\/em>), <strong>obbligatorio per le aziende pubbliche e per tutte quelle realt\u00e0 in cui i trattamenti presentano rischi specifici<\/strong>.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Il <strong>Responsabile della protezione dei dati personali<\/strong> dovr\u00e0 possedere un&#8217;adeguata conoscenza della normativa e delle prassi di gestione dei dati personali; adempiere alle sue funzioni in piena autonomia e senza ricevere istruzioni.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>Nello svolgimento dei suoi compiti, dovr\u00e0 principalmente: <\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">a) informare e consigliare il <strong>titolare<\/strong> o il <strong>responsabile del trattamento<\/strong>, nonch\u00e9 i <strong>dipendenti<\/strong>, in merito agli obblighi derivanti dal <strong>Regolamento europeo<\/strong>;<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">b) verificare l\u2019attuazione e l\u2019applicazione della <strong>normativa<\/strong>, compresi la sensibilizzazione e la formazione del <strong>personale<\/strong> e gli <strong>audit relativi<\/strong>;<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">c) fornire, se richiesto, pareri in merito alla valutazione d&#8217;impatto sulla <strong>protezione dei dati<\/strong> e sorvegliare i relativi adempimenti;<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">d) fungere da punto di contatto per gli interessati in merito a <strong>qualunque problematica<\/strong> connessa al <strong>trattamento dei loro dati<\/strong> o all\u2019esercizio dei loro diritti;<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">e) fungere da punto di contatto per il <strong>Garante per la protezione dei dati personali<\/strong> oppure, eventualmente, consultare il Garante di propria iniziativa.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Quanto alle figure tradizionali, si segnala fin d\u2019ora che il nuovo impianto normativo e l\u2019introduzione di nuovi principi (<em>quali quello di accountability e di privacy by design e by default, di cui si dir\u00e0 nel prosieguo<\/em>) richieder\u00e0 <strong>un maggior grado di preparazione<\/strong> e competenze specifiche (<em>si pensi, a titolo meramente esemplificativo, in ambito di conservazione digitale dei documenti<\/em>) a tutti i soggetti coinvolti, con la conseguenza che dovr\u00e0 essere attuata un\u2019adeguata e specifica formazione del personale.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><img decoding=\"async\" loading=\"lazy\" class=\"aligncenter wp-image-7594\" src=\"https:\/\/www.albeeassociati.it\/wp-content\/uploads\/2016\/05\/Fotolia_85536176_S-1024x448.jpg\" alt=\"La gestione della privacy in azienda\" width=\"591\" height=\"258\" \/><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>INFORMATIVA<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">L\u2019<em>art. 13 del <strong>Codice della Privacy<\/strong><\/em> prevede l\u2019obbligo, prima di effettuare qualsiasi <strong>trattamento di dati personali<\/strong>, di fornire all\u2019interessato o alla persona presso la quale sono raccolti i dati una <strong>informativa, orale o scritta<\/strong>, circa:<\/p>\n<ul>\n<li style=\"text-align: justify;\">le finalit\u00e0 e le modalit\u00e0 del <strong>trattamento<\/strong>;<\/li>\n<li style=\"text-align: justify;\">la natura obbligatoria o facoltativa del loro <strong>conferimento<\/strong>;<\/li>\n<li style=\"text-align: justify;\">le conseguenze di un <strong>eventuale rifiuto a rispondere<\/strong>;<\/li>\n<li style=\"text-align: justify;\">i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati, anche nella loro qualit\u00e0 di <strong>responsabili<\/strong> <strong>o incaricati<\/strong>;<\/li>\n<li style=\"text-align: justify;\">i diritti previsti dal Codice all\u2019<em>art. 7<\/em> (<em>diritto di accesso e altri diritti<\/em>) e gli estremi identificativi del <strong>Titolare<\/strong> nonch\u00e9 del <strong>Responsabile del trattamento<\/strong>, se designato.