{"id":7626,"date":"2016-05-17T11:07:25","date_gmt":"2016-05-17T10:07:25","guid":{"rendered":"https:\/\/www.albeeassociati.it\/?p=7626"},"modified":"2024-11-12T09:45:13","modified_gmt":"2024-11-12T08:45:13","slug":"la-delega-di-funzioni","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.albeeassociati.it\/en\/la-delega-di-funzioni\/","title":{"rendered":"La delega di funzioni"},"content":{"rendered":"<p><strong>PREMESSA<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>La finalit\u00e0 della<\/strong> <strong>delega di funzioni<\/strong> \u00e8 quella di distribuire <strong>compiti e poteri<\/strong> nell\u2019ambito dell\u2019organizzazione della <strong>sicurezza aziendale<\/strong>.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">L\u2019istituto, inizialmente, aveva trovato riconoscimento nella giurisprudenza formatasi nell\u2019arco di oltre un decennio, che ne aveva delineato l\u2019ambito di validit\u00e0.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Con il <em>D. Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008<\/em> (<em>T.U. per la sicurezza sul lavoro<\/em>) e, in particolare con gli <em>artt. 16 e 17<\/em>, <strong>la delega di funzioni<\/strong> ha trovato una specifica e puntuale disciplina legislativa.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Solitamente <strong>la<\/strong> <strong>delega di funzioni<\/strong> \u00e8 utilizzata nell\u2019ambito di strutture complesse, ma pu\u00f2 essere impiegata anche in realt\u00e0 di modesta entit\u00e0 organizzativa. L\u2019<em>art. 16 del D. Lgs. n. 81\/2008<\/em> non contempla, infatti, tra i requisiti di validit\u00e0 il <strong>c.d. requisito dimensionale<\/strong>, un tempo ritenuto dalla giurisprudenza come presupposto imprescindibile per giustificare il decentramento dei compiti e delle responsabilit\u00e0 all\u2019interno dell\u2019impresa.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>LIMITI E CONDIZIONI<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">L\u2019<em>art. 16, comma I, del D Lgs. n. 81\/2008<\/em> enuncia espressamente <strong>i limiti e le condizioni di ammissione e di validit\u00e0 della delega<\/strong> di attribuzioni da parte del datore di lavoro.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">In generale, perch\u00e9 sia valida la delega \u00e8 necessario che la stessa riguardi <strong>un ambito ben definito e non l&#8217;intera gestione aziendale, che sia espressa ed effettiva e non equivoca e che investa un soggetto qualificato per professionalit\u00e0 ed esperienza che sia dotato dei relativi poteri di organizzazione, gestione, controllo e spesa<\/strong>. Non sarebbero ammissibili, quindi, deleghe che si limitassero a dichiarare, ad esempio, genericamente l\u2019attribuzione al delegato \u201cdi tutti gli obblighi in materia antinfortunistica\u201d, senza alcuna specificazione dei poteri conferiti e dei compiti attribuiti.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><img decoding=\"async\" loading=\"lazy\" class=\"aligncenter wp-image-7627 size-full\" src=\"https:\/\/www.albeeassociati.it\/wp-content\/uploads\/2016\/05\/Fotolia_79965256_XS.jpg\" alt=\"La delega di funzioni\" width=\"533\" height=\"225\" \/><\/p>\n<p><strong>Esaminiamo, nello specifico, i requisiti (oggettivi e soggettivi) richiesti:<\/strong><\/p>\n<ul>\n<li style=\"text-align: justify;\">La <strong>delega<\/strong> deve risultare da <strong>atto scritto recante data certa<\/strong>. Lo scopo del requisito in esame \u00e8 quello di poter verificare l&#8217;effettivit\u00e0 della nomina e dello svolgimento delle funzioni conferite anteriormente al verificarsi dell&#8217;infortunio. Per soddisfare il requisito, <strong>nelle imprese di medie e grandi dimensioni<\/strong>, si utilizza solitamente<strong> l\u2019atto pubblico e la scrittura privata autenticata da un notaio<\/strong> o da un altro pubblico ufficiale a ci\u00f2 autorizzato. Sono, tuttavia, ammissibili anche altri strumenti che consentano di dare una precisa collocazione temporale al documento, come ad esempio <strong>l\u2019utilizzo della posta certificata<\/strong> <strong>o della c.d. marca temporale sui documenti informatici.