{"id":7759,"date":"2016-07-08T09:45:34","date_gmt":"2016-07-08T07:45:34","guid":{"rendered":"https:\/\/www.albeeassociati.it\/?p=7759"},"modified":"2024-11-12T09:45:12","modified_gmt":"2024-11-12T08:45:12","slug":"cessione-quale-responsabilita-del-cessionario-per-debiti-futuri-derivanti-da-eventuali-azioni-revocatorie","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.albeeassociati.it\/en\/cessione-quale-responsabilita-del-cessionario-per-debiti-futuri-derivanti-da-eventuali-azioni-revocatorie\/","title":{"rendered":"Cessione? Quale responsabilit\u00e0 del cessionario per debiti futuri derivanti da eventuali azioni revocatorie"},"content":{"rendered":"<p style=\"text-align: justify;\">Con ordinanza interlocutoria <em>nr. 8090 del 21 aprile 2016<\/em>, la Prima Sezione della Corte di Cassazione ha rimesso alle Sezioni Unite la questione relativa alla <strong>trasferibilit\u00e0 dei debiti futuri di una societ\u00e0 cedente<\/strong> \u2013 sorti per l\u2019accoglimento di un\u2019azione revocatoria \u2013 <strong>alla societ\u00e0 cessionaria<\/strong>.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Il caso prende le mosse da una vicenda di <strong>fusione per incorporazione<\/strong>:<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><em>la societ\u00e0 A incorpora la societ\u00e0 B nella quale l\u2019alienante, prima della cessione, conferisce i pagamenti ricevuti dalla societ\u00e0 C terza debitrice.<\/em><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Sopravvenuta <strong>la dichiarazione di insolvenza della societ\u00e0 C<\/strong>, il Commissario straordinario propone <strong>azione revocatoria<\/strong> per i pagamenti effettuati dalla societ\u00e0 insolvente in favore dell\u2019alienante, chiedendo la restituzione del pagamento alla societ\u00e0 incorporante A.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Il Tribunale dichiara l\u2019inefficacia dei pagamenti <em>ex art. 67 I comma n. 2 e II comma<\/em> legge fallimentare accogliendo l\u2019azione revocatoria.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">La societ\u00e0 A ricorre in appello che viene respinto a seguito del <strong>riconoscimento della legittimazione passiva<\/strong> della societ\u00e0 incorporante in tutte le posizioni attive e passive risultanti dalle scritture contabili regolarmente tenuti dall\u2019azienda, <strong>inclusi i debiti eventuali e futuri<\/strong> derivanti dalla sentenza di accoglimento dell\u2019azione revocatoria.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">La societ\u00e0 A propone quindi ricorso per la cassazione sostenendo, per quanto qui interessa, di essere subentrata solamente in ogni posizione giuridica attiva dell\u2019alienante ad esclusione dunque delle posizioni passive non risultanti dalle scritture contabili, atteso che per tali posizioni sarebbe stata necessaria un\u2019espressa pattuizione di accollo dei debiti futuri (<em>sviluppa poi altri due motivi in materia di onere probatorio ed di decorrenza del periodo sospetto<\/em>).<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><img decoding=\"async\" loading=\"lazy\" class=\"aligncenter wp-image-7761\" src=\"https:\/\/www.albeeassociati.it\/wp-content\/uploads\/2016\/07\/articolo-3-foto-n.3.jpg\" alt=\"Cessione? Quale responsabilit\u00e0 del cessionario per debiti futuri derivanti da eventuali azioni revocatorie\" width=\"472\" height=\"284\" \/><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>In considerazione del contrasto giurisprudenziale, la I sezione della Corte di Cassazione, ha ritenuto di richiedere l\u2019intervento chiarificatore delle le Sezioni Unite su questi aspetti:<\/strong><\/p>\n<ol>\n<li style=\"text-align: justify;\"><strong>se la cessione d\u2019azienda<\/strong> <strong>comporta per il cessionario l\u2019accollo dei debiti anche futuri<\/strong> di cui risultino i presupposti e in particolare dei debiti che nasceranno dalla sopravvenuta dichiarazione di inefficacia di pagamenti di crediti aziendali risultanti dalla documentazione contabile al momento della cessione dell\u2019azienda.<\/li>\n<li style=\"text-align: justify;\">se il fenomeno traslativo tipico del settore bancario, previsto dall\u2019art. <em>58 D.Lgs. 385\/1993<\/em> (<em>legge bancaria<\/em>) che consente <strong>la liberazione del cedente<\/strong> decorsi 3 mesi dalla pubblicit\u00e0 notizia della cessione, possa estendersi anche alle altre ipotesi di <strong>cessioni di aziende commerciali<\/strong>, nel caso in cui nulla sia previsto nell\u2019atto di cessione.<\/li>\n<\/ol>\n<p style=\"text-align: justify;\">Quanto al primo quesito, posto che il conferimento \u00e8 equivalente alla cessione dell\u2019azienda, non \u00e8 qui in discussione che il debito nei confronti della <a href=\"https:\/\/it.wikipedia.org\/wiki\/Procedura_concorsuale\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">procedura concorsuale<\/a> sia sopravvenuto al conferimento dell\u2019azienda individuale.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Si tratta piuttosto di accertare se con il conferimento siano stati trasferiti alla societ\u00e0 conferitaria i debiti futuri derivanti appunto da una sentenza di accoglimento dell\u2019azione revocatoria e i cui presupposti sussistevano gi\u00e0 precedentemente all\u2019operazione di cessione.