{"id":8252,"date":"2017-03-21T16:36:02","date_gmt":"2017-03-21T15:36:02","guid":{"rendered":"https:\/\/www.albeeassociati.it\/?p=8252"},"modified":"2024-11-12T09:45:05","modified_gmt":"2024-11-12T08:45:05","slug":"volto-della-responsabilita-civile-sanitaria","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.albeeassociati.it\/en\/volto-della-responsabilita-civile-sanitaria\/","title":{"rendered":"Il nuovo volto della responsabilit\u00e0 civile sanitaria"},"content":{"rendered":"<p style=\"text-align: justify;\">Lo scorso 17 marzo \u00e8 stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la Legge 8 marzo 2017 n. 24, recante &#8220;<strong><em>Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonch\u00e9 in materia di responsabilit\u00e0 professionale degli esercenti le professioni sanitarie<\/em><\/strong>&#8220;, approvata dal Parlamento il 28 febbraio.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">La legge entrer\u00e0 in vigore il prossimo 1\u00b0 aprile, anche se ci vorranno ancora alcuni mesi affinch\u00e9 questa possa spiegare appieno i suoi effetti, considerati i diversi rinvii a decreti attuativi (ad esempio, per i requisiti minimi delle polizze assicurative e per l&#8217;istituzione dell&#8217;Osservatorio nazionale delle buone pratiche sulla sicurezza in sanit\u00e0).<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Tra gli obiettivi del legislatore certamente vi \u00e8 quello di <strong>ridurre il contenzioso in materia di responsabilit\u00e0 medica<\/strong> (e quindi anch<strong>e il fenomeno della c.d. medicina difensiva), introducendo al tempo stesso un pi\u00f9 efficace sistema risarcitorio in favore del paziente.<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><img decoding=\"async\" loading=\"lazy\" class=\"aligncenter size-full wp-image-8253\" src=\"https:\/\/www.albeeassociati.it\/wp-content\/uploads\/2017\/03\/foto-2-monica.jpg\" alt=\"\" width=\"424\" height=\"283\" \/><\/p>\n<ul>\n<li style=\"text-align: justify;\"><strong>Responsabilit\u00e0 civile della struttura e dell&#8217;esercente la professione sanitaria.<\/strong><\/li>\n<\/ul>\n<p style=\"text-align: justify;\">In ambito civilistico <strong>la responsabilit\u00e0 medica cambia i propri connotati<\/strong>, con una vera e propria inversione di rotta rispetto all&#8217;orientamento giurisprudenziale consolidatosi nel tempo.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Viene, in particolare, superato il regime di responsabilit\u00e0 contrattuale c.d. <strong>da contatto sociale del medico ospedaliero<\/strong> (in assenza cio\u00e8 di un contratto con il paziente), posto che l&#8217;art. 7 della nuova legge inserisce tale responsabilit\u00e0 nell&#8217;alveo di quella extra-contrattuale.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>Precisamente la norma introduce un c.d. \u201c<em>doppio binario\u201d <\/em>di responsabilit\u00e0:<\/strong><\/p>\n<ul style=\"text-align: justify;\">\n<li>da un lato, quella <em>contrattuale <\/em><em>ex<\/em><em> 1218 c.c. <\/em>delle <strong>strutture sanitarie e sociosanitarie<\/strong> (pubbliche e private);<\/li>\n<li>dall&#8217;altro, quella <em>extra-contrattuale <\/em><em>ex<\/em><em> 2043 c.c. <\/em>per l\u2019esercente la professione sanitaria che svolge la propria attivit\u00e0 nell\u2019ambito di una struttura (<strong>pubblica o privata o in rapporto convenzionale con il Servizio sanitario nazionale<\/strong>).