<\/strong><\/li>\n<\/ul>\n<ul>\n<li style=\"text-align: justify;\">Il <strong>delegato deve possedere tutti i requisiti di professionalit\u00e0<\/strong> ed esperienza richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate; deve quindi trattarsi di <strong>soggetto idoneo ed adeguato<\/strong> a svolgere i compiti assegnati. La mancanza del requisito in esame comporta la responsabilit\u00e0 del delegante per l\u2019inadeguata individuazione del soggetto delegato (c.d.\u00a0<em>culpa in eligendo)<\/em>. Il possesso del requisito deve essere provato dal datore di lavoro che invoca l\u2019operativit\u00e0 della delega per essere esonerato dalla responsabilit\u00e0 derivante da un infortunio. L\u2019inidoneit\u00e0 tecnica, perch\u00e9 possa comportare la responsabilit\u00e0 del datore di lavoro in caso di accadimento di un infortunio, <strong>deve essere valutata <em>ex ante <\/em>dal giudice<\/strong>. Alcuni autori suggeriscono, quindi, di dare conto nella delega dell\u2019attivit\u00e0 effettuata dal delegante per verificare le competenze professionali del delegato.<\/li>\n<\/ul>\n<ul>\n<li style=\"text-align: justify;\">La <strong>delega<\/strong> deve attribuire al delegato <strong>tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo<\/strong> richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate e <strong>l\u2019autonomia di spesa necessaria<\/strong> allo svolgimento delle medesime. Il delegato non deve avere una funzione meramente consultiva, ma \u2013 ai fini dell\u2019efficacia della delega e, dunque, dell\u2019esonero di responsabilit\u00e0 del delegante \u2013 \u00e8 necessario che allo stesso siano concretamente attribuiti <strong>poteri decisionali e di spesa<\/strong>, compatibili e coerenti con i compiti a lui delegati. Tra i primi \u00e8 possibile menzionare, ad esempio, <strong>il libero accesso\u00a0ai luoghi di lavoro<\/strong> in qualunque momento dell\u2019attivit\u00e0 produttiva e <strong>ai documenti aziendali<\/strong> che possono avere rilevanza ai fini delle scelte da effettuare in materia di prevenzione degli infortuni, <strong>i poteri di intervento nella\u00a0scelta\u00a0delle attrezzature<\/strong>, <strong>dei mezzi di protezione<\/strong> e <strong>nella organizzazione delle condizioni di lavoro<\/strong> e dei processi produttivi. Quanto, invece, all\u2019autonomia di spesa, questa non deve consistere in una disponibilit\u00e0 finanziaria illimitata; dovr\u00e0 invece attribuirsi al delegato <strong>un budget adeguato e coerente<\/strong> con le funzioni concretamente assegnate. Al requisito dell\u2019autonomia finanziaria pu\u00f2 accompagnarsi un\u00a0obbligo periodico <strong>di rendiconto del delegato al delegante<\/strong> (ad esempio con cadenza annuale), anche per consentire al delegante un controllo sullo svolgimento dei compiti delegati. E\u2019 opportuno, inoltre, prevedere nella delega <strong>un obbligo a carico del delegato<\/strong>, qualora si manifestassero esigenze che richiedano interventi che superano il tetto di spesa assegnato, di darne tempestiva comunicazione al delegante, affinch\u00e8 questi adotti le iniziative opportune.<\/li>\n<\/ul>\n<ul>\n<li style=\"text-align: justify;\">La <strong>delega<\/strong> deve essere <strong>accettata per iscritto dal delegato<\/strong>. Con riferimento a questa condizione, che nel passato aveva suscitato profili di incertezza, il Ministero del Lavoro <em>in data 2.11.2015<\/em>, rispondendo ad un interpello, ha chiarito che il requisito in esame, espressamente previsto nell\u2019<em>art. 16, comma I, del D. Lgs. n. 81\/2008<\/em> costituisce un elemento che distingue la delega dal conferimento di incarico <strong><em>il che implica la possibilit\u00e0 di una non accettazione della stessa<\/em>.