{"id":8244,"date":"2017-03-17T11:12:02","date_gmt":"2017-03-17T10:12:02","guid":{"rendered":"https:\/\/www.albeeassociati.it\/?p=8244"},"modified":"2024-11-12T09:45:06","modified_gmt":"2024-11-12T08:45:06","slug":"responsabilita-dei-sindaci-le-dimissioni-del-collegio-bastano-ad-evitarla","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.albeeassociati.it\/en\/responsabilita-dei-sindaci-le-dimissioni-del-collegio-bastano-ad-evitarla\/","title":{"rendered":"Responsabilit\u00e0 dei sindaci: le dimissioni del collegio bastano ad evitarla?"},"content":{"rendered":"<p style=\"text-align: justify;\"><strong>La Sezione Specializzata in materia di impresa<\/strong> del Tribunale di Milano risponde, <strong>senz\u2019altro, di no.<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Ma andiamo con ordine. Ai sensi dell\u2019art. 2407 c.c., <strong>i sindaci sono solidalmente responsabili con gli amministratori per i fatti o le omissioni di questi ultimi quando il danno non si sarebbe prodotto se essi avessero vigilato in conformit\u00e0 degli obblighi previsti dalla loro carica.<\/strong> Tali obblighi sono individuati, dall\u2019art. 2403 c.c., nel dovere di vigilanza sull\u2019osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto principi di corretta amministrazione ed, in particolare, sull\u2019adeguatezza dell\u2019assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla societ\u00e0 e sul suo funzionamento.<\/p>\n<p><img decoding=\"async\" loading=\"lazy\" class=\"aligncenter wp-image-8245\" src=\"https:\/\/www.albeeassociati.it\/wp-content\/uploads\/2017\/03\/Fotolia_79965256_XS.jpg\" alt=\"\" width=\"524\" height=\"221\" \/><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Ebbene, con una pronuncia resa lo scorso 22 dicembre, il Tribunale di Milano, Sezione Specializzata <strong>in materia di Impresa<\/strong>, ha espressamente statuito che \u201d<strong><em>i sindaci sono <\/em><em>responsabili<\/em><\/strong><em> ai sensi dell\u2019art. 2407 co. 2 c.c. <strong>qualora, pur essendo consapevoli dello stato di grave tensione finanziaria della societ\u00e0,<\/strong> di alcune irregolarit\u00e0 gestionali e contabili imputabili all\u2019organo amministrativo e della totale mancanza di collaborazione del medesimo, <\/em><strong><em>si limitino a convocare l\u2019assemblea sociale ex art. 2406 co. 2 c.c. con contestuale comunicazione delle proprie dimissioni<\/em><\/strong><em><strong>.<\/strong> <strong>Il titolo di responsabilit\u00e0 consiste<\/strong>, in tal caso, <strong>nell\u2019omessa adozione di reazioni endosocietarie ovvero anche extra-societarie,<\/strong> ulteriori rispetto alla comunicazione delle dimissioni e funzionali al corretto adempimento al dovere di vigilanza\u201d. <\/em><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>Nel caso in esame, il Collegio Sindacale di una societ\u00e0 successivamente fallita,<\/strong> dopo reiterati rilievi e diffide all\u2019organo amministrativo rimaste prive di riscontro,<strong> si era dimesso in blocco deliberando di convocare,<\/strong> ai sensi dell\u2019art. 2406, secondo comma, c.c.,<strong> l\u2019Assemblea dei Soci<\/strong> al fine di esaminare la situazione economico-finanziaria della societ\u00e0 e l\u2019adozione di opportuni provvedimenti.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>Ebbene il Tribunale ad\u00ecto, pur preso atto che:<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">i) nei verbali delle verifiche e delle adunanze del <strong>Collegio Sindacale<\/strong> quest\u2019ultimo <strong>aveva manifestato agli Amministratori un progressivo allarme<\/strong> e richiami sempre pi\u00f9 pressanti;<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">ii) l\u2019organo amministrativo non aveva dato alcun riscontro alle richieste di informazioni dei <strong>Sindaci<\/strong>, non aveva accettato di incontrarli e non aveva convocato il <strong>Consiglio di Amministrazione<\/strong>;<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">iii) i <strong>Sindaci<\/strong> avevano diffidato il <strong>Consiglio di Amministrazione<\/strong> all\u2019immediata convocazione dell\u2019<strong>Assemblea dei Soci<\/strong>;<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">ha ritenuto che la condotta del <strong>Collegio Sindcale<\/strong>, di inviare la convocazione dell\u2019<strong>Assemblea<\/strong> ex art. 2406, secondo comma, c.c. e dimettersi , lungi dall\u2019esimerli da responsabilit\u00e0, l\u2019ha aggravata.