<\/li>\n<\/ul>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>Tale qualificazione determina diverse conseguenze e in particolare:<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">a) sull&#8217;onere probatorio in caso di inadempimento, <strong>poich\u00e9 nel primo caso al paziente\/danneggiato baster\u00e0 provare il titolo ed allegare l&#8217;inadempimento<\/strong> (restando invece al debitore\/medico inadempiente dimostrare che l&#8217;inadempimento, o il ritardo, \u00e8 stato determinato dall\u2019impossibilit\u00e0 della prestazione derivante da causa a lui non imputabile); <strong>mentre nel secondo caso l&#8217;onere del paziente\/danneggiato abbraccer\u00e0 tutti gli elementi caratterizzanti la pretesa azionata<\/strong> (condotta\/evento, nesso di causa, danno e colpa);<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">b) sul termine di prescrizione applicabile, che \u00e8 quello <strong>decennale per la responsabilit\u00e0 contrattuale<\/strong>, mentre \u00e8 <strong>quinquennale in caso di responsabilit\u00e0 extra-contrattuale<\/strong>.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>La riforma distingue<\/strong>, quindi,<strong> le posizioni delle strutture sanitarie e sociosanitarie, da un lato<\/strong>, e dell&#8217;esercente la professione sanitaria,<strong> dall&#8217;altro, spostando il rischio sul soggetto maggiormente capiente.<\/strong> Ci\u00f2, va evidentemente a <strong>vantaggio sia dell\u2019esercente la professione sanitaria<\/strong>, il quale risponder\u00e0 solo dei danni effettivamente provati dal danneggiato, <strong>sia del paziente stesso<\/strong> che viene spinto ad agire nei confronti del soggetto maggiormente in grado di far fronte al risarcimento (in questo senso, si veda anche l&#8217;introduzione all&#8217;art. 12 dell&#8217;azione diretta, di cui meglio si dir\u00e0 di seguito, nei confronti dell&#8217;impresa di assicurazione presso cui opera la copertura delle strutture sanitarie o sociosanitarie).<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Quanto alla determinazione del <strong>risarcimento del danno<\/strong>, il giudice dovr\u00e0 tenere conto della <strong>condotta del medico in relazione al rispetto delle buone pratiche cliniche<\/strong> assistenziali e delle raccomandazioni previste dalle linee guida.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Troveranno inoltre applicazione le tabelle del <strong>danno biologico<\/strong> previste dagli artt. 138 e 139 Codice delle Assicurazioni Private.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><img decoding=\"async\" loading=\"lazy\" class=\"aligncenter wp-image-8254\" src=\"https:\/\/www.albeeassociati.it\/wp-content\/uploads\/2017\/03\/Fotolia_66021103_S.jpg\" alt=\"\" width=\"447\" height=\"298\" \/><\/p>\n<ul>\n<li style=\"text-align: justify;\"><strong>Tentativo obbligatorio di conciliazione.<\/strong><\/li>\n<\/ul>\n<p style=\"text-align: justify;\">La riforma introduce altres\u00ec, nell&#8217;ottica della<strong> riduzione del contenzioso<\/strong>, invece, il tentativo obbligatorio di conciliazione di cui all&#8217;art. 8, che deve essere espletato dal soggetto che intenda promuovere un\u2019azione risarcitoria da responsabilit\u00e0 sanitaria.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Nello specifico, <strong>il paziente deve preliminarmente proporre un ricorso per la consulenza tecnica preventiva<\/strong> ai sensi dell&#8217;art. 696 <em>bis<\/em> c.p.c. o, in alternativa, esperire il procedimento di mediazione ai sensi dell&#8217;art. 5 comma 1 <em>bis<\/em> del D.lgs. n. 28\/2010.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>La domanda giudiziale diviene procedibile solo se la conciliazione non riesce o il relativo procedimento non si conclude entro il termine perentorio di sei mesi dal deposito del ricorso.