{"id":8142,"date":"2017-01-20T14:43:31","date_gmt":"2017-01-20T13:43:31","guid":{"rendered":"https:\/\/www.albeeassociati.it\/?p=8142"},"modified":"2024-11-12T09:45:07","modified_gmt":"2024-11-12T08:45:07","slug":"dichiarazione-fallimento-omologa-assenza-risoluzione-concordato","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.albeeassociati.it\/en\/dichiarazione-fallimento-omologa-assenza-risoluzione-concordato\/","title":{"rendered":"Dichiarazione di fallimento dopo l&#8217;omologa in assenza di risoluzione del concordato"},"content":{"rendered":"<p style=\"text-align: justify;\">Il Tribunale di Torino, con la sentenza del 26.07.2016, ha ritenuto che, <strong>dopo l\u2019omologa del concordato preventivo,<\/strong> pu\u00f2 essere dichiarato <strong>il fallimento dell\u2019imprenditore<\/strong> anche in assenza di risoluzione o di annullamento del concordato, qualora risulti che <strong>l\u2019accordo con i creditori<\/strong> non abbia risolto la situazione di insolvenza ovvero che la stessa sia sopraggiunta nella fase di esecuzione del concordato.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Nel caso di specie, il Pubblico Ministero, con ricorso ex art. 7 L.F., ha agito per sentire dichiarare il fallimento della societ\u00e0 il cui <a href=\"https:\/\/it.wikipedia.org\/wiki\/Concordato_preventivo\"><strong>concordato preventivo<\/strong><\/a> era stato omologato.<\/p>\n<p><img decoding=\"async\" loading=\"lazy\" class=\"wp-image-8143\" src=\"https:\/\/www.albeeassociati.it\/wp-content\/uploads\/2017\/01\/Fotolia_85106757_S.jpg\" alt=\"\" width=\"480\" height=\"320\" \/><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Il Pubblico Ministero, sulla base della segnalazione del Commissario Giudiziale e del Liquidatore Giudiziale, ha evidenziato la sussistenza di <em>\u201cuna situazione di pressoch\u00e9 totale paralisi della liquidazione\u201d <\/em>derivante dall\u2019impossibilit\u00e0 <em>\u201cdi cedere l\u2019immobile inserito nel piano, di riscuotere i crediti indicati, di escutere la fideiussione prestata, con conseguente impossibilit\u00e0, pressoch\u00e9 totale, di acquisire l\u2019attivo destinato al soddisfacimento dei creditori, secondo le previsioni contenute nel concordato omologato\u201d.<\/em><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Si \u00e8 costituita in giudizio la societ\u00e0 eccependo l\u2019inammissibilit\u00e0 dell\u2019istanza di fallimento in quanto formulata nei confronti <em>\u201cdi un\u2019impresa che ha gi\u00e0 ottenuto <strong>l\u2019omologazione di un concordato preventivo<\/strong> sulla scorta della medesima insolvenza superata dalla procedura minore, senza procedere alla preventiva risoluzione della stessa e senza neppure attendere il decorso del termine del piano e della proposta, con conseguente oggettiva impossibilit\u00e0 di predicare l\u2019inadempimento della debitrice e \u2013 a fortiori \u2013 la sua ipotetica gravit\u00e0\u201d.<\/em><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Preliminarmente, il Tribunale ha esaminato la questione della legittimazione ad agire del Pubblico Ministero ritenendola conforme ai principi enunciati dalla Suprema Corte nella sentenza a Sezioni Unite del 18.04.2013, n. 9409.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">In merito, invece, all\u2019eccezione di <strong>inammissibilit\u00e0 dell\u2019istanza di fallimento<\/strong>, il Tribunale ha ritenuto che l\u2019assenza della preventiva dichiarazione di risoluzione del concordato omologato non osta alla <strong>dichiarazione di fallimento<\/strong>, ove ne sussistono i presupposti oggettivi e soggettivi.