{"id":7889,"date":"2016-10-04T15:51:50","date_gmt":"2016-10-04T14:51:50","guid":{"rendered":"https:\/\/www.albeeassociati.it\/?p=7889"},"modified":"2024-11-12T09:45:10","modified_gmt":"2024-11-12T08:45:10","slug":"la-responsabilita-degli-amministratori-di-societa-e-le-azioni-esperibili","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.albeeassociati.it\/en\/la-responsabilita-degli-amministratori-di-societa-e-le-azioni-esperibili\/","title":{"rendered":"La responsabilit\u00e0 degli amministratori di societ\u00e0 e le azioni esperibili"},"content":{"rendered":"<p style=\"text-align: justify;\">Con questo breve scritto si intende offrire qualche spunto <strong>agli amministratori ed ai soci di societ\u00e0 di capitali<\/strong> sulle responsabilit\u00e0 in cui gli amministratori incorrono nell\u2019esercizio delle loro funzioni e sulle azioni che possono essere promosse.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Innanzitutto va premesso che gli amministratori rispondono del loro operato nei confronti:<\/p>\n<ul>\n<li style=\"text-align: justify;\"><strong>della societ\u00e0<\/strong>;<\/li>\n<li style=\"text-align: justify;\"><strong>dei creditori sociali<\/strong>;<\/li>\n<li style=\"text-align: justify;\"><strong>dei soci e dei terzi.<\/strong><\/li>\n<\/ul>\n<p style=\"text-align: justify;\">Accettando l\u2019incarico, gli amministratori instaurano infatti con la societ\u00e0 <strong>un rapporto di natura contrattuale<\/strong> (variamente qualificato dalla dottrina e dalla giurisprudenza come mandato, contratto di amministrazione o rapporto di immedesimazione organica) in ragione del quale assumono obbligazioni distinguibili in due categorie:<\/p>\n<ol>\n<li style=\"text-align: justify;\"><strong>obblighi relativi al funzionamento della societ\u00e0;<\/strong><\/li>\n<li style=\"text-align: justify;\"><strong>obblighi relativi alla gestione.<\/strong><\/li>\n<\/ol>\n<p style=\"text-align: justify;\">Entrambe le categorie di obblighi costituiscono <strong>atti di esclusiva competenza degli amministratori <\/strong>dei quali gli stessi rispondono quand\u2019anche siano stati validati con l\u2019autorizzazione assembleare eventualmente prevista dalla legge o dallo Statuto.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><img decoding=\"async\" loading=\"lazy\" class=\"aligncenter wp-image-7896\" src=\"https:\/\/www.albeeassociati.it\/wp-content\/uploads\/2016\/10\/Fotolia_70823520_XS.jpg\" alt=\"La responsabilit\u00e0 degli amministratori di societ\u00e0 e le azioni esperibili\" width=\"276\" height=\"263\" \/><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Esaminando quindi partitamente le due categorie:<\/p>\n<ul style=\"text-align: justify;\">\n<li><strong>gli obblighi relativi al funzionamento della societ\u00e0<\/strong> attengono a tutti gli atti volti ad assicurare l\u2019operativit\u00e0 degli organi sociali, ai quali gli amministratori sono tenuti per legge o per Statuto. In quest\u2019ambito possono ricomprendersi: <strong>l\u2019obbligo di convocazione dell\u2019assemblea<\/strong>; <strong>l\u2019obbligo di predisporre ed approvare il progetto di bilancio<\/strong> e di convocare l\u2019assemblea per l\u2019approvazione; <strong>l\u2019obbligo di regolare tenuta delle scritture contabili<\/strong>; <strong>l\u2019obbligo di effettuare pubblicit\u00e0<\/strong>, <strong>iscrizioni ed adempimenti al Registro delle Imprese<\/strong>; <strong>il divieto di agire in conflitto di interessi con la societ\u00e0<\/strong> od in concorrenza con quest\u2019ultima;<\/li>\n<\/ul>\n<ul style=\"text-align: justify;\">\n<li><strong>gli obblighi relativi alla gestione <\/strong>consistono nel compimento degli atti volti al raggiungimento dello scopo sociale. A titolo di esempio menzioniamo <strong>l\u2019obbligo di dotare la societ\u00e0 di un adeguato assetto organizzativo e contabile<\/strong>, nel quale la giurisprudenza pi\u00f9 recente ha ricompreso <strong>l\u2019obbligo di adottare le idonee misure in materia di sicurezza sul lavoro, ambiente, privacy, antiriciclaggio e finanche la predisposizione del modello organizzativo ai sensi del Decreto Legislativo 231\/2001<\/strong>. Certamente, sotto questo profilo, <strong>l\u2019obbligazione pi\u00f9 rilevante \u00e8 quelle di agire con diligenza<\/strong>, ossia di <strong>individuare ed attuare tutte le misure necessarie alla cura degli interessi della societ\u00e0<\/strong>.