<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">La partecipazione al procedimento di consulenza tecnica preventiva \u00e8 obbligatoria per tutte le parti, comprese le imprese di assicurazione; in difetto, il giudice, con la sentenza che definisce il giudizio, condanna le parti che non vi hanno partecipato al pagamento delle spese di consulenza e di lite &#8211; a prescindere dall&#8217;esito del giudizio -, oltre che ad un&#8217;ulteriore somma, a titolo di \u201cpena pecuniaria\u201d da determinarsi equitativamente, in favore della parte che \u00e8 comparsa alla conciliazione.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">In aggiunta a ci\u00f2, in caso di sentenza favorevole al danneggiato e di mancata offerta di risarcimento da parte dell&#8217;impresa di assicurazione nel corso del procedimento, il giudice trasmette copia della sentenza all&#8217;IVASS.<\/p>\n<ul>\n<li><strong>Azione di rivalsa o di responsabilit\u00e0 amministrativa.<\/strong><\/li>\n<\/ul>\n<p style=\"text-align: justify;\">A completamento del nuovo regime della responsabilit\u00e0 sanitaria, l&#8217;art. 9 della legge disciplina l\u2019azione di rivalsa o di responsabilit\u00e0 amministrativa della struttura sanitaria nei confronti dell\u2019esercente la professione sanitaria &#8211; limitata al caso di dolo o colpa grave di quest\u2019ultimo -, da esercitarsi solo successivamente all\u2019avvenuto risarcimento sulla base di titolo giudiziale o stragiudiziale e, a pena di decadenza, entro un anno dall\u2019avvenuto pagamento.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Da segnalare che l&#8217;ammissibilit\u00e0 delle azioni di rivalsa o di responsabilit\u00e0 amministrativa \u00e8 preclusa nell&#8217;ipotesi prevista all&#8217;art. 13, ovvero in caso di omissione, tardivit\u00e0 o incompletezza delle comunicazioni all&#8217;esercente la professione sanitaria, da parte delle strutture per cui opera, riguardanti: <strong>i) l&#8217;instaurazione di un giudizio nei suoi confronti, o ii) l&#8217;avvio di trattative stragiudiziali con il danneggiato, con invito a prendervi parte.<\/strong><\/p>\n<ul>\n<li style=\"text-align: justify;\"><strong>Obbligo di assicurazione.<\/strong><\/li>\n<\/ul>\n<p style=\"text-align: justify;\">Nel quadro delle tutele per l&#8217;effettivo ristoro dei danni subiti dal paziente, l&#8217;art. 10 introduce l&#8217;obbligo assicurativo in capo alle strutture sanitarie ed agli esercenti la professione sanitaria.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>In particolare, \u00e8 previsto l\u2019obbligo di assicurazione:<\/strong><\/p>\n<ul style=\"text-align: justify;\">\n<li><strong>a carico delle strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private<\/strong>, per la responsabilit\u00e0 contrattuale verso terzi e verso i prestatori d\u2019opera, anche per i danni cagionati dal personale che opera a qualsiasi titolo presso le strutture medesime;<\/li>\n<li><strong>a carico delle stesse strutture<\/strong>, per la responsabilit\u00e0 extracontrattuale verso terzi degli esercenti le professioni sanitarie;<\/li>\n<li><strong>a carico del professionista sanitario<\/strong> che svolga l\u2019attivit\u00e0 al di fuori di una delle predette strutture o che presti la sua opera all\u2019interno della stessa in regime libero-professionale, ovvero che si avvalga della stessa nell\u2019adempimento della propria obbligazione contrattuale assunta con il paziente, per i rischi derivanti dall\u2019esercizio della propria attivit\u00e0.<\/li>\n<\/ul>\n<p><img decoding=\"async\" loading=\"lazy\" class=\"aligncenter size-full wp-image-8230\" src=\"https:\/\/www.albeeassociati.it\/wp-content\/uploads\/2017\/03\/news-monica-foto1.jpg\" alt=\"\" width=\"387\" height=\"310\" \/><\/p>\n<ul style=\"text-align: justify;\">\n<li><strong>Azione diretta del soggetto danneggiato.