{"id":7793,"date":"2016-07-26T10:55:04","date_gmt":"2016-07-26T09:55:04","guid":{"rendered":"https:\/\/www.albeeassociati.it\/?p=7793"},"modified":"2024-11-12T09:45:11","modified_gmt":"2024-11-12T08:45:11","slug":"cessione-di-azienda-successione-nei-contratti","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.albeeassociati.it\/en\/cessione-di-azienda-successione-nei-contratti\/","title":{"rendered":"Cessione di azienda: successione nei contratti"},"content":{"rendered":"<p style=\"text-align: justify;\"><strong>La successione nei contratti nell\u2019ambito della<\/strong> <strong>cessione dell\u2019azienda<\/strong> \u00e8 elemento di fondamentale rilevanza, costituendo uno degli aspetti pi\u00f9 rilevanti dell\u2019operazione dai punti di vista <strong>commerciale, economico e finanziario.<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Il legislatore ha previsto all\u2019<em>art. 2558 c.c.<\/em> che, salvo diversa pattuizione delle parti, chi acquista l\u2019azienda subentra automaticamente nei contratti stipulati in precedenza per l&#8217;esercizio della stessa a meno che detti contratti abbiamo carattere personale.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>La funzione della norma<\/strong>, che \u00e8 quella di garantire all\u2019acquirente la funzionalit\u00e0 economica dell\u2019azienda, <strong>\u00e8 stata definita come una cessione dei contratti <em>ex lege<\/em> <\/strong>nel senso che essa prescinde dal consenso del contraente ceduto (<em>ferma la facolt\u00e0 di recesso che si dir\u00e0 nel prosieguo<\/em>): il terzo dovr\u00e0 eseguire la sua prestazione nei confronti del <em>nuovo titolare<\/em> dell\u2019azienda e questo dovr\u00e0 adempiere gli obblighi esistenti.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><img decoding=\"async\" loading=\"lazy\" class=\"aligncenter wp-image-7794\" src=\"https:\/\/www.albeeassociati.it\/wp-content\/uploads\/2016\/07\/Fotolia_64897454_XS.jpg\" alt=\"CESSIONE DI AZIENDA: SUCCESSIONE NEI CONTRATTI \" width=\"396\" height=\"264\" \/><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">I due presupposti che devono persistere sono quindi <strong>la corrispettivit\u00e0 e la pendenza<\/strong> di entrambe le prestazioni.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Circa, invece, il carattere personale tanto in dottrina quanto in giurisprudenza prevale l\u2019orientamento che identifica i contratti con tale qualifica con quelli in cui rilevano per il terzo contraente le qualit\u00e0 personali della parte alienante e cio\u00e8 quei contratti che prevedono una prestazione infungibile.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>Si tratta di una categoria pi\u00f9 ristretta rispetto a quella dei contratti <\/strong><em><strong>intuitu personae<\/strong> (quelli alla cui conclusione la parte alienante si \u00e8 determinata in base a scelte oltre alla logica dell\u2019impresa nel cui esercizio sono state assunte risalgono anche a ragioni personali ovvero a valutazioni di interesse della stessa parte alienante che la parte acquirente pu\u00f2 non condividere<\/em>) e vi appartengono <strong>sia i<\/strong> <strong>contratti a prestazioni oggettivamente infungibili<\/strong> (<em>contratti d\u2019opera intellettuale o artistica) <\/em><strong>sia i contratti a prestazioni soggettivamente infungibili<\/strong><em> (cio\u00e8 considerata in concreto tale dalle parti<\/em>) nonch\u00e9 da ultimo i contratti di cui sia stata pattuita tra alienante e terzo l\u2019incedibilit\u00e0.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>La successione ha effetto<\/strong> <strong>sia in relazione ai contratti stipulati per l\u2019esercizio dell\u2019azienda<\/strong>, quindi a quelli che attengono all\u2019organizzazione della stessa e grazie ai quali l&#8217;imprenditore utilizza beni aziendali non suoi <strong>sia ai contratti di impresa<\/strong>, quindi quelli stipulati per l&#8217;esercizio dell\u2019attivit\u00e0 economica (<em>ad esempio con i fornitori<\/em>): <strong>l\u2019interesse sottostante \u00e8<\/strong>, da un lato, quello di acquisire un complesso pienamente operativo cos\u00ec da <strong>mantenere l\u2019avviamento e la clientela<\/strong> <strong>e<\/strong>, dall\u2019altro, <strong>quello dei terzi contraenti ad avere una parte contrattuale che continui nell\u2019esercizio dell\u2019impresa<\/strong>.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Di conseguenza, non rientrano nell\u2019<em>art. 2558 c.c.<\/em> (<em>ma nei crediti\/debiti relativi all\u2019azienda ceduta ex artt. 2559-2560 c.c.<\/em>) tutti quei rapporti da cui discendono prestazioni da una sola parte; mentre <strong>rientrano nella disciplina della norma tutti quei contratti che si riferiscono a prestazioni corrispettive sia<\/strong> (ancora) <strong>non adempiute sia<\/strong> (ancora) <strong>non eseguite<\/strong> (<em>ad esempio i mutui ad interesse, i contratti estimatori<\/em>).<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>Concretamente, ad esempio, la parte acquirente subentra nel contratto di assicurazione, nel contratto di <a href=\"https:\/\/it.wikipedia.org\/wiki\/Associazione_temporanea_di_imprese\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">ATI (<em>associazione temporanea di impresa<\/em>)<\/a>, nel contratto di leasing, nei contratti con i fornitori, nel patto di non concorrenza, nella clausola compromissoria.