<\/strong><\/li>\n<\/ul>\n<p style=\"text-align: justify;\">Per finire, si evidenzia che <em>l\u2019art. 16, II comma, del D. Lgs. n. 81\/2008<\/em> richiede che alla delega <strong>sia data adeguata e tempestiva pubblicit\u00e0<\/strong> e ci\u00f2, secondo la dottrina, ad ulteriore dimostrazione della <strong>invalidit\u00e0 ed inefficacia di deleghe di fatto o implicite<\/strong>.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>La pubblicit\u00e0 ha una funzione meramente informativa<\/strong> <strong>e pu\u00f2 essere attuata con l\u2019\u2019iscrizione nel Registro delle Imprese<\/strong>. Si ritiene, tuttavia (<em>in questo senso un parere del Ministero dello Sviluppo Economico del 23 settembre 2008<\/em>) che sarebbe sufficiente anche una semplice \u201cdiffusione\u201d dell\u2019atto all\u2019interno dei luoghi di lavoro.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>OGGETTO DELLA DELEGA<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">L&#8217;<em>art. 17 del D. Lgs. n. 81\/2008<\/em> indica gli <strong>obblighi del datore di lavoro non delegabili<\/strong>, individuati sia per la loro importanza sia per la stretta correlazione tra dette attivit\u00e0 e le scelte aziendali che devono essere riservate al datore di lavoro.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><img decoding=\"async\" loading=\"lazy\" class=\"aligncenter size-full wp-image-7628\" src=\"https:\/\/www.albeeassociati.it\/wp-content\/uploads\/2016\/05\/Fotolia_89497804_XS.jpg\" alt=\"La delega di funzioni\" width=\"424\" height=\"283\" \/><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>Trattasi, nello specifico:<\/strong><\/p>\n<ul style=\"text-align: justify;\">\n<li style=\"list-style-type: none;\">\n<ul>\n<li style=\"list-style-type: none;\">\n<ul>\n<li style=\"text-align: justify;\"><strong>dell&#8217;attivit\u00e0 di valutazione di tutti i rischi per la salute e la sicurezza<\/strong> al fine della redazione <a href=\"https:\/\/it.wikipedia.org\/wiki\/Documento_di_valutazione_dei_rischi\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">Documento di Valutazione dei Rischi (DVR)<\/a> previsto dall&#8217;<em>art. 28<\/em>, contenente non solo l&#8217;analisi valutativa dei rischi, ma anche l&#8217;indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate;<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<li>della designazione del <a href=\"https:\/\/it.wikipedia.org\/wiki\/Responsabile_del_servizio_di_prevenzione_e_protezione\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP)<\/a>.<\/li>\n<\/ul>\n<p style=\"text-align: justify;\">\u00c8 da ritenere, peraltro, che non sia delegabile neppure l&#8217;adozione del <strong>Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo<\/strong> idoneo ad avere efficacia esimente della responsabilit\u00e0 amministrativa degli enti\u00a0ai sensi del<em> D Lgs. n. 231\/2001<\/em>.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Qualora la delega contenesse anche queste attribuzioni, la giurisprudenza ha ritenuto che la stessa sia comunque valida ed efficacia anche se solo limitatamente ai compiti delegabili.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>OBBLIGO DI VIGILANZA SULL&#8217;OPERATO DEL DELEGATO<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>La delega di funzioni<\/strong>, bench\u00e8 valida ed efficace in quanto rispondente ai requisiti sopra individuati, <strong>non comporta sempre e comunque l&#8217;esonero di ogni responsabilit\u00e0<\/strong> <strong>in capo al datore di lavoro<\/strong>.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Per esplicita previsione normativa (<em>art. 16, comma III, D. Lgs. n. 81\/2008<\/em>), infatti, <strong>il delegante continua ad essere titolare di doveri di vigilanza e di controllo sull\u2019attivit\u00e0 delegata<\/strong>, con la possibile conseguenza di una persistente responsabilit\u00e0 (o corresponsabilit\u00e0) del datore di lavoro qualora venisse accertata una carente od omessa attivit\u00e0 di verifica sull\u2019operato del delegante.