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Secondo i giudicanti infatti, \u201c<em><strong>i sindaci,<\/strong> cos\u00ec facendo, invece di denunciare i fatti al Tribunale perch\u00e9 nominasse un amministratore giudiziario che avrebbe potuto porre in liquidazione la societ\u00e0 o chiederne l\u2019ammissione ad una procedura concorsuale, <strong>abbandonarono la societ\u00e0 al suo destino,<\/strong> cosentendole di operare dopo la perdita del capitale sociale e la manifestazione dell\u2019insolvenza, con conseguente aggravamento del dissesto\u201d. <\/em><\/p>\n<p><img decoding=\"async\" loading=\"lazy\" class=\"aligncenter size-full wp-image-8246\" src=\"https:\/\/www.albeeassociati.it\/wp-content\/uploads\/2017\/03\/rticolo-6-foto-2.jpg\" alt=\"\" width=\"424\" height=\"283\" \/><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">La sentenza, ricordando il consolidato orientamento della Corte di Cassazione per cui anche la mancata attivazione della denuncia prevista dall\u2019art. 2409 c.c., in concreto, pu\u00f2\u00a0essere valutata<em> \u201c<strong>alla stregua di un\u2019omissione di diligente cautela dovuta dai sindaci e integrare una violazione del dovere di vigilanza loro imposto dall\u2019art. 2407 co. 2 c.c.<\/strong>\u201d,<\/em> ha precisato che ci\u00f2 si verifica quando sia possibile accertare <strong>il nesso causale fra l\u2019omissione del controllo dovuto e le conseguenze dannose che ne siano derivate,<\/strong> verificando se un diverso e pi\u00f9 diligente comportamento dei sindaci nell\u2019esercizio dei loro compiti sarebbe stato idoneo ad evitare le conseguenze degli illeciti compiuti dagli amministratori.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Nel caso di specie la risposta \u00e8 stata positiva posto che, dai verbali delle sedute del <strong>Collegio Sindacale<\/strong>, era emerso che quest\u2019ultimo era consapevole dell\u2019interruzione del pagamento delle imposte e dei contributi previdenziali, del sopravvenire di ingiunzioni di pagamento dei fornitori e di controversie con i dipendenti per la mancata corresponsione degli stipendi e, finanche, dell\u2019avvenuto sfratto per morosit\u00e0 dalla sede.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Ebbene, in una situazione siffatta, la diligenza che, secondo il Tribunale adito, era concretamente esigibile da \u201c<strong><em>soggetti di specifica preparazione e funzione professionale<\/em><\/strong>\u201d, avrebbe richiesto di attivare il controllo giudiziario di cui all\u2019art. 2409 c.c..<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">In ultimo, <strong>la sentenza si \u00e8 espressa sull\u2019individuazione e la quantificazione del danno imputabile ai Sindaci<\/strong>, identificandolo nelle passivit\u00e0 accumulatesi dalla data delle dimissioni al fallimento poich\u00e9, secondo il Tribunale, tali passivit\u00e0 non sarebbero aumentate se i<strong> Sindaci<\/strong> avessero dato corso alla denuncia ai sensi dell\u2019art. 2409 c.c. e, in seguito ad essa, l\u2019attivit\u00e0 di impresa fosse cessata.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Iscriviti alla <a href=\"https:\/\/www.albeeassociati.it\/newsletter\/\">Newsletter<\/a><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>La Sezione Specializzata in materia di impresa del Tribunale di Milano risponde, senz\u2019altro, di no. 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