<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Nella prospettiva accolta dalla dottrina e giurisprudenza prevalenti, la norma che esclude dal trasferimento i contratti a carattere personale, sarebbe dettata a tutela del terzo contraente pertanto il trasferimento di tali contratti sarebbe pur sempre possibile ma richiederebbe il consenso del terzo.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Tuttavia, in mancanza del consenso, <strong>il contraente trasferito non \u00e8 lasciato indifeso<\/strong>: \u00e8 previsto, infatti, che possa recedere dal contratto (<em>anche quando questi ha avuto un principio di esecuzione<\/em>), entro tre mesi dalla notizia del trasferimento, nel caso in cui sussista una giusta causa e fatto salvo, in questo caso, la responsabilit\u00e0 della parte alienante.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><img decoding=\"async\" loading=\"lazy\" class=\"aligncenter wp-image-7258\" src=\"https:\/\/www.albeeassociati.it\/wp-content\/uploads\/2015\/12\/news-cv.jpg\" alt=\"CESSIONE DI AZIENDA: SUCCESSIONE NEI CONTRATTI \" width=\"510\" height=\"283\" \/><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>Per giusta causa sostanzialmente si intendono tutti i mutamenti di circostanze rilevanti quali:<\/strong><\/p>\n<ul style=\"text-align: justify;\">\n<li>quelli relativi <strong>all\u2019organizzazione aziendale<\/strong> capaci di influire sulla qualit\u00e0 dei prodotti;<\/li>\n<li>la mancanza nella parte acquirente di <strong>capacit\u00e0 organizzativa<\/strong>, <strong>puntualit\u00e0<\/strong>,<strong> correttezza e precisione nella prestazione<\/strong>;<\/li>\n<li><strong>l\u2019affidabilit\u00e0 economica e patrimoniale <\/strong>della parte acquirente;<\/li>\n<\/ul>\n<p style=\"text-align: justify;\">tali da non dare affidamento circa la regolare esecuzione del contratto.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Per quanto attiene alla <strong>posizione economica e patrimoniale<\/strong> <strong>della parte acquirente<\/strong> la giurisprudenza ha rilevato come integra una giusta causa di recesso quella situazione in cui il terzo contraente, se avesse conosciuto quale sarebbe stata la nuova parte contrattuale poich\u00e9 non offerente idonee garanzie circa il regolare adempimento delle obbligazioni contratte, si sarebbe rifiutato di contrarre (<em>Cass. Civ., 12 ottobre 2007, n. 21445<\/em>).<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Circa la responsabilit\u00e0 della parte alienante la giurisprudenza (<em>Cass. Civ. 15 settembre 2009, n. 19870<\/em>) ha precisato che \u00e8 solo nei confronti della parte acquirente e non sussiste anche nei confronti del contraente ceduto, al quale la legge accorda quale unica forma di tutela appunto il diritto di recesso.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">L\u2019interpretazione dell\u2019<em>art. 2558<\/em>, <em>comma II<\/em>, c.c. non ha formato oggetto di una numerosa elaborazione giurisprudenziale ma solo di un ampio dibattito in dottrina circa, appunto, <strong>l\u2019individuazione del soggetto, se terzo contraente o acquirente, titolare della facolt\u00e0 di far valere la responsabilit\u00e0 della parte alienante, con un evidente contrasto interpretativo.<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Deve in primo luogo osservarsi che, secondo la giurisprudenza, la disposizione \u00e8 inserita in un contesto normativo che, contrariamente a quanto sostenuto dalla dottrina, non \u00e8 improntato a favore in ogni caso del terzo contraente ma solo a mitigare nei confronti di questo, originario destinatario del rapporto e della coattiva prosecuzione con un nuovo soggetto, gli effetti non voluti della successione <em>ope legis<\/em> in virt\u00f9 di norme essenzialmente finalizzate alla salvaguardia dell\u2019unitariet\u00e0 del complesso aziendale.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>L\u2019attribuzione del diritto di recesso in presenza di una giusta causa<\/strong>, analogamente ai vari casi di recesso disciplinati dal codice civile (<em>artt. 1722 n. 4, 1833, 1918 e 2610 che a loro volta non prevedono anche diritti risarcitori o indennitari a favore del recedente<\/em>) <strong>deve ritenersi limitata alla facolt\u00e0 di uscita dal contratto<\/strong>, ed ha una sua logica economica, rappresentata dalla necessit\u00e0 di salvaguardare il complesso dei beni (<em>e, quindi, anche dei contratti<\/em>) organizzati.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Ed \u00e8 in quest\u2019ottica e non in quella di risarcire il terzo contraente, che ha cos\u00ec riacquistato la propria libert\u00e0 negoziale, che si giustifica la previsione della responsabilit\u00e0 della parte alienante a carico della quale il legislatore ha ritenuto di prevedere le conseguenze economiche sfavorevoli per la parte acquirente, derivanti dalla caducazione di quel rapporto contrattuale, gi\u00e0 rientrante nel patrimonio dell\u2019azienda ceduta e sul quale la stessa parte acquirente aveva fatto affidamento.