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">L\u2019orientamento di dottrina e giurisprudenza sul punto \u00e8 pacifico nel ritenere che, essendo ammissibile l\u2019accollo dei debiti futuri, il cessionario pu\u00f2 accollarsi i debiti derivanti dall\u2019accoglimento della revocatoria di pagamenti eseguiti da terzi debitori dell\u2019azienda ceduta, originando in tal modo un <strong>accollo esterno di un debito futuro con oggetto determinato<\/strong>.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">E\u2019 controverso, invece, se <em>l\u2019art. 2560 II comma c.c.<\/em> comprenda anche il trasferimento delle passivit\u00e0 aziendali sopravvenute in capo all\u2019acquirente in via principale o se, alternativamente<strong> la responsabilit\u00e0 del cessionario sia solo accessoria<\/strong> rispetto a quella del cedente, che rimane obbligato principale.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Parte della dottrina e della giurisprudenza, per lo pi\u00f9 minoritaria, ritiene che le passivit\u00e0 si trasferiscano insieme all\u2019azienda in capo all\u2019acquirente, quale obbligato in via principale, poich\u00e9 per quanto concerne i debiti anteriori all\u2019alienazione, l\u2019art. 2560 c.c. prevede un <strong>accollo cumulativo previsto per legge<\/strong> in capo all\u2019acquirente purch\u00e9 tali debiti risultino dai libri contabili obbligatori.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Viceversa, dottrina e giurisprudenza prevalenti affermano che la previsione della solidariet\u00e0 dell\u2019acquirente dell\u2019azienda nell\u2019obbligazione relativa al pagamento dei debiti dell\u2019azienda ceduta di cui al <em>II comma dell\u2019art. 2560 c.c.,<\/em> \u00e8 posta a tutela dei creditori e non dell\u2019alienante: pertanto, <strong>non si determinerebbe alcun trasferimento della posizione debitoria sostanziale, restando il cedente il debitore effettivo.<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Quanto al secondo quesito, \u00e8 opportuno il richiamo alla fattispecie concreta.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">L\u2019atto di conferimento nel patrimonio della societ\u00e0 alienante B prevede espressamente che la societ\u00e0 conferitaria A subentri in tutte le situazioni attive e passive quali risultanti dalle scritture contabili obbligatorie.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Questa \u00e8 la ragione per cui i giudici di merito hanno ritenuto che fosse perfezionato il trasferimento dei debiti futuri derivanti <strong>dall\u2019esercizio dell\u2019azione revocatoria di pagamenti gi\u00e0 registrati in contabilit\u00e0<\/strong>, con una decisione conforme ai precedenti giurisprudenziali della Corte di Cassazione (<em>Cass. Sez. I 28 luglio 2010 n. 17668<\/em>).<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Tuttavia anche in ordine al fenomeno traslativo si registra un contrasto giurisprudenziale di legittimit\u00e0 basato sulla tipicit\u00e0 dello stesso che \u00e8 previsto solo nei casi di cessione di aziende bancarie <strong>dall\u2019art. 58 legge bancaria.<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><img decoding=\"async\" loading=\"lazy\" class=\"aligncenter wp-image-7762\" src=\"https:\/\/www.albeeassociati.it\/wp-content\/uploads\/2016\/07\/foto3-articolo-lavoro-n.2.jpg\" alt=\"Cessione? Quale responsabilit\u00e0 del cessionario per debiti futuri derivanti da eventuali azioni revocatorie\" width=\"441\" height=\"265\" \/><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">L\u2019<em>art. 58<\/em>, infatti, nel prevedere il trasferimento delle passivit\u00e0 al cessionario in forza della sola cessione e del decorso del termine di tre mesi dalla pubblicit\u00e0 notizia di essa e non la mera aggiunta di responsabilit\u00e0 di quest\u2019ultimo a quella del cedente, deroga all\u2019<em>art. 2560 c.c<\/em>. su cui prevale in virt\u00f9 del principio di specialit\u00e0, e comporta perci\u00f2 il trasferimento anche dei debiti per sanzioni irrogate dopo la cessione per fatti commessi in precedenza.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Se \u00e8 infatti indiscutibile che la norma prevede la liberazione del cedente alla scadenza del termine di tre mesi questa deroga non esclude che quello previsto dall\u2019art. 2560 c.c. sia un accollo cumulativo con trasferimento dei debiti al cessionario.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Spetter\u00e0 dunque alle Sezioni Unite risolvere i dubbi relativi alla possibilit\u00e0 che <strong>la societ\u00e0 conferitaria sia \u00a0responsabile per i debiti da restituzione derivanti dall\u2019accoglimento dell\u2019azione revocatoria esercitata dagli organi della procedura della societ\u00e0 cessionaria insolvente.<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\n<p style=\"text-align: justify;\">Iscriviti alla <a href=\"https:\/\/www.albeeassociati.it\/newsletter\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">Newsletter<\/a><\/p>\n<h2 style=\"text-align: justify;\"><\/h2>\n<p style=\"text-align: justify;\">\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Con ordinanza interlocutoria nr. 8090 del 21 aprile 2016, la Prima Sezione della Corte di Cassazione ha rimesso alle Sezioni Unite la questione relativa alla trasferibilit\u00e0 dei debiti futuri di una societ\u00e0 cedente \u2013 sorti per l\u2019accoglimento di un\u2019azione revocatoria \u2013 alla societ\u00e0 cessionaria. 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