<\/li>\n<\/ul>\n<p style=\"text-align: justify;\">Analogo obbligo \u00e8 previsto dal <strong>Regolamento UE<\/strong>, il quale, in applicazione del principio di trasparenza, stabilisce all&#8217;<em>art. 12<\/em> l&#8217;adozione di misure appropriate a fornire all&#8217;interessato tutte le informazioni necessarie e le comunicazioni relative al trattamento <strong><em>in forma concisa, trasparente, intelligibile e facilmente accessibile, con un linguaggio semplice e chiaro, in particolare nel caso di informazioni destinate specificamente ai minori<\/em><\/strong>. Le informazioni dovranno essere fornite per iscritto o con altri mezzi, se del caso anche mediante strumenti elettronici. Se richiesto dall&#8217;interessato, le informazioni potranno essere fornite oralmente, purch\u00e9 l&#8217;identit\u00e0 dell&#8217;interessato sia comprovata con altri mezzi.<\/p>\n<p>L\u2019informativa continuer\u00e0 a rivestire rilevanza fondamentale, prevedendo un contenuto pi\u00f9 dettagliato e maggiori informazioni da fornire, come elencate agli <em>artt. 14 e 14 bis<\/em>.<\/p>\n<p>La redazione della modulistica relativa all&#8217;assolvimento di quest&#8217;obbligo dovr\u00e0, quindi, essere in parte rielaborata e approfondita.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>CONSENSO<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">In linea generale, l\u2019<em>art. 23 del <strong>Codice della Privacy<\/strong><\/em> indica le modalit\u00e0 con le quali deve essere acquisito il consenso e precisamente esso:<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">i) deve essere <strong>espresso<\/strong>;<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">ii) pu\u00f2 riguardare <strong>l\u2019intero trattamento<\/strong> ovvero una o pi\u00f9 operazioni dello stesso;<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">iii) \u00e8 validamente prestato solo <strong>se \u00e8 espresso liberamente e specificamente<\/strong> in riferimento ad un trattamento chiaramente individuato, <strong>se \u00e8 documentato per iscritto<\/strong> e se sono state rese all&#8217;interessato le informazioni di cui all&#8217;<em>art. 13<\/em>;<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">iv) \u00e8 manifestato<strong> in forma scritta<\/strong> quando il trattamento riguarda dati sensibili.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Il successivo <em>art. 24<\/em> specifica, inoltre, i casi in cui il <strong>trattamento dei dati<\/strong> <strong>pu\u00f2 essere effettuato senza consenso<\/strong> (<em>ad esempio, quando si tratta di dati &#8220;pubblici&#8221;, informazioni relative ad attivit\u00e0 economiche, adempimento di un obbligo di legge, ecc<\/em>.).<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Particolari garanzie sono, poi, dettate per i <strong>dati sensibili <\/strong>(ovvero per \u201c<em>i dati personali idonei a rivelare l&#8217;origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l&#8217;adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonch\u00e9 i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale<\/em>\u201d), che possono essere oggetto di trattamento solo con il <strong>consenso scritto dell&#8217;interessato<\/strong> e <strong>previa autorizzazione del Garante<\/strong>, salvo specifiche deroghe indicate all\u2019<em>art. 26<\/em>.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Quanto al <strong>Regolamento UE<\/strong>, di grande rilevanza \u00e8 la nuova definizione di\u00a0consenso: \u201c<em>qualsiasi manifestazione di volont\u00e0 libera, specifica, informata e inequivocabile dell\u2019interessato, con la quale lo stesso manifesta il proprio assenso, mediante dichiarazione o azione positiva\u00a0inequivocabile, che i dati personali che lo riguardano siano oggetto di trattamento<\/em>\u201d. La richiesta di una manifestazione di volont\u00e0 <em><strong>inequivocabile <\/strong><\/em>potrebbe avere un grosso impatto nella prassi, posto che, ad esempio, un semplice flag potrebbe non essere ritenuto pi\u00f9 sufficiente per la manifestazione di consenso.