<\/li>\n<\/ul>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>Detto obbligo viene valutato sulla base di due criteri:<\/strong><\/p>\n<ol>\n<li style=\"text-align: justify;\"><strong>natura dell\u2019incarico<\/strong>, per cui vanno considerate sia le caratteristiche della societ\u00e0 amministrata quali dimensioni, attivit\u00e0 svolta, struttura organizzativa che la posizione ricoperta dall\u2019amministratore all\u2019interno dell\u2019organo amministrativo;<\/li>\n<li style=\"text-align: justify;\"><strong>specifiche competenze<\/strong>, in ragione del quale si ha riguardo alle specifiche conoscenze dell\u2019amministratore, alle sue competenze tecniche e manageriali ed alle sue esperienze concrete.<\/li>\n<\/ol>\n<p><img decoding=\"async\" loading=\"lazy\" class=\"aligncenter wp-image-7897\" src=\"https:\/\/www.albeeassociati.it\/wp-content\/uploads\/2016\/10\/news-MB-VV-concorrenza-sleale.jpg\" alt=\"La responsabilit\u00e0 degli amministratori di societ\u00e0 e le azioni esperibili\" width=\"366\" height=\"244\" \/><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">A ci\u00f2 consegue che, in caso di giudizio (<em>fermo il fatto che \u00e8 <\/em><strong>preclusa la valutazione sul merito delle scelte gestional<em>i<\/em>)<\/strong>, il Giudice valuter\u00e0 il comportamento dell\u2019amministratore sulla base di criteri predetti per cui, evidentemente, potr\u00e0 essere diverso il livello di diligenza richiesto all\u2019amministratore delegato di lunga esperienza di una multinazionale rispetto a quello dell\u2019amministratore di una societ\u00e0 a base ristretta e dai piccoli volumi di fatturato.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Conseguenza altrettanto importante \u00e8 che, anche nell\u2019ambito di <a href=\"https:\/\/it.wikipedia.org\/wiki\/Consiglio_di_amministrazione\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\"><strong>Consigli di Amministrazione<\/strong><\/a>, taluni componenti potranno non essere ritenuti responsabili ed altri s\u00ec, in relazione al diverso grado di esigibilit\u00e0 della prestazione.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">E\u2019 il caso degli <strong>amministratori deleganti e degli amministratori delegati.<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>Il Consiglio di Amministrazione ha infatti il potere di delegare o no funzioni<\/strong>, di determinare i limiti ed il contenuto della delega e di stabilirne le modalit\u00e0 di esercizio.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>Tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione saranno quindi ugualmente responsabili:<\/strong><\/p>\n<ul style=\"text-align: justify;\">\n<li>per le funzioni e le attribuzioni non delegate;<\/li>\n<li>per le funzioni ed attribuzioni che esulano il contenuto della delega;<\/li>\n<li>per aver accettato che i delegati non abbiano rispettato le modalit\u00e0 di esercizio della delega<\/li>\n<li>per le funzioni non delegabili, quali la predisposizione del progetto di bilancio; le deliberazioni in materia di aumento del capitale sociale e di riduzione per perdite; la predisposizione dei progetti di fusione e di scissione e la facolt\u00e0 di emettere obbligazioni convertibili delegata all\u2019assemblea.<\/li>\n<\/ul>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>In tutti gli altri casi, invece, ben diversa \u00e8 la posizione degli amministratori delegati<\/strong> (<em>che sono al vertice della struttura aziendale, vi lavorano a tempo pieno, conoscono i fatti e gli aspetti problematici della gestione e sono conseguentemente retribuiti<\/em>) <strong>e gli amministratori non esecutivi<\/strong>, con ridotti poteri, compiti e retribuzione, di talch\u00e9 in capo a questi ultimi la responsabilit\u00e0 viene configurata in misura pi\u00f9 ristretta nell\u2019onere di verifica e di accertamento delle legittimit\u00e0 degli atti compiuti dagli amministratori delegati.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Chiaramente, al fine di poter operare tale verifica, <strong>gli amministratori non delegati avranno il<\/strong> <strong>dovere di agire informati<\/strong>, domandando tutti i chiarimenti che gli amministratori delegati avranno l\u2019obbligo di fornire in Consiglio.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Viene quindi previsto, un rapporto reciproco e circolare fra delegati e deleganti avente ad oggetto l\u2019assetto organizzativo e contabile della societ\u00e0, l\u2019andamento della gestione, le operazioni pi\u00f9 rilevanti, le prospettive di sviluppo.