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">In particolare, il Tribunale \u00e8 giunto a tale conclusione nel rispetto dei principi affermati dalla Corte Costituzionale nella pronuncia n. 106 del 07.04.2004. In tale sentenza, la Corte ha affrontato la questione, dichiarandola infondata, dell\u2019incostituzionalit\u00e0 degli artt. 137, 184 e 186 L.F. in relazione agli artt. 3, 24 e 41 della Costituzione osservando che la tesi prospettata dal Giudice rimettente, secondo la quale l\u2019assenza della risoluzione del concordato impedirebbe una dichiarazione di fallimento, <strong><em>\u201c\u00e8 frutto di una interpretazione che privilegia un \u2013 rispettabile ma opinabile \u2013 profilo sistematico\u201d<\/em>, ma non risulta <\/strong><em><strong>\u201cimposta dalla legge (e, tanto meno, dal diritto vivente)\u201d<\/strong>. <\/em>Ha quindi concluso la Corte che il Giudice rimettente \u2013 investito della questione della legittimit\u00e0 della dichiarazione di fallimento \u2013 <em>\u201cben potrebbe, e dovrebbe, adottare una interpretazione conforme alla Costituzione in luogo di quella \u201csistematica\u201d che egli ritiene confliggente con le evocate norme costituzionali\u201d<\/em>, verificando in concreto se l\u2019inadempimento dei crediti anteriori alla proposta concordataria era tale da potersi definire come insolvenza ai sensi dell\u2019art. 5 L.F..<\/p>\n<p><img decoding=\"async\" loading=\"lazy\" class=\"wp-image-8144\" src=\"https:\/\/www.albeeassociati.it\/wp-content\/uploads\/2017\/01\/news-cv.jpg\" alt=\"\" width=\"515\" height=\"285\" \/><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Il Tribunale ha poi richiamato alcune recenti pronunce rese da altri giudici di merito (Tribunale di Venezia con sentenza del 29.10.2015 e Tribunale di Napoli con sentenza del 29.04.2016) i quali hanno affermato la possibilit\u00e0 giuridica, in assenza di un divieto fissato da una precisa disposizione, di <strong>dichiarare il fallimento dopo l\u2019omologa del concordato,<\/strong> <strong>anche in assenza di risoluzione o di annullamento<\/strong>, nel caso in cui risulti, tramite valutazione <em>ex post<\/em> ed in concreto svolta dal Tribunale in sede di giudizio prefallimentare, anche in eventuale antitesi rispetto al giudizio <em>ex ante<\/em> ed in astratto compiuto in sede concordataria sulla fattibilit\u00e0 economica del piano, che l\u2019accordo non abbia risolto la situazione di insolvenza ovvero che la stessa sia sopraggiunta nella fase di esecuzione del concordato.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>Nel caso in esame,<\/strong> a giudizio del Tribunale, la sopravvenuta impossibilit\u00e0 di pagare integralmente la prededuzione e di soddisfare i creditori privilegiati non ipotecari <strong>ha reso definitivamente ineseguibile il piano concordatario<\/strong> e, conseguentemente, insolvente la societ\u00e0 convenuta a fronte delle obbligazioni assunte nei confronti dei creditori proprio a seguito del concordato proposto e omologato.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Il Tribunale ha, quindi, dichiarato il <strong>fallimento della societ\u00e0<\/strong> per sopraggiunta insolvenza verificatasi nella fase di esecuzione del piano concordatario a nulla rilevando che il concordato non fosse stato preventivamente risolto per inadempimento.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\n<p style=\"text-align: justify;\">Iscriviti alla <a href=\"https:\/\/www.albeeassociati.it\/newsletter\/\">Newsletter<\/a><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Il Tribunale di Torino, con la sentenza del 26.07.2016, ha ritenuto che, dopo l\u2019omologa del concordato preventivo, pu\u00f2 essere dichiarato il fallimento dell\u2019imprenditore anche in assenza di risoluzione o di annullamento del concordato, qualora risulti che l\u2019accordo con i creditori non abbia risolto la situazione di insolvenza ovvero che la stessa sia sopraggiunta nella fase 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