{"id":7817,"date":"2016-09-07T10:43:05","date_gmt":"2016-09-07T09:43:05","guid":{"rendered":"https:\/\/www.albeeassociati.it\/?p=7817"},"modified":"2024-11-12T09:45:11","modified_gmt":"2024-11-12T08:45:11","slug":"trasferimento-delle-partecipazioni-sociali-agli-eredi","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.albeeassociati.it\/en\/trasferimento-delle-partecipazioni-sociali-agli-eredi\/","title":{"rendered":"Trasferimento delle partecipazioni sociali agli eredi"},"content":{"rendered":"<p style=\"text-align: center;\"><span style=\"font-size: 12pt;\"><em><strong>modalit\u00e0, adempimenti e limiti<\/strong><\/em><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong><em>Quali sono le conseguenze derivanti dal decesso di un socio di una societ\u00e0 di persone o di capitali? Quali i diritti degli eredi?<\/em> <em>E soprattutto, vi sono possibilit\u00e0 di precludere a questi ultimi l\u2019ingresso in societ\u00e0?<\/em><\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Senza alcuna pretesa di esaustivit\u00e0, si intende qui offrire <strong>una panoramica generale sulla trasmissibilit\u00e0 delle partecipazioni sociali in caso di morte di un socio.<\/strong><\/p>\n<p>Nel disciplinarne<strong> il trasferimento per causa di morte<\/strong>, il Codice Civile prevede regimi differenti a seconda che si tratti di <strong>societ\u00e0 di persone o di societ\u00e0 di capitali<\/strong>, pur consentendo, in entrambe le tipologie societarie, di introdurre nello statuto specifiche clausole che regolino preventivamente tale evento.<\/p>\n<p><strong>LA TRASMISSIONE DELLE QUOTE NELLE SOCIETA&#8217; DI PERSONE<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Il legislatore ha previsto che, <em><u>salvo contraria disposizione del contratto sociale<\/u><\/em>, in caso di morte di un socio ai soci superstiti \u00e8 consentito:<\/p>\n<ol style=\"text-align: justify;\">\n<li><strong>liquidare la quota del socio defunto agli eredi<\/strong>, evitando cos\u00ec che questi ultimi entrino in societ\u00e0 e continuando pertanto da soli l\u2019attivit\u00e0 sociale;<\/li>\n<li><strong>sciogliere la societ\u00e0<\/strong>;<\/li>\n<li><strong>fare subentrare nella societ\u00e0 gli eredi del socio defunto<\/strong>, sempre che questi vi acconsentano.<\/li>\n<\/ol>\n<p><img decoding=\"async\" loading=\"lazy\" class=\"aligncenter wp-image-7818\" src=\"https:\/\/www.albeeassociati.it\/wp-content\/uploads\/2016\/09\/Fotolia_97981288_S.jpg\" alt=\"Trasferimento delle partecipazioni sociali agli eredi\" width=\"326\" height=\"326\" \/><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Per effettuare la scelta tra le opzioni suddette, <strong>ai soci superstiti \u00e8 concesso un termine di sei mesi decorrente dalla morte del socio<\/strong>; in pendenza di detto termine l\u2019erede non entra a far parte della compagine sociale <strong>ma ha esclusivamente la facolt\u00e0 di ottenere la liquidazione della quota senza poter avanzare alcuna pretesa<\/strong>, tranne la possibilit\u00e0 di ricorrere all\u2019Autorit\u00e0 Giudiziaria per vedere abbreviato il termine.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">A questo principio fa eccezione la posizione del socio accomandante nella societ\u00e0 in accomandita semplice: infatti gli eredi del medesimo subentrano automaticamente nella partecipazione del socio defunto al momento della morte di quest\u2019ultimo.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>E\u2019 importante evidenziare<\/strong> che uno dei soci amministratori ha l\u2019onere di iscrivere la notizia del decesso del socio nel registro delle imprese, entro trenta giorni dalla data in cui \u00e8 avvenuto, pena l\u2019applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Esaminiamo quindi di seguito le peculiarit\u00e0 delle singole opzioni che la legge concede ai soci superstiti.<\/p>\n<ul>\n<li style=\"text-align: justify;\"><span style=\"text-decoration: underline;\"><strong>liquidazione della quota agli eredi<\/strong><\/span><\/li>\n<\/ul>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>In merito alle modalit\u00e0, termini e criteri di liquidazione agli eredi della quota del socio defunto,<\/strong> il legislatore rinvia alle norme generali in tema di scioglimento del rapporto sociale (<em>art. 2284 e ss c.c.