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>Tale tesi \u00e8, a nostro avviso, preferibile<\/strong>: se al terzo \u00e8 accordato il diritto di recesso (<em>anche se solo in presenza di una giusta causa<\/em>) spetta appunto a questo la valutazione se operarlo, ma se lo fa non pu\u00f2 imputare alla parte alienante le conseguenze di una sua scelta.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><img decoding=\"async\" loading=\"lazy\" class=\"aligncenter wp-image-7461\" src=\"https:\/\/www.albeeassociati.it\/wp-content\/uploads\/2016\/03\/Fotolia_85106757_S.jpg\" alt=\"CESSIONE DI AZIENDA: SUCCESSIONE NEI CONTRATTI \" width=\"429\" height=\"286\" \/><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">D\u2019altra parte la determinazione della responsabilit\u00e0 non pu\u00f2 che essere di natura economica e riguardare il pregiudizio che subisce la parte acquirente, sempre che la giusta causa che ha legittimato il recesso non riguardi proprio la parte acquirente, con ci\u00f2 impedendogli ogni pretesa.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Ed allora al fine di evitare possibili contestazioni sull\u2019esistenza della responsabilit\u00e0 della parte alienante, in caso di recesso dai contratti aziendali ceduti da parte dei terzi contraenti, <strong>\u00e8 opportuno inserire nel contratto di cessione d\u2019azienda a tutela della parte acquirente un\u2019espressa clausola di garanzia per i danni conseguenti all\u2019eventuale legittimo esercizio della facolt\u00e0 di recesso<\/strong>.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>Riportiamo, per comodit\u00e0, un esempio di clausola:<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><em>Le parti provvederanno a comunicare tempestivamente a tutti i contraenti ceduti l\u2019avvenuta cessione ai sensi e per gli effetti dell\u2019art. 2558 c.c.<\/em><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><em>Nel caso in cui i terzi contraenti recedano, anche per giusta causa, dai contratti in corso parte alienante si obbliga a indennizzare parte acquirente da ogni e qualsivoglia pregiudizio a questa possa derivare dal recesso.<\/em><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>Vi sono poi particolari casi di successione<\/strong> che non seguono la disciplina deviano dell\u2019<em>art. 2558 c.c.<\/em> perch\u00e9 espressamente disciplinati in singole norme quali l\u2019<em>art. 2112<\/em> che sancisce il trasferimento dei rapporti di lavoro (<em>per l\u2019analisi dettagliata della disciplina si rimanda a quanto verr\u00e0 detto nello specifico articolo in corso di pubblicazione<\/em>), l\u2019<em>art. 2610 c.c.<\/em> per il contratto di consorzio, l\u2019<em>art. 132 della L. n. 633 del 1941<\/em> per il trasferimento del rapporto di edizione e l\u2019<em>art. 36 della L. n. 392 del 1978<\/em> per il contratto di locazione.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>La disciplina delineata vale anche in caso di affitto e di usufrutto dell\u2019azienda<\/strong>.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\n<p style=\"text-align: justify;\">Iscriviti alla <a href=\"https:\/\/www.albeeassociati.it\/newsletter\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">Newsletter<\/a><\/p>\n<h2 style=\"text-align: justify;\"><\/h2>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>La successione nei contratti nell\u2019ambito della cessione dell\u2019azienda \u00e8 elemento di fondamentale rilevanza, costituendo uno degli aspetti pi\u00f9 rilevanti dell\u2019operazione dai punti di vista commerciale, economico e finanziario. Il legislatore ha previsto all\u2019art. 2558 c.c. che, salvo diversa pattuizione delle parti, chi acquista l\u2019azienda subentra automaticamente nei contratti stipulati in precedenza per l&#8217;esercizio della stessa [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":11223,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":[],"categories":[1],"tags":[],"acf":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.albeeassociati.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/7793"}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.albeeassociati.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.albeeassociati.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.albeeassociati.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.albeeassociati.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=7793"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/www.albeeassociati.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/7793\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":19663,"href":"https:\/\/www.albeeassociati.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/7793\/revisions\/19663"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.albeeassociati.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/media\/11223"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.albeeassociati.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=7793"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.albeeassociati.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=7793"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.albeeassociati.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=7793"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}