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Il datore di lavoro, quindi, qualora abbia conferito la delega di funzioni, non potr\u00e0 disinteressarsi completamente delle modalit\u00e0 con cui il delegato concretamente esercita i compiti a lui attribuiti. Non \u00e8 richiesto, ovviamente, un <strong>controllo minuzioso e puntuale sulla gestione quotidiana<\/strong> (<em>che addirittura potrebbe configurarsi come una continua ingerenza che finirebbe per annullare gli effetti della delega<\/em>), <strong>ma un controllo effettivo e scrupoloso sulle modalit\u00e0 di \u201cgestione complessiva\u201d dei compiti delegati<\/strong>.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Da evidenziare che, il <em>III comma dell\u2019art. 17<\/em> (<em>cos\u00ec come modificato dal D. Lgs. n. 106\/2009<\/em>), prevede che <strong>\u201c<em>l\u2019obbligo di vigilanza si intende assolto in caso di adozione ed efficace attuazione del modello di verifica e controllo di cui all\u2019articolo 30, comma IV<\/em>\u201d<\/strong>, vale a dire in caso di <strong>adozione e attuazione del Modello di organizzazione, gestione e controllo di cui al D. Lgs. n. 231\/2001<\/strong> che, dunque, assume non solo una rilevanza immediata ai fini dell&#8217;esonero della responsabilit\u00e0 amministrativa dell&#8217;ente, ma anche un ruolo fondamentale per attestare, nell\u2019ambito di eventuali procedimenti penali, l&#8217;idoneit\u00e0 dell\u2019attivit\u00e0 di vigilanza del delegante sull&#8217;attivit\u00e0 del delegato.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><a href=\"https:\/\/www.albeeassociati.it\/la-delega-di-funzioni\/business-teamwork-building-puzzles-together\/\" rel=\"attachment wp-att-7629\"><img decoding=\"async\" loading=\"lazy\" class=\"aligncenter size-full wp-image-7629\" src=\"https:\/\/www.albeeassociati.it\/wp-content\/uploads\/2016\/05\/Fotolia_64897454_XS.jpg\" alt=\"La delega di funzioni\" width=\"424\" height=\"283\" \/><\/a><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Secondo l\u2019<em>art. 30\u00a0del\u00a0D.Lgs. n. 81\/2008<\/em>\u00a0il <strong>Modello organizzativo<\/strong> essere adottato ed efficacemente attuato, assicurando un <strong>sistema aziendale<\/strong> per l\u2019adempimento di tutti gli\u00a0obblighi giuridici\u00a0relativi:<\/p>\n<ul>\n<li style=\"list-style-type: none;\">\n<ul>\n<li style=\"list-style-type: none;\">\n<ul>\n<li style=\"text-align: justify;\">al rispetto degli\u00a0<strong><em>standard<\/em>\u00a0tecnico-strutturali<\/strong>\u00a0di legge relativi a attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici;<\/li>\n<li style=\"text-align: justify;\">alle attivit\u00e0 di\u00a0<strong>valutazione dei rischi<\/strong>\u00a0e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;<\/li>\n<li style=\"text-align: justify;\">alle attivit\u00e0 di <strong>natura organizzativa<\/strong>, quali\u00a0<strong>emergenze<\/strong>, primo soccorso, gestione degli\u00a0<strong>appalti<\/strong>, riunioni periodiche di\u00a0<strong>sicurezza<\/strong>, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;<\/li>\n<li style=\"text-align: justify;\">alle attivit\u00e0 di <strong>sorveglianza sanitaria<\/strong>;<\/li>\n<li style=\"text-align: justify;\">alle attivit\u00e0 di <strong>informazione e formazione dei lavoratori<\/strong>;<\/li>\n<li style=\"text-align: justify;\">alle attivit\u00e0 di <strong>vigilanza<\/strong> con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;<\/li>\n<li style=\"text-align: justify;\">alla acquisizione di\u00a0<strong>documentazioni<\/strong>\u00a0e\u00a0<strong>certificazioni<\/strong>\u00a0obbligatorie di legge;<\/li>\n<li style=\"text-align: justify;\">alle<strong> periodiche verifiche <\/strong>dell\u2019applicazione e dell\u2019efficacia delle procedure adottate.