{"id":7964,"date":"2016-11-04T10:42:56","date_gmt":"2016-11-04T09:42:56","guid":{"rendered":"https:\/\/www.albeeassociati.it\/?p=7964"},"modified":"2024-11-12T09:45:09","modified_gmt":"2024-11-12T08:45:09","slug":"7964-2","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.albeeassociati.it\/en\/7964-2\/","title":{"rendered":"Non c\u2019\u00e8 violazione del principio di immutabilit\u00e0 della contestazione disciplinare se \u00e8 garantito il diritto di difesa"},"content":{"rendered":"<p style=\"text-align: justify;\">Questo, in sintesi, il principio affermato dalla Cassazione con la <strong>sentenza n. 22127 del 02\/11\/2016<\/strong>, che ha esaminato <strong>il caso di un lavoratore licenziato a seguito di assenza dal lavoro formalmente contestata con riferimento a soli due giorni e poi protrattasi per ulteriori altri.<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Nello specifico, <strong>il lavoratore non si \u00e8 presentato al lavoro lamentando di essere vittima di pressioni e maltrattamenti da parte del datore di lavoro<\/strong> e ha comunicato che il suo rientro in servizio era subordinato alla cessazione di tali vessazioni. <strong>Il datore di lavoro<\/strong> ha replicato respingendo ogni addebito,<strong> ha contestato formalmente l\u2019assenza ingiustificata di due giorni,<\/strong> concedendo al lavoratore termine per giustificarsi, intimandogli di riprendere immediatamente servizio. Il lavoratore ha, quindi, ribadito le ragioni della sua assenza pregressa e la sua volont\u00e0 di non riprendere l\u2019attivit\u00e0 fino a che non sarebbero cessati le asserite vessazioni. La procedura disciplinare si \u00e8 conclusa con il <strong>licenziamento motivato dall\u2019assenza ingiustificata protrattasi anche nei giorni successivi a quelli oggetto di contestazione<\/strong>.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Proprio il riferimento ad assenze dal lavoro non specificatamente contestate in sede disciplinare ha indotto il lavoratore a <strong>lamentare l\u2019illegittimit\u00e0 del licenziamento in quanto il fatto sanzionabile doveva ritenersi limitato ai due giorni di assenza<\/strong> contestati e non anche ai successivi, con la conseguenza che la valutazione di ulteriori fatti costituisce violazione del principio secondo cui <strong>la contestazione disciplinare<\/strong> <strong>deve essere connotata da<\/strong> <strong>specificit\u00e0, immediatezza e,<\/strong> per quanto qui maggiormente rileva,<strong> immutabilit\u00e0<\/strong>.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><img decoding=\"async\" loading=\"lazy\" class=\"aligncenter wp-image-7967\" src=\"https:\/\/www.albeeassociati.it\/wp-content\/uploads\/2016\/11\/Fotolia_86833018_S.jpg\" alt=\"Non c\u2019\u00e8 violazione del principio di immutabilit\u00e0 della contestazione disciplinare se \u00e8 garantito il diritto di difesa\" width=\"531\" height=\"354\" \/><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>La tesi difensiva del lavoratore \u00e8 stata per\u00f2 disattesa<\/strong> sulla base dei principi secondo cui<strong> l\u2019immutabilit\u00e0 della contestazione impone che non possano introdursi fatti nuovi o diversi da quelli inizialmente contestati,<\/strong> ma che ci\u00f2 non si verifica quando il fatto contestato resta invariato e mutano solo l\u2019apprezzamento e la valutazione che dello stesso fatto vengono dati ovvero quando i fatti contestati sono idonei a integrare un\u2019astratta previsione legale e il datore di lavoro alleghi poi circostanze confermative o ulteriori prove in relazione alle quali il lavoratore possa agevolmente controdedurre.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>A nulla \u00e8 valso anche il richiamo del lavoratore alla giurisprudenza<\/strong> che afferma l\u2019illegittimit\u00e0 delle cosiddette <strong>contestazioni <\/strong><strong>&#8220;in progress&#8221; o\u00a0&#8220;allusive&#8221;<\/strong> ovverosia quelle contestazioni che non specificando i fatti da cui deriva la responsabilit\u00e0 del dipendente, inibiscono l\u2019esercizio del diritto di difesa e rimettono, quindi, al giudice un compito che, lungi dal costituire esercizio istituzionale dei poteri di interpretazione della volont\u00e0 negoziale, <strong>si traduce in una inammissibile integrazione, o correzione della contestazione stessa.<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">In sostanza, la Suprema Corte nella sentenza n. 22127\/2016 afferma che <em>\u201cla <strong>violazione del principio di immutabilit\u00e0<\/strong> della contestazione <strong>non pu\u00f2 essere ravvisata in ogni ipotesi di divergenza tra i fatti posti a base della contestazione iniziale e quelli che sorreggono il provvedimento disciplinare<\/strong>, <strong>ma solo nel caso in cui tale divergenza comporti in concreto una violazione del diritto di difesa<\/strong> del lavoratore, per essere intervenuta una <strong>sostanziale immutazione del fatto addebitato che si realizza quando il quadro di riferimento sia talmente diverso da quello posto a fondamento della sanzione da menomare concretamente il diritto di difesa\u201d<\/strong>.<\/em><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Conclude la Cassazione precisando che il diritto di difesa non pu\u00f2 ritenersi vulnerato quando <strong>i fatti posti a base della contestazione e del successivo licenziamento sono ontologicamente identici<\/strong>.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\n<p style=\"text-align: justify;\">Iscriviti alla <a href=\"https:\/\/www.albeeassociati.it\/newsletter\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">Newsletter<\/a><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Questo, in sintesi, il principio affermato dalla Cassazione con la sentenza n. 22127 del 02\/11\/2016, che ha esaminato il caso di un lavoratore licenziato a seguito di assenza dal lavoro formalmente contestata con riferimento a soli due giorni e poi protrattasi per ulteriori altri. 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