{"id":7989,"date":"2016-11-10T14:48:18","date_gmt":"2016-11-10T13:48:18","guid":{"rendered":"https:\/\/www.albeeassociati.it\/?p=7989"},"modified":"2024-11-12T09:45:09","modified_gmt":"2024-11-12T08:45:09","slug":"la-c-d-direttiva-segreti-commerciali","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.albeeassociati.it\/en\/la-c-d-direttiva-segreti-commerciali\/","title":{"rendered":"La c.d. direttiva segreti commerciali"},"content":{"rendered":"<p style=\"text-align: justify;\">Lo scorso 8 giugno 2016 \u00e8 stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell\u2019Unione Europea <a href=\"http:\/\/eur-lex.europa.eu\/oj\/direct-access.html?locale=it\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\"><em>(GUUE)<\/em><\/a> la direttiva n. 2016\/943 <em><strong>sulla protezione del know-how riservato e delle informazioni commerciali riservate<\/strong> (segreti commerciali) <strong>contro l\u2019acquisizione, l\u2019utilizzo e la divulgazione illeciti<\/strong><\/em> <em>(la c.d. \u201cdirettiva segreti commerciali\u201d)<\/em> che <strong>obbliga gli Stati Membri,<\/strong> entro il 9 giugno 2018, <strong>ad adottare<\/strong> &#8211; a tutela delle imprese e degli enti di ricerca non commerciali &#8211; <strong>norme in materia di protezione dei segreti commerciali e delle informazioni riservate.<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>Per<\/strong> <strong>segreto commerciale<\/strong> &#8211; la definizione \u00e8 data all\u2019articolo 2 &#8211; <strong>si intendono quelle informazioni che soddisfano <u>tutti<\/u> i seguenti requisiti:<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><em>i)<strong> sono segrete<\/strong> nel senso che <strong>non sono,<\/strong> nel loro insieme o nella precisa configurazione e combinazione dei loro elementi, <strong>generalmente note o facilmente accessibili a persone<\/strong> che normalmente si occupano del tipo di informazioni in questione; <\/em><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><em>ii) <strong>hanno valore commerciale<\/strong> in quanto segrete; <\/em><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><em>iii) <strong>sono state sottoposte a misure ragionevoli,<\/strong> secondo le circostanze, da parte della persona al cui legittimo controllo sono soggette, a mantenerle segrete<\/em>.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Se da un lato \u00e8 importante sottolineare come la definizione \u00e8 la medesima data all\u2019articolo 39 comma 2 del <a href=\"https:\/\/www.wto.org\/french\/tratop_f\/trips_f\/trips_f.htm\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">ADPIC* <\/a>(<em>Accord sur les aspects des droits de propri\u00e9t\u00e9 intellectuelle qui touchent au commerce <\/em>del 1994), dall\u2019altro <strong>si deve necessariamente rilevare che la &#8220;<em>mancanza di conoscenza<\/em>&#8221; da parte di terzi non \u00e8 articolata in termini assolutamente rigidi:<\/strong> <strong>si considera segreto ci\u00f2 che non \u00e8 generalmente noto alle persone<\/strong> che normalmente si occupano di quel tipo di informazioni e neppure facilmente accessibile a queste. Cos\u00ec facendo la prova circa il carattere confidenziale e segreto dell\u2019informazione non si fa dipendere dall\u2019esistenza di mezzi di occultamento assolutamente infallibili &#8211; che trasformano le informazioni in una sorta di tesoro nascosto e impenetrabile &#8211; ma solo da quei mezzi ragionevolmente necessari per garantire che l&#8217;accesso alle informazioni non sia facile.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>Quanto al valore commerciale,<\/strong> invece, <strong>si \u00e8 inteso un valore economico che sia presente ma anche futuro<\/strong> <em>(ad esempio che l&#8217;informazione \u00e8 necessaria per il suo titolare al fine di mantenere l\u2019attuale posizione nel mercato o quella in un futuro prossimo).<\/em><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>Il c.d.