<\/em>), lasciando comunque all\u2019autonomia statutaria la possibilit\u00e0 di prevedere una regolamentazione parzialmente difforme da quella civilistica mediante l\u2019adozione di autonomi criteri per la determinazione della quota da liquidare.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Giurisprudenza pacifica e non contestata ritiene che <strong>la quota di liquidazione spettante agli eredi consiste in una somma di denaro<\/strong> equivalente al valore della quota del socio defunto calcolata con riferimento alla situazione patrimoniale della societ\u00e0 (ovvero i valori effettivi delle attivit\u00e0 e delle passivit\u00e0) alla data in cui si \u00e8 verificato il decesso (<em>tra le tante Cass. Civile, Sez. I, 01.04.2016 n. 6365, Cass. Civ. Sez. I, 23.10.2014 n. 22574<\/em>).<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>Occorre quindi tenere in considerazione il valore dei beni, materiali ed immateriali, di propriet\u00e0 della societ\u00e0<\/strong> (<em>a titolo esemplificativo: l\u2019avviamento, il marchio, le eventuali licenze, i contratti..<\/em>.) oltre che delle operazioni ancora in corso al momento della morte del socio.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">E\u2019 altres\u00ec opportuno precisare che gli eredi vantano esclusivamente un <strong>diritto di credito pecuniario<\/strong> nei confronti della societ\u00e0 e che, salvo patto contrario, non possono pretendere la restituzione dei beni conferiti in propriet\u00e0 (<em>se ancora presenti nel patrimonio sociale<\/em>) ovvero in godimento.<\/p>\n<ul style=\"text-align: justify;\">\n<li style=\"text-align: justify;\"><span style=\"text-decoration: underline;\"><strong>scioglimento della societ\u00e0<\/strong><\/span><\/li>\n<\/ul>\n<p style=\"text-align: justify;\">Nel caso in cui i soci superstiti preferiscano sciogliere la societ\u00e0, la decisione deve essere adottata con il consenso unanime di tutti.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">In seguito allo scioglimento, gli eredi devono attendere la conclusione delle operazioni di liquidazione della societ\u00e0 per poi partecipare con i soci, successivamente al pagamento dei debiti sociali, alla divisione dell\u2019attivo residuo.<\/p>\n<ul style=\"text-align: justify;\">\n<li><strong><u>continuazione della societ\u00e0 con gli eredi del socio defunto <\/u><\/strong><\/li>\n<\/ul>\n<p style=\"text-align: justify;\">Nel caso invece in cui i soci superstiti ritengano opportuno continuare l\u2019attivit\u00e0 d\u2019impresa con gli eredi del socio defunto, gli stessi dovranno concludere un vero e proprio <strong>patto di continuazione della societ\u00e0<\/strong>.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Ci\u00f2 comporta una necessaria modifica dell\u2019atto costitutivo, per la cui validit\u00e0 \u00e8 richiesto l\u2019assenso, oltre che degli eredi del socio defunto, anche di tutti i soci superstiti, salvo che l\u2019atto costitutivo stesso consenta alla maggioranza di modificare i patti sociali.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Ciascuno degli eredi diventa socio in proporzione alla propria quota ereditaria; in assenza di adesione unanime degli eredi, i soci superstiti possono decidere di ammettere in societ\u00e0 i soli eredi favorevoli alla continuazione.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">In tal caso, questi ultimi subentrano nella totalit\u00e0 della quota del socio deceduto, con impegno a liquidare ai coeredi dissenzienti la quota parte loro spettante, salvo chiaramente diverso accordo tra gli stessi.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>Gli eredi entrati in societ\u00e0 in forza del patto di continuazione<\/strong> divengono a tutti gli effetti soci, assumendo una responsabilit\u00e0 illimitata per le obbligazioni sociali sia anteriori sia posteriori al loro ingresso in societ\u00e0, anche nel caso in cui abbiano accettato l\u2019eredit\u00e0 con beneficio di inventario.