{"id":8201,"date":"2017-02-17T10:13:25","date_gmt":"2017-02-17T09:13:25","guid":{"rendered":"https:\/\/www.albeeassociati.it\/?p=8201"},"modified":"2024-11-12T09:45:06","modified_gmt":"2024-11-12T08:45:06","slug":"referendum-abrogativo-oltre-ai-voucher-ce-piu","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.albeeassociati.it\/en\/referendum-abrogativo-oltre-ai-voucher-ce-piu\/","title":{"rendered":"Referendum abrogativo: oltre ai voucher c\u2019\u00e8 di pi\u00f9"},"content":{"rendered":"<p style=\"text-align: justify;\">Dei quesiti referendari proposti dalla CGIL la Consulta ha ritenuto ammissibile \u2013 oltre a quello sui <strong><em>famigerati<\/em> voucher<\/strong> &#8211; quello riguardante l\u2019art. 29, comma 2 del Decreto Legislativo 276\/2003, che si occupa dei <strong>lavoratori coinvolti negli appalti e della loro tutela nel caso in cui il datore di lavoro \u2013 appaltatore<\/strong> (o subappaltatore) <strong>non paghi stipendi e TFR e non versi i contributi all\u2019INPS ed i premi all\u2019INAIL<\/strong>.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">La materia non \u00e8 semplice, anche perch\u00e9 nel tempo la norma di legge \u00e8 stata variamente modificata.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Questa la formulazione originaria, risalente al 2003, del comma 2 dell\u2019art. 29: <em>\u201cIn caso di appalto di servizi <strong>il committente<\/strong> imprenditore o datore di lavoro <strong>\u00e8 obbligato<\/strong> in solido con l\u2019appaltatore, entro il limite di un anno dalla cessazione dell\u2019appalto, <strong>a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi e i contributi previdenziali dovuti<\/strong>\u201d.<\/em><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">La norma era apparentemente chiara: sul presupposto che l\u2019impresa committente \u00e8 normalmente pi\u00f9 \u2018solida\u2019 dell\u2019appaltatrice, la legge aveva inteso tutelare i dipendenti della seconda che avevano operato nell\u2019ambito dell\u2019appalto per il caso di <strong>mancato pagamento dello stipendio e di omesso versamento dei contributi<\/strong>.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Tuttavia, \u00e8 stato valutato che, come formulata, non consentisse una tutela piena, lasciando spazio tra l\u2019altro a numerosi dubbi interpretativi.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Cos\u00ec, il comma 2 dell\u2019art. 29 \u00e8 stato varie volte modificato: nel 2004, 2007, 2012 due volte, 2013 e 2014.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><img decoding=\"async\" loading=\"lazy\" class=\"aligncenter wp-image-8203\" src=\"https:\/\/www.albeeassociati.it\/wp-content\/uploads\/2017\/02\/marchio-news-cv.jpg\" alt=\"\" width=\"400\" height=\"240\" \/><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>La disposizione in vigore \u00e8 la seguente:<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><em>\u201cSalvo diversa disposizione dei contratti collettivi nazionali sottoscritti da associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente pi\u00f9 rappresentative del settore che possono individuare metodi e procedure di controllo e di verifica della regolarit\u00e0 complessiva degli appalti, in caso di appalto di opere o di servizi, il committente imprenditore o datore di lavoro \u00e8 obbligato in solido con l&#8217;appaltatore, nonch\u00e8 con ciascuno degli eventuali subappaltatori entro il limite di <strong>due anni dalla cessazione dell&#8217;appalto<\/strong>, a corrispondere ai lavoratori i <strong>trattamenti retributivi<\/strong>, comprese le <strong>quote di trattamento di fine rapporto<\/strong>, nonch\u00e8 i <strong>contributi previdenziali<\/strong> e i <strong>premi assicurativi<\/strong> dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto, restando escluso qualsiasi obbligo per le sanzioni civili di cui risponde solo il responsabile dell&#8217;inadempimento. Il committente imprenditore o datore di lavoro \u00e8 convenuto in giudizio per il pagamento unitamente all&#8217;appaltatore e con gli eventuali ulteriori subappaltatori. <strong>Il committente imprenditore o datore di lavoro pu\u00f2 eccepire, nella prima difesa, il beneficio della preventiva escussione del patrimonio dell&#8217;appaltatore medesimo e degli eventuali subappaltatori. In tal caso il giudice accerta la responsabilit\u00e0 solidale di tutti gli obbligati, ma l&#8217;azione esecutiva pu\u00f2 essere intentata nei confronti del committente imprenditore o datore di lavoro solo dopo l&#8217;infruttuosa escussione del patrimonio dell&#8217;appaltatore e degli eventuali subappaltatori.<\/strong> Il committente che ha eseguito il pagamento \u00e8 tenuto, ove previsto, ad assolvere gli <strong>obblighi del sostituto d&#8217;imposta<\/strong> ai sensi delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e pu\u00f2 esercitare l&#8217;<strong>azione di regresso<\/strong> nei confronti del coobbligato secondo le regole generali\u201d.<\/em><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Indubbiamente di formulazione pi\u00f9 complessa,<strong> la norma contiene disposizioni che hanno ampliato la tutela dei lavoratori<\/strong>, ma anche che impongono specifici adempimenti anche procedurali a carico di tutti i soggetti coinvolti.