<\/strong> <strong>titolare del segreto commerciale<\/strong> \u00e8 stato tradotto con la parola \u201c<em>detentore<\/em>\u201d, cio\u00e8 con \u201c<em>qualsiasi persona fisica o giuridica che controlla legittimamente un segreto commerciale<\/em>\u201d.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Facendo un\u2019analisi comparatistica, la traduzione adottata pone dei dubbi soprattutto se paragonata al <em>nomen<\/em> utilizzato nelle altre nazioni (\u201c<em>holder<\/em>\u201d inglese, \u201c<em>d\u00e9tenteur<\/em>\u201d francese, \u201c<em>Inhaber<\/em>\u201d tedesco e \u201c<em>possedor<\/em>\u201d spagnolo). <strong>Secondo il diritto italiano, infatti, la detenzione consiste nell&#8217;avere la disponibilit\u00e0 di una cosa quindi nell&#8217;avere la possibilit\u00e0 di utilizzarla tutte le volte che lo si desideri<\/strong> con la consapevolezza, per\u00f2, che essa appartiene ad altri ai quali comunque si deve render conto.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Anche leggendo i Considerando della Direttiva (in particolare il n. 2, 3 e 4) si capisce l\u2019imprecisione del termine poich\u00e9 la direttiva \u00e8 rivolta non a qualsiasi soggetto che \u201cdetiene\u201d le informazioni considerate segreto commerciale ma a chi ne \u00e8 effettivamente il \u201ctitolare\u201d o il \u201ccreatore\u201d.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>Pare quindi preferibile, secondo il diritto italiano, considerare il detentore come il \u201cproprietario\u201d delle informazioni considerate segreto commerciale.<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><img decoding=\"async\" loading=\"lazy\" class=\"aligncenter size-full wp-image-7990\" src=\"https:\/\/www.albeeassociati.it\/wp-content\/uploads\/2016\/11\/Fotolia_100196813_XS.jpg\" alt=\"La c.d. direttiva segreti commerciali\" width=\"424\" height=\"283\" \/><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">L\u2019<strong>autore della violazione \u00e8 stato individuato in \u201c<em>qualsiasi persona fisica o giuridica che ha illecitamente acquisito, utilizzato o divulgato un segreto commerciale<\/em>\u201d.<\/strong> All\u2019articolo 3 \u00e8 previsto quando l\u2019acquisizione, l\u2019utilizzo e la divulgazione dei segreti commerciali sono considerati <u>leciti<\/u> mentre al successivo articolo 4 quando sono considerati <u>illeciti<\/u> (<em>si rimanda alla lettura dei due articoli per quanto attiene ai requisiti<\/em>). <strong>Il Capo II della direttiva,<\/strong> su questo punto, <strong>si chiude con una serie di <u>eccezioni<\/u> <\/strong>quali, ad esempio, se la presunta acquisizione, il presunto utilizzo o la presunta divulgazione del segreto commerciale siano avvenuti nell\u2019esercizio del diritto di libert\u00e0 di espressione e d\u2019informazione oppure per rivelare una condotta scorretta, irregolare o un\u2019attivit\u00e0 illecita, a condizione, per\u00f2, che il soggetto abbia agito per proteggere l\u2019interesse pubblico generale:<strong> \u00e8 stata data cos\u00ec rilevanza ai c.d. <em>whistleblowers<\/em>,\u00a0quindi a quei soggetti che divulgano un\u2019informazione &#8211; confidenziale in questo caso &#8211; al fine di denunciare una situazione illegale o irregolare.<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Quanto alla portata delle eccezioni parrebbe che le stesse debbano essere intese come ampie: in caso contrario, infatti, la dimensione ed il valore dei segreti commerciali sarebbero superiori a quelli della libert\u00e0 di informazione e di espressione, diritti, questi, che devono essere sempre prevalenti nella societ\u00e0 <em>(sempre in un\u2019ottica comparatistica si veda Sentenza della Corte Europea dei Diritti dell\u2019Uomo [CEDU], caso Fuentes Bobo contro Spagna, sentenza\u00a0del 29 febbraio 2000, ricorso n\u00b0\u00a039293\/98).