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">L\u2019<em>art. 7<\/em> del <strong>Regolamento<\/strong> prevede, inoltre, che, qualora il trattamento sia basato sul consenso, il <strong>responsabile del trattamento<\/strong> debba essere in grado di dimostrare la volont\u00e0 espressa dall&#8217;interessato. Se il consenso dell&#8217;interessato \u00e8 manifestato nel contesto di una <strong>dichiarazione scritta<\/strong> che riguarda anche altre materie, la richiesta deve essere presentata in modo chiaramente distinguibile dalle altre materie, <strong>in forma comprensibile e facilmente accessibile<\/strong>, <strong>utilizzando un linguaggio semplice e chiaro<\/strong>. Il consenso reso in violazione al <strong>Regolamento<\/strong> non \u00e8 vincolante, nemmeno in parte.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Anche per quanto concerne <strong>il consenso<\/strong>, la modulistica dovr\u00e0 essere parzialmente rivista per essere resa pi\u00f9 aderente a quanto prescritto dal legislatore europeo.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Quanto alle <strong><em>categorie particolari di dati personali <\/em><\/strong>(<em>pressoch\u00e9 coincidenti con la definizione sopra indicata di dati sensibili, salvo la novit\u00e0 riguardante l\u2019orientamento sessuale<\/em>), l\u2019<em>art. 9<\/em> sancisce il <strong>divieto di trattamento<\/strong>, che non si applica per\u00f2 quando ricorrono determinati casi espressamente elencati.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><a href=\"https:\/\/www.albeeassociati.it\/la-gestione-della-privacy-in-azienda\/hand-with-marker-writing-the-word-privacy-policy\/\" rel=\"attachment wp-att-7595\"><img decoding=\"async\" loading=\"lazy\" class=\"aligncenter wp-image-7595\" src=\"https:\/\/www.albeeassociati.it\/wp-content\/uploads\/2016\/05\/Fotolia_90127227_XS.jpg\" alt=\"La gestione della privacy in azienda\" width=\"354\" height=\"231\" \/><\/a><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>MISURE DI SICUREZZA<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Come noto, lo <strong>sviluppo tecnologico<\/strong> e la maggiore attenzione rivolta alla<strong> tutela della riservatezza<\/strong> hanno determinato il legislatore a prestare maggiore attenzione all\u2019aspetto della <strong>sicurezza dei dati<\/strong>, individuando gli strumenti volti a prevenire perdite e\/o distruzione.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Il <strong>Codice della Privacy<\/strong> tratta il tema delle <strong>misure di sicurezza<\/strong> al Titolo V, operando una <strong>distinzione tra misure idonee e misure minime<\/strong>.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">In particolare, l\u2019<em>art. 31<\/em> del Codice specifica che i <strong>dati personali<\/strong> oggetto di trattamento debbono essere<strong> custoditi e controllati<\/strong> \u201c<em>anche in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico, alla natura dei dati e alle specifiche caratteristiche del trattamento in modo da ridurre al minimo, mediante <strong>l&#8217;adozione di idonee e preventive misure di sicurezza<\/strong>, i rischi di distruzione o perdita, anche se accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalit\u00e0 della raccolta<\/em>\u201d.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Il Capo <em>II del Codice<\/em> (<em>artt. 33-36 ss.<\/em>) e l\u2019<em>Allegato B<\/em> (<em>Disciplinare Tecnico in materia di misure minime di sicurezza<\/em>) fissano, poi, una soglia minima degli strumenti da adottare, distinguendo il caso in cui il trattamento avvenga mediante<strong> strumenti elettronici<\/strong> (<em>art. 34<\/em>) da quello in cui non vi sia l\u2019uso di tali strumenti (art. 35).<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">La differenza tra <strong>misure idonee e misure minime<\/strong> pu\u00f2 essere impercettibile da un punto di vista meramente tecnico; tuttavia, la loro distinzione \u00e8 fondamentale sotto l\u2019aspetto giuridico, dal momento che notevolmente diverse sono le <strong>conseguenze derivanti dalla violazione dell\u2019una o dell\u2019altra prescrizione<\/strong>.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Difatti, <strong>l\u2019inosservanza delle misure minime<\/strong> configura reato come previsto dall\u2019<em>art. 169<\/em> del Codice, che prevede l\u2019arresto fino a due anni; <strong>la mancata adozione delle misure idonee<\/strong> rientra, invece, nel campo di applicazione dell\u2019<em>art. 15<\/em>, integrando un\u2019ipotesi di responsabilit\u00e0 civile ai sensi dell\u2019<em>art. 2050 c.c.