<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<\/ul>\n<p style=\"text-align: justify;\">Il <strong>modello<\/strong> deve prevedere idonei <strong>sistemi di registrazione dell\u2019avvenuta effettuazione delle attivit\u00e0 sopra indicate<\/strong>; deve in ogni caso prevedere, per quanto richiesto dalla natura e dimensioni dell\u2019organizzazione e dal tipo di attivit\u00e0 svolta, <strong>un\u2019articolazione di funzioni che assicuri le competenze tecniche e i poteri necessari per la verifica<\/strong>, <strong>valutazione<\/strong>, <strong>gestione e controllo del rischio<\/strong>, nonch\u00e9 un\u00a0<strong>sistema disciplinare <\/strong>idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Il <strong>modello<\/strong> deve altres\u00ec prevedere un idoneo\u00a0<strong>sistema di controllo sull\u2019attuazione del medesimo modello<\/strong>\u00a0<strong>e sul mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneit\u00e0 delle misure adottate<\/strong>, controllo che pu\u00f2 essere demandato all\u2019<strong>Organismo di Vigilanza ex D Lgs. 231\/2001<\/strong>. Il riesame e l\u2019eventuale modifica del <strong>Modello<\/strong> devono essere adottati, quando siano scoperte violazioni significative delle norme relative alla prevenzione degli infortuni, ovvero in occasione di mutamenti nell\u2019organizzazione e nell\u2019attivit\u00e0.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Sempre <em>l\u2019art. 30<\/em> prevede che \u201cin sede di prima applicazione, i modelli di organizzazione aziendale definiti conformemente alle <strong>Linee guida Uni-Inail<\/strong> per un <a href=\"https:\/\/it.wikipedia.org\/wiki\/Sistema_di_gestione_della_sicurezza_sul_lavoro\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (Sgsl)<\/a> o al\u00a0<a href=\"https:\/\/it.wikipedia.org\/wiki\/OHSAS_18001\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\"><em>British Standard OHSAS<\/em>\u00a018001:2007<\/a> si presumono conformi ai requisiti di cui al presente articolo per le parti corrispondenti\u201d.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Da segnalare che il <strong>Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali<\/strong> con una circolare dell\u2019<em>11 luglio 2011<\/em> ha fornito chiarimenti sul <strong>sistema di controllo e sul sistema disciplinare <\/strong>previsti rispettivamente ai <em>commi IV e III del citato art. 30<\/em>, elaborando una tabella di correlazione tra i requisiti prescritti dalla norma in questione e le corrispondenti parti delle <strong>Linee guida UNI-INAIL<\/strong> e del <strong>BS OHSAS 18001:2007<\/strong> . Sempre il predetto Ministero, inoltre, con decreto ministeriale del <em>13 febbraio 2013<\/em> ha recepito le procedure semplificate per l\u2019adozione e la efficacia adozione dei Modelli per <strong>le piccole e medie imprese<\/strong>, fornendo indicazioni organizzative semplificate per le imprese che intendono adottare un sistema aziendale idoneo a prevenire i reati in materia di sicurezza.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>LA C.D. SUBDELEGA<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Il comma <em>III bis dell\u2019art. 16 del D Lgs. n. 81\/2008<\/em> (<em>introdotto dal D. Lgs. n. 106\/2009<\/em>) disciplina <strong>la facolt\u00e0 di subdelega<\/strong> prevedendo espressamente che \u201c<em>Il soggetto delegato pu\u00f2, a sua volta, previa intesa con il datore di lavoro <strong>delegare specifiche funzioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro<\/strong> alle medesime condizioni di cui ai commi 1 e 2. La delega di funzioni di cui al primo periodo <strong>non esclude l\u2019obbligo di vigilanza in capo al delegante<\/strong> in ordine al corretto espletamento delle funzioni trasferite. Il soggetto al quale sia stata conferita la delega di cui al presente comma non pu\u00f2, a sua volta, delegare le funzioni delegate\u201d.