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Cos\u00ec, da un lato, la responsabilit\u00e0 del committente \u00e8 estesa non solo a retribuzioni e contributi previdenziali, ma anche alle quote di <strong>TFR maturate<\/strong> nel corso dell\u2019appalto ed ai <strong>premi da versare all\u2019INAIL<\/strong>.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Ancora, il termine di decadenza dell\u2019azione del lavoratore nei confronti dell\u2019impresa committente \u00e8 stato definitivamente fissato in <strong>due anni<\/strong> dalla cessazione dell\u2019appalto.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">D\u2019altro lato, \u00e8 fissato l\u2019obbligo per il lavoratore di chiamare in causa non solo il proprio datore di lavoro \u2013 appaltatore, ma anche l\u2019impresa committente ed \u00e8 stato introdotto (dal 2012) il cosiddetto <strong>beneficio della preventiva escussione del patrimonio dell\u2019appaltatore<\/strong>.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>Cosa comporta tale <em>beneficio<\/em>?<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Abbiamo visto che il lavoratore deve agire in giudizio per l\u2019accertamento del proprio credito sia verso il datore di lavoro &#8211; appaltatore sia verso l\u2019impresa committente. Tuttavia, la committente pu\u00f2 ottenere che in prima istanza il credito sia pagato dall\u2019appaltatore e che, solo in caso di insolvenza di questo, sia essa stessa tenuta a pagare.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>E\u2019 proprio sul beneficio della preventiva escussione del patrimonio dell\u2019appaltatore che siamo chiamati a votare<\/strong>.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Se all\u2019esito del referendum la disposizione sia abrogata,<strong> il lavoratore potr\u00e0<\/strong> (come in passato poteva) <strong>rivolgersi indifferentemente al proprio datore di lavoro<\/strong> &#8211; appaltatore o all\u2019impresa committente per avere pagati i trattamenti retributivi e le quote di TFR maturate nel corso dell\u2019appalto.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">A prescindere dalle valutazioni di merito che ciascuno far\u00e0, \u00e8 interessante rilevare che, qualsiasi sia l\u2019esito del referendum, il panorama giuridico non presenter\u00e0 maggiore semplicit\u00e0.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Non dimentichiamo che il codice civile prevede <strong>il diritto dei lavoratori di agire direttamente nei confronti del committente<\/strong> <strong>per le retribuzioni impagate<\/strong> nei limiti del debito residuo del committente verso l\u2019appaltatore per lo specifico appalto.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">D\u2019altro canto, l\u2019orientamento legislativo comunitario \u00e8 nel senso di rendere escludibile per l\u2019impresa committente la responsabilit\u00e0 solidale in forza di comportamenti di <strong><em>due diligence<\/em><\/strong>, adottando cio\u00e8 comportamenti diligenti.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Comunque la si veda, la committente \u00e8 sin da ora chiamata a svolgere verifiche approfondite sull\u2019impresa alla quale intenda assegnare un appalto e ad esercitare un controllo continuo nel corso del contratto del corretto adempimento da parte dell\u2019appaltatrice degli obblighi verso i dipendenti e gli enti previdenziali e assistenziali.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\n<p style=\"text-align: justify;\">Iscriviti alla <a href=\"https:\/\/www.albeeassociati.it\/newsletter\/\">Newsletter<\/a><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Dei quesiti referendari proposti dalla CGIL la Consulta ha ritenuto ammissibile \u2013 oltre a quello sui famigerati voucher &#8211; quello riguardante l\u2019art. 29, comma 2 del Decreto Legislativo 276\/2003, che si occupa dei lavoratori coinvolti negli appalti e della loro tutela nel caso in cui il datore di lavoro \u2013 appaltatore (o subappaltatore) non paghi [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":11340,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":[],"categories":[11],"tags":[],"acf":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.albeeassociati.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/8201"}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.albeeassociati.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.albeeassociati.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.albeeassociati.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.albeeassociati.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=8201"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/www.albeeassociati.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/8201\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":19619,"href":"https:\/\/www.albeeassociati.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/8201\/revisions\/19619"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.albeeassociati.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/media\/11340"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.albeeassociati.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=8201"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.albeeassociati.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=8201"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.albeeassociati.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=8201"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}