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Quale che sia la loro posizione, <strong>in<\/strong> <strong>caso di inadempimento o di inesatto adempimento<\/strong> degli obblighi a loro imposti gli amministratori sono chiamati a rispondere, risarcendo i danni, purch\u00e9 sussistano i seguenti <strong>presupposti<\/strong>:<\/p>\n<ul style=\"text-align: justify;\">\n<li>l\u2019amministratore abbia, nell\u2019esercizio delle sue funzioni, adottato un comportamento in violazione di doveri ed obblighi previsti dalla legge o dallo Statuto;<\/li>\n<li>tale comportamento abbia causato un danno;<\/li>\n<li style=\"text-align: justify;\">tra il comportamento dell\u2019amministratore ed il danno sussista un nesso di causalit\u00e0 (<em>ossia il danno sia \u201cconseguenza immediata e diretta\u201d del comportamento<\/em>), nesso da valutarsi, secondo la Suprema Corte di Cassazione, utilizzando il criterio della regolarit\u00e0 statistica.<\/li>\n<\/ul>\n<p><img decoding=\"async\" loading=\"lazy\" class=\"aligncenter wp-image-7898\" src=\"https:\/\/www.albeeassociati.it\/wp-content\/uploads\/2016\/10\/Fotolia_64897454_XS.jpg\" alt=\"La responsabilit\u00e0 degli amministratori di societ\u00e0 e le azioni esperibili\" width=\"351\" height=\"234\" \/><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Le azioni per far valere la responsabilit\u00e0 degli amministratori possono essere promosse:<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">a) nella <strong>societ\u00e0 per azioni: <\/strong><\/p>\n<ul style=\"text-align: justify;\">\n<li>dai creditori sociali;<\/li>\n<li>da una minoranza qualificata di soci (<em>1\/5 del capitale per societ\u00e0 chiuse ed 1\/20 per societ\u00e0 quotate<\/em>) per far ottenere alla societ\u00e0 il risarcimento del danno che i comportamenti degli amministratori abbiano arrecato al suo patrimonio;<\/li>\n<li>dalla societ\u00e0 stessa previa deliberazione dell\u2019Assemblea dei soci;<\/li>\n<li>dai singoli soci e dai terzi qualora, a seguito del comportamento degli amministratori, abbiano subito un danno diretto;<\/li>\n<\/ul>\n<p style=\"text-align: justify;\">in caso di <strong>fallimento<\/strong> della societ\u00e0 l\u2019azione sociale e l\u2019azione dei creditori sociali saranno esercitate dal <strong>curatore.<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">b) nella <strong>societ\u00e0 a responsabilit\u00e0 limitata: <\/strong><\/p>\n<ul style=\"text-align: justify;\">\n<li>dalla societ\u00e0 stessa (orientamento ormai assolutamente prevalente su quello che negava la legittimazione ad agire della societ\u00e0), anche in questo caso previa deliberazione dell\u2019assemblea dei soci;<\/li>\n<li>dai creditori sociali (secondo l\u2019orientamento nettamente maggioritario in dottrina e giurisprudenza);<\/li>\n<li>dai singoli soci e dai terzi qualora, a seguito del comportamento degli amministratori, abbiano subito un danno diretto;<\/li>\n<\/ul>\n<p style=\"text-align: justify;\">anche in questo caso, qualora la societ\u00e0 fallisca le azioni saranno esercitate dal curatore.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><img decoding=\"async\" loading=\"lazy\" class=\"aligncenter wp-image-7899\" src=\"https:\/\/www.albeeassociati.it\/wp-content\/uploads\/2016\/10\/foto-2-moratoria-GA.jpg\" alt=\"La responsabilit\u00e0 degli amministratori di societ\u00e0 e le azioni esperibili\" width=\"349\" height=\"255\" \/><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Tutte le azioni predette <strong>si prescrivono in cinque anni <\/strong>dalla cessazione della carica per quanto attiene all\u2019azione sociale e dal manifestarsi dell\u2019insufficienza del patrimonio per quanto riguarda l\u2019azione dei creditori sociali.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">La societ\u00e0 o la minoranza qualificata di soci che agiscono in giudizio dovranno allegare: i) la condotta inadempiente contraria all\u2019obbligo di diligenza o agli specifici doveri imposti dalla legge individuando con precisione i comportamenti tenuti dagli amministratori; ii) il danno che ne \u00e8 derivato ed iii) il nesso di causalit\u00e0 fra la condotta ed il danno.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Nel caso di azione promossa dai creditori sociali o dai soci e dai terzi che si assumano direttamente danneggiati dal comportamento degli amministratori dovr\u00e0 invece essere allegato anche il profilo di dolo o di colpa della condotta dannosa.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\n<p style=\"text-align: justify;\">Iscriviti alla <a href=\"https:\/\/www.albeeassociati.it\/newsletter\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">NEWSLETTER<\/a><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Con questo breve scritto si intende offrire qualche spunto agli amministratori ed ai soci di societ\u00e0 di capitali sulle responsabilit\u00e0 in cui gli amministratori incorrono nell\u2019esercizio delle loro funzioni e sulle azioni che possono essere promosse. 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