<\/em> (<em>Responsabilit\u00e0 per l\u2019esercizio di attivit\u00e0 pericolose<\/em>). Per evitare di incorrere nella predetta responsabilit\u00e0, occorre, dunque, dare la <strong>prova liberatoria<\/strong> <strong>di avere adottato tutte le misure idonee<\/strong>, cos\u00ec come esistenti alla luce del progresso tecnologico, ad evitare la causazione del danno.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Il <strong>Regolamento UE<\/strong> innalza ulteriormente il livello della sicurezza, introducendo <strong>l\u2019obbligo di segnalare all\u2019Autorit\u00e0 competente<\/strong> ed agli stessi utenti eventuali <strong>violazioni dei dati personali (c.d. data breaches<\/strong>, quali, ad esempio, accessi abusivi, utilizzo non consentito), entro un termine temporale prestabilito decorrente dal momento della scoperta della violazione.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>Non si parla pi\u00f9 di misure minime e idonee, ma di misure adeguate. <\/strong>In particolare l\u2019<em>art. 30 <\/em>stabilisce: \u201c<em>tenendo conto dello stato dell&#8217;arte e dei costi di attuazione, nonch\u00e9 della natura, dell&#8217;oggetto, del contesto e delle finalit\u00e0 del trattamento, come anche del rischio di varia probabilit\u00e0 e gravit\u00e0 per i diritti e le libert\u00e0 delle persone fisiche, il <strong>titolare del trattamento<\/strong> e il <strong>responsabile del trattamento<\/strong> mettono in atto <strong>misure tecniche e organizzative adeguate per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio<\/strong>, che comprendono, tra le altre, se del caso<\/em>:<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><em>a) la <strong>pseudonimizzazione e la cifratura<\/strong> dei <strong>dati personali<\/strong>; <\/em><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><em>b) la capacit\u00e0 di assicurare su base permanente la <strong>riservatezza<\/strong>, <strong>l&#8217;integrit\u00e0<\/strong>, la <strong>disponibilit\u00e0<\/strong> e la <strong>resilienza<\/strong> dei sistemi e dei servizi di trattamento;<\/em><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><em> c) la capacit\u00e0 di ripristinare tempestivamente la <strong>disponibilit\u00e0 e l&#8217;accesso dei dati personali<\/strong> in caso di incidente fisico o tecnico; <\/em><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><em>d) una procedura per testare, verificare e valutare regolarmente l&#8217;efficacia delle <strong>misure tecniche e organizzative<\/strong> al fine di garantire la sicurezza del trattamento<\/em>\u201d.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Le misure minime non verranno quindi ritenute sufficienti.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Per valutare l\u2019adeguato livello di sicurezza occorrer\u00e0 tenere conto dei <strong>rischi di distruzione<\/strong>, <strong>perdita<\/strong>, <strong>modifica<\/strong>, <strong>divulgazione<\/strong> <strong>non autorizzata<\/strong> o accesso accidentale o illegale a <strong>dati personali<\/strong> trasmessi, conservati o comunque trattati.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">L&#8217;applicazione di un codice di condotta (<em>disciplinato all&#8217;art. 40<\/em>) o a un meccanismo di certificazione (<em>art. 42<\/em>) potranno essere utilizzati come elemento per dimostrare la conformit\u00e0 ai requisiti delle <strong>misure di sicurezza<\/strong>.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Per trattamenti che prevedono <strong>rischi specifici<\/strong>, \u00e8 introdotta all\u2019<em>art. 35<\/em> la necessit\u00e0 di effettuare, prima di procedere al trattamento, una <strong>valutazione dell&#8217;impatto-privacy<\/strong> all\u2019interno dell\u2019azienda.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Anche il <strong>Regolamento UE<\/strong> prevede la possibilit\u00e0 di reclamo e di ricorso giurisdizionale, prescrivendo altres\u00ec sanzioni amministrative pecuniarie per la mancata adozione di <strong>misure di sicurezza inadeguate<\/strong>; inoltre, sempre in analogia all&#8217;attuale impianto normativo, \u00e8 possibile chiedere il <strong>risarcimento dei danni al titolare o al responsabile del trattamento<\/strong>, salvo che questi dimostrino (<em>fornendo una vera e propria probatio diabolica<\/em>) che l&#8217;evento dannoso non gli \u00e8 in alcun modo imputabile.