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Contrariamente, l\u2019erede che non subentra in societ\u00e0 risponde unicamente delle obbligazioni contratte dalla societ\u00e0 sino al decesso del socio e, in caso di eredit\u00e0 beneficiata, fino alla concorrenza del valore dell\u2019eredit\u00e0.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Come detto, al momento della costituzione della societ\u00e0 o mediante successive modifiche all\u2019atto costitutivo, i soci hanno facolt\u00e0 di adottare specifiche clausole in previsione del decesso di uno degli stessi.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><img decoding=\"async\" loading=\"lazy\" class=\"aligncenter wp-image-7819\" src=\"https:\/\/www.albeeassociati.it\/wp-content\/uploads\/2016\/09\/articolo-3-foton.2.jpg\" alt=\"Trasferimento delle partecipazioni sociali agli eredi\" width=\"431\" height=\"241\" \/><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>Tra queste, le pi\u00f9 diffuse nella pratica sono:<\/strong><\/p>\n<ul>\n<li><strong>clausole che escludono una delle tre alternative di cui ai precedenti punti<\/strong>, stabilendo a chi compete il diritto di scelta tra le opzioni residue;<\/li>\n<li><strong>clausole di consolidazione<\/strong> mediante le quali i soci superstiti prevedono la liquidazione della quota agli eredi con fondi propri. In tal caso la quota di spettanza del socio deceduto si accresce a favore dei soci superstiti;<\/li>\n<li><strong>clausole che prevedono lo scioglimento di diritto della societ\u00e0<\/strong>;<\/li>\n<li><strong><u>clausole di continuazione<\/u><\/strong><strong>, <\/strong>con cui i soci manifestano in via preventiva il consenso al trasferimento delle quota, escludendo fin da principio, la liquidazione della quota agli eredi o lo scioglimento della societ\u00e0.<\/li>\n<\/ul>\n<p style=\"text-align: justify;\">Posto che dottrina e giurisprudenza hanno manifestato, in alcuni casi, dubbi circa la validit\u00e0 ed efficacia del contenuto di dette clausole, ritenuti talvolta contrastanti con il divieto di patti successori (<em>come, ad esempio le c.d. clausole di continuazione obbligatoria, ove si prevede l\u2019obbligo per gli eredi di subentrare in societ\u00e0<\/em>), \u00e8 opportuno, per la loro redazione, valutare caso per caso le concrete necessit\u00e0 e le soluzioni pi\u00f9 adeguate.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>LA TRASMISSIONE DELLE QUOTE NELLE SOCIETA&#8217; DI CAPITALI<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Contrariamente a quanto avviene nelle societ\u00e0 di persone in cui gli eredi non acquistano in automatico la qualifica di socio, <strong>nelle societ\u00e0 di capitali \u00e8 principio generale che la partecipazione sociale si trasferisca agli eredi per il solo effetto della successione<\/strong>, <em>salvo i limiti eventualmente posti dallo statuto. <\/em><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>Nessuna facolt\u00e0 di scelta \u00e8 quindi concessa ai soci<\/strong> superstiti in ordine alla possibilit\u00e0 di evitare il trasferimento agli eredi delle partecipazioni sociali del socio defunto; neppure gli eredi possono pretendere la liquidazione in denaro della partecipazione.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Nel caso in cui al socio defunto succedano pi\u00f9 soggetti si viene a formare una <strong>comunione ereditaria<\/strong>; i diritti dei comproprietari verso la societ\u00e0 devono essere esercitati da un rappresentante comune, chiamato a svolgere le funzione di amministratore della partecipazione comune. In questo modo viene assicurato il corretto e trasparente svolgimento dei rapporti fra societ\u00e0 e comunisti, nonch\u00e9 l\u2019individuazione di un unico interlocutore con la societ\u00e0.<\/p>\n<p>Ciascun coerede ha inoltre il diritto di domandare la divisione ai sensi e per gli effetti delle norme generali dettate dal legislatore in tema di comunione ereditaria (art. 713 e ss c.c.).<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">A seguito della riforma del diritto societario, \u00e8 stata notevolmente ampliata l\u2019autonomia statutaria in materia di circolazione delle partecipazioni sociali, sia per atto tra vivi che per successione a causa di morte.