<\/em><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">La <strong>subdelega<\/strong> deve avere i medesimi <strong>requisiti di forma e contenuto previsti per la delega<\/strong>, deve essere autorizzata dal datore di lavoro e deve riguardare <strong>funzioni specifiche<\/strong>, nel senso che oggetto della stessa non pu\u00f2 essere la generalit\u00e0 delle funzioni trasmesse dal datore di lavoro al delegato primario, bens\u00ec solo specifici adempimenti che devono, dunque, essere indicati con precisione nell\u2019atto di subdelega.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>Al subdelegato \u00e8 vietata espressamente ogni ulteriore delega<\/strong>.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><img decoding=\"async\" loading=\"lazy\" class=\"aligncenter size-full wp-image-7630\" src=\"https:\/\/www.albeeassociati.it\/wp-content\/uploads\/2016\/05\/Fotolia_106389679_XS.jpg\" alt=\"La delega di funzioni\" width=\"426\" height=\"282\" \/><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>LA DELEGA DI FUNZIONI IN MATERIA AMBIENTALE<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>La delega di funzioni<\/strong> <strong>in materia ambientale<\/strong> non ha una specifica previsione legislativa, ma la sua ammissibilit\u00e0 \u00e8 stata sancita dalla giurisprudenza, prima in materia di inquinamento idrico e poi anche di rifiuti.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Per la sua validit\u00e0, si richiede \u2013 analogamente alla delega di funzioni in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro &#8211; \u00a0<strong>la sussistenza di requisiti oggettivi<\/strong> (<em>contenuto specifico, forma, pubblicit\u00e0<\/em>) e <strong>soggettivi<\/strong> (<em>professionalit\u00e0 e capacit\u00e0 tecnica del delegato, autonomia di poteri e di spesa<\/em>).<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Tra i requisiti di carattere oggettivo, il prevalente orientamento giurisprudenziale vi ricomprendeva anche quello dimensionale, considerandolo quale \u201c<em>conditio sine qua non<\/em>\u201d dell\u2019efficacia della delega. Si richiedeva, quindi, che <strong>il trasferimento delle funzioni fosse giustificato in base alle dimensioni dell&#8217;impresa<\/strong> o quanto meno alle esigenze organizzative della stessa.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Recentemente, invece, la <strong>Corte di Cassazione<\/strong> (<em>Cass. Pen. 21 maggio 2015 n. 27862, sez III<\/em>), valorizzando le affinit\u00e0 tra <strong>la delega in materia di sicurezza<\/strong> <strong>e quella ambientale<\/strong> <strong>e nel rispetto del principio di non contraddizione<\/strong>, ha precisato che \u201c<em>In tema di reati ambientali, non \u00e8 pi\u00f9 richiesto, per la validit\u00e0 e l&#8217;efficacia della delega di funzioni, che il trasferimento delle stesse sia reso necessario dalle dimensioni dell&#8217;impresa o, quanto meno, dalle esigenze organizzative della medesima, attesa l&#8217;esigenza di evitare asimmetrie con la disciplina in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, la quale, a seguito della entrata in vigore dell&#8217;art. 16 del d.lg. n. 81 del 2008, non contempla pi\u00f9 tra i requisiti richiesti per una delega valida ed efficace quello delle \u201cnecessit\u00e0\u201d.<\/em><\/p>\n<p>Ne deriva, dunque, <strong>la sostanziale identit\u00e0 tra la delega di funzioni in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro e quella in materia ambientale<\/strong>.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><a href=\"https:\/\/www.albeeassociati.it\/newsletter\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">Iscriviti alla Newsletter<\/a><\/p>\n<h2><\/h2>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>PREMESSA La finalit\u00e0 della delega di funzioni \u00e8 quella di distribuire compiti e poteri nell\u2019ambito dell\u2019organizzazione della sicurezza aziendale. 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