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><a href=\"https:\/\/www.albeeassociati.it\/la-gestione-della-privacy-in-azienda\/a-concept-of-recruitment-process-a-hand-is-choosing-the-right-icon-as-a-concept-of-the-right-candidate-office-view-in-blur-2\/\" rel=\"attachment wp-att-7596\"><img decoding=\"async\" loading=\"lazy\" class=\"aligncenter wp-image-7596\" src=\"https:\/\/www.albeeassociati.it\/wp-content\/uploads\/2016\/05\/news-ff-gg-lavoro.jpg\" alt=\"La gestione della privacy in azienda\" width=\"387\" height=\"258\" \/><\/a><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>ALTRE IMPORTANTI NOVITA&#8217;<\/strong><\/p>\n<p>Vi sono, inoltre, <strong>ulteriori novit\u00e0 normative<\/strong> che vanno tenute presenti nel percorso di adeguamento dell&#8217;assetto organizzativo aziendale in materia di privacy.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">In particolare, il <strong>Regolamento UE<\/strong>:<\/p>\n<ul>\n<li style=\"text-align: justify;\">riconosce espressamente il <strong>diritto all\u2019oblio<\/strong>, ovvero la possibilit\u00e0 per l&#8217;interessato di decidere che siano cancellati e non sottoposti ulteriormente a <strong>trattamento i propri dati personali<\/strong> non pi\u00f9 necessari per le finalit\u00e0 per le quali sono stati raccolti, nel caso di revoca del consenso o quando si sia opposto al <strong>trattamento dei dati personali<\/strong> che lo riguardano o quando il trattamento dei suoi dati personali non sia altrimenti conforme al <strong>Regolamento<\/strong>;<\/li>\n<li style=\"text-align: justify;\">stabilisce il <strong>diritto alla portabilit\u00e0 dei dati<\/strong>, in virt\u00f9 del quale l&#8217;interessato ha il diritto di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i <strong>dati personali<\/strong> che lo riguardano forniti a un titolare del trattamento e ha il diritto di trasmettere tali dati a un altro titolare del trattamento senza impedimenti, qualora l&#8217;interessato abbia fornito il proprio consenso al trattamento o se questo \u00e8 necessario per l&#8217;esecuzione di un contratto;<\/li>\n<li style=\"text-align: justify;\">sancisce il principio di <strong>accountability<\/strong>, per cui il titolare dovr\u00e0 dimostrare l&#8217;adozione di <strong>politiche privacy<\/strong> e misure adeguate in conformit\u00e0 al <strong>Regolamento<\/strong>;<\/li>\n<li style=\"text-align: justify;\">introduce il principio della <strong>privacy by design<\/strong> e quello della <strong>privacy by default<\/strong>. Dal primo discende l&#8217;attuazione di adeguate misure tecniche e organizzative sia all&#8217;atto della <strong>progettazione che dell&#8217;esecuzione del trattamento<\/strong>. Il secondo ricalca il principio di necessit\u00e0 di cui all&#8217;attuale disciplina, stabilendo che i dati vengano trattati solamente per le finalit\u00e0 previste e per il periodo strettamente necessario a tali fini.<\/li>\n<\/ul>\n<p><strong>SANZIONI<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Da ultimo, preme segnalare che il <strong>Regolamento UE<\/strong> ha innalzato sensibilmente la misura delle sanzioni, che potranno arrivare fino ad un massimo di <strong>\u20ac 20.000.000,00 o fino al 4%<\/strong> <strong>del fatturato annuo<\/strong>.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><a href=\"https:\/\/www.consilium.europa.eu\/it\/infographics\/data-protection-regulation-infographics\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">Infografica &#8211; regolamento sulla protezione dei dati<\/a><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\n<p style=\"text-align: justify;\">Iscriviti alla <a href=\"https:\/\/www.albeeassociati.it\/newsletter\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">Newsletter<\/a><\/p>\n<h2 style=\"text-align: justify;\"><\/h2>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>La presente trattazione si propone di fornire un primo strumento di ricognizione per la verifica degli adempimenti in materia di privacy a carico delle aziende. 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