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>Nelle societ\u00e0 a responsabilit\u00e0 limitata<\/strong> sono pertanto pienamente valide le clausole che prevedono la intrasferibilit\u00e0 agli eredi delle partecipazioni sociali a seguito del decesso di un socio o che subordinano il trasferimento al gradimento di organi sociali, di soci o di terzi. Dette clausole devono per\u00f2 sempre garantire il diritto degli eredi al valore della partecipazione.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><img decoding=\"async\" loading=\"lazy\" class=\"aligncenter wp-image-7820\" src=\"https:\/\/www.albeeassociati.it\/wp-content\/uploads\/2016\/09\/Fotolia_93044051_XS.jpg\" alt=\"Trasferimento delle partecipazioni sociali agli eredi\" width=\"372\" height=\"248\" \/><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>Fra le pi\u00f9 frequenti clausole che vengono utilizzate nella prassi ricordiamo:<\/strong><\/p>\n<ul>\n<li style=\"text-align: justify;\"><strong>clausole di consolidazione<\/strong> che, come nelle societ\u00e0 di persone, prevedono, previa liquidazione della quota agli eredi, la continuazione della societ\u00e0 con i soli soci superstiti, con proporzionale accrescimento delle rispettive partecipazioni al capitale sociale;<\/li>\n<li style=\"text-align: justify;\">clausole che prevedono l\u2019impegno dei soci superstiti ad acquistare la quota del defunto entro un termine e ad un corrispettivo da stabilirsi utilizzando i criteri oggettivi indicati nello statuto sociale;<\/li>\n<li style=\"text-align: justify;\"><strong>clausole di continuazione<\/strong> che prevedono l\u2019ingresso automatico in societ\u00e0 degli eredi del socio defunto;<\/li>\n<li style=\"text-align: justify;\"><strong>clausole di gradimento<\/strong> che consentono ai soci superstiti di scegliere se proseguire l\u2019attivit\u00e0 sociale con gli eredi o liquidare loro la rispettiva quota. In caso di dissenso, gli eredi hanno diritto alla liquidazione della quota.<\/li>\n<\/ul>\n<p style=\"text-align: justify;\">Dette clausole costituiscono uno dei <strong>principali strumenti adottabili dai soci<\/strong> per predeterminare le conseguenze del futuro decesso di uno dei medesimi e contestualmente regolare preventivamente la sorte delle partecipazioni sociali.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Ci\u00f2 anche al fine di <strong>preservare la continuit\u00e0 e la stabilit\u00e0 degli assetti societari<\/strong>, precludendo l\u2019ingresso in societ\u00e0 di eventuali eredi portatori di interessi difformi e contrastanti rispetto a quelli degli altri soci e\/o della stessa societ\u00e0.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Se nello statuto vi sono clausole che escludono la trasferibilit\u00e0 delle quote o pongono condizioni o limiti tali da impedire in concreto il trasferimento a causa di morte, gli eredi hanno diritto di recedere dalla societ\u00e0 ai sensi dell\u2019<em>art. 2473, II comma, c.c.<\/em><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Per l\u2019esercizio di detto diritto costitutivo pu\u00f2 stabilire un termine non superiore a due anni dalla costituzione della societ\u00e0 o dalla sottoscrizione della partecipazione.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>Nelle societ\u00e0 per azioni<\/strong>, le clausole dello statuto che subordinano il trasferimento (<em>sia inter vivos sia mortis causa)<\/em> delle azioni, al mero gradimento di organi sociali o di altri soci (<em>le limitazioni al trasferimento delle azioni devono risultare dal titolo<\/em>), devono prevedere \u2013 per la loro validit\u00e0 ed efficacia &#8211; a carico della societ\u00e0 o degli altri soci, un obbligo di acquisto oppure il <strong>diritto di recesso<\/strong> dell\u2019alienante. Se il gradimento viene concesso, le azioni si trasferiscono agli eredi.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>modalit\u00e0, adempimenti e limiti Quali sono le conseguenze derivanti dal decesso di un socio di una societ\u00e0 di persone o di capitali? Quali i diritti degli eredi? E soprattutto, vi sono possibilit\u00e0 di precludere a questi ultimi l\u2019ingresso in societ\u00e0? 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