<\/em><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Il Capo III della Direttiva \u00e8 dedicato alle \u201c<strong><em>Misure, procedure e strumenti di tutela<\/em><\/strong>\u201d, che si dividono in \u201c<em>Misure provvisorie e cautelari<\/em>\u201d ed in \u201c<em>Misure adottate a seguito di decisione sul merito della controversia<\/em>\u201d. <strong>Le misure dovranno essere giuste, eque, efficaci, dissuasive e tali da non comportare tempi irragionevoli o ritardi ingiustificati: <\/strong>dovranno quindi corrispondere ad un esercizio pratico del diritto volto ad una tutela giurisdizionale effettiva, cosi che il richiedente riceve delle risposte dall\u2019ordinamento giuridico precise e necessarie per evitare che l\u2019altra parte benefici indebitamente dalla \u201cscoperta\u201d.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>La Direttiva quindi \u00e8 orientata ad una soluzione giudiziale della controversia<\/strong> (all\u2019articolo 9 si utilizza il termine \u201c<em>procedimenti giudiziari<\/em>\u201d, agli articoli 10 e 11 \u201c<em>autorit\u00e0 giudiziarie<\/em>\u201d mentre all\u2019articolo 15 \u201c<em>pubblicazioni delle decisioni giudiziarie<\/em>\u201d)<strong> e pare che sia stato escluso a priori la possibilit\u00e0 di adottare una ADR.<\/strong> All\u2019interno del giudizio la Direttiva disciplina anche il numero (limitato) di persone che possono accedere ai documenti che contengono segreti commerciali, fermo restando, ovviamente, il diritto ad un giusto processo.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Il termine di prescrizione per l&#8217;esercizio del diritto non \u00e8 stato definito, se non nel limite, lasciando cos\u00ec spazio agli Stati Membri: <strong>la Direttiva si preoccupa solo di stabilire che questo non deve essere superiore a sei anni.<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>Da ultimo, all\u2019articolo 14 \u00e8 previsto il<\/strong> <strong>risarcimento del danno<\/strong> (\u201c<em>gli Stati membri assicurano che le competenti autorit\u00e0 giudiziarie, a richiesta della parte lesa, ordinino all&#8217;autore della violazione che era o avrebbe dovuto essere a conoscenza del carattere illecito dell&#8217;acquisizione, dell&#8217;utilizzo o della divulgazione del segreto commerciale, di provvedere in favore del detentore del segreto commerciale al risarcimento dei danni in misura adeguata al pregiudizio effettivo subito a seguito dell&#8217;acquisizione, dell&#8217;utilizzo o della divulgazione illeciti del segreto commerciale<\/em>\u201d). <strong>Per determinare l\u2019importo del risarcimento le autorit\u00e0 giudiziarie dovranno tenere in considerazione tutti i fattori rilevanti nel caso concreto come i pregiudizi economici, il lucro cessante, l\u2019arricchimento ottenuto dall&#8217;autore della violazione ma anche il danno morale arrecato al titolare del segreto commerciale.<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">In conclusione, <strong>la Direttiva costituisce,<\/strong> da un lato, <strong>una strumento con il quale preservare e garantire il carattere segreto di determinate informazioni<\/strong> che per il loro valore commerciale devono necessariamente essere tutelate <strong>e, dall\u2019altro, un mezzo per armonizzare le discipline nazionali ad oggi troppo differenti.<\/strong> Per l\u2019Italia la Direttiva dovr\u00e0 essere recepita tenendo in considerazione la tutela delle informazioni segrete gi\u00e0 prevista nel Codice della Propriet\u00e0 Industriale agli articoli 98 e 99.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">* <em>Accordo sugli aspetti commerciali dei diritti di propriet\u00e0 intellettuale<\/em>, spesso noto con l&#8217;acronimo inglese TRIPS, \u00e8 un trattato internazionale promosso dall&#8217;Organizzazione Mondiale del Commercio, meglio conosciuta come WTO, al fine di fissare lo standard per la tutela della propriet\u00e0 intellettuale.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Lo scorso 8 giugno 2016 \u00e8 stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell\u2019Unione Europea (GUUE) la direttiva n. 2016\/943 sulla protezione del know-how riservato e delle informazioni commerciali riservate (segreti commerciali) contro l\u2019acquisizione, l\u2019utilizzo e la divulgazione illeciti (la c.d. \u201cdirettiva segreti commerciali\u201d) che 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