<\/strong><\/li>\n<\/ul>\n<p style=\"text-align: justify;\">Un\u2019altra importante novit\u00e0 \u00e8, poi, introdotta dall&#8217;art. 12 della legge e riguarda <strong>la possibilit\u00e0 per il soggetto danneggiato di proporre l\u2019azione diretta<\/strong>, entro i limiti del massimale di polizza, <strong>nei confronti dell&#8217;impresa di assicurazione della struttura sanitaria e dell&#8217;esercente la professione sanitaria.<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>La norma mostra di ispirarsi alla disciplina dell&#8217;assicurazione obbligatoria della Rc auto<\/strong>, prevedendo, tra l&#8217;altro, la non opponibilit\u00e0 delle eccezioni contrattuali al terzo danneggiato, nonch\u00e9 il litisconsorzio necessario, sia dei medici sia delle strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private, nelle cause di risarcimento intentate dai danneggiati contro le imprese assicuratrici.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">L&#8217;applicazione della disciplina dell&#8217;azione diretta decorrer\u00e0, per\u00f2, solamente dall&#8217;entrata in vigore del decreto attuativo con cui verranno determinati i requisiti minimi delle polizze assicurative (da emanarsi entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge, come precisato al comma 6 dell&#8217;articolo citato).<\/p>\n<ul>\n<li style=\"text-align: justify;\"><strong>Fondo di garanzia per i danni da responsabilit\u00e0 sanitaria<\/strong><\/li>\n<\/ul>\n<p style=\"text-align: justify;\">Sempre in analogia con il sistema Rc auto e quale ulteriore tutela per i soggetti danneggiati, \u00e8 prevista all&#8217;art. 14 prevede l&#8217;istituzione presso il Ministero della Salute di un <strong>Fondo di garanzia per i danni derivanti da responsabilit\u00e0 sanitaria<\/strong>, che sar\u00e0 alimentato dal versamento di un contributo annuale da parte delle imprese autorizzate all\u2019esercizio delle assicurazioni per la responsabilit\u00e0 civile per i danni causati da responsabilit\u00e0 sanitaria.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>Il Fondo di garanzia risarcir\u00e0 i danni cagionati da responsabilit\u00e0 sanitaria nei seguenti casi:<\/strong><\/p>\n<ul>\n<li style=\"text-align: justify;\"><strong>qualora il danno sia di importo eccedente<\/strong> rispetto ai massimali previsti dai contratti stipulati dalla struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica o privata ovvero dall&#8217;esercente la professione sanitaria;<\/li>\n<li style=\"text-align: justify;\"><strong>quando la struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica o privata ovvero l&#8217;esercente la professione sanitaria risultino assicurati presso un&#8217;impresa che al momento del sinistro si trovi in stato di insolvenza o di liquidazione coatta<\/strong> o vi venga posta successivamente;<\/li>\n<li style=\"text-align: justify;\"><strong>la struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica o privata ovvero l&#8217;esercente la professione sanitaria siano sprovvisti di copertura assicurativa per recesso unilaterale dell&#8217;impresa assicuratrice<\/strong> ovvero per la sopravvenuta inesistenza o cancellazione dall&#8217;albo dell&#8217;impresa assicuratrice stessa.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Pubblicato su <a href=\"http:\/\/www.quotidianogiuridico.it\/documents\/2017\/03\/31\/in-vigore-dal-1-aprile-la-nuova-legge-sulla-responsabilita-medica\">Il Quotdiano Giuridico<\/a><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Lo scorso 17 marzo \u00e8 stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la Legge 8 marzo 2017 n. 24, recante &#8220;Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonch\u00e9 in materia di responsabilit\u00e0 professionale degli esercenti le professioni sanitarie&#8220;, approvata dal Parlamento il 28 febbraio. 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