{"id":8524,"date":"2017-06-23T09:13:03","date_gmt":"2017-06-23T07:13:03","guid":{"rendered":"https:\/\/www.albeeassociati.it\/?p=8524"},"modified":"2024-11-12T09:45:02","modified_gmt":"2024-11-12T08:45:02","slug":"trasferimento-dazienda-lavoratore-puo-opporsi-alla-cessione-del-suo-contratto-lavoro","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.albeeassociati.it\/en\/trasferimento-dazienda-lavoratore-puo-opporsi-alla-cessione-del-suo-contratto-lavoro\/","title":{"rendered":"Trasferimento d&#8217;azienda: il lavoratore pu\u00f2 opporsi alla cessione del suo contratto di lavoro?"},"content":{"rendered":"<p style=\"text-align: justify;\">La Cassazione \u00e8 tornata a pronunciarsi, con la sentenza n. 12919\/2017 del 23 maggio scorso, sulla <strong>possibilit\u00e0 per il lavoratore di opporsi alla cessione del proprio contratto di lavoro in caso di trasferimento d\u2019azienda.<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Si rammenta che, ai sensi dell\u2019art.2112, comma 5, c.c., per <em>\u201c<strong>trasferimento d\u2019azienda<\/strong> si intende qualsiasi\u00a0operazione\u00a0che, in seguito a\u00a0cessione contrattuale\u00a0o\u00a0fusione, comporti il\u00a0mutamento nella titolarit\u00e0 di un\u2019attivit\u00e0 economica organizzata, con o senza scopo di lucro,\u00a0preesistente al\u00a0trasferimento\u00a0e che\u00a0conserva\u00a0nel\u00a0trasferimento la\u00a0propria identit\u00e0,\u00a0a prescindere dalla tipologia negoziale o dal provvedimento sulla base del quale il\u00a0trasferimento\u00a0\u00e8 attuato, ivi\u00a0compresi\u00a0l\u2019usufrutto\u00a0o l\u2019affitto di\u00a0azienda\u201d.<\/em><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Il caso esaminato dai giudici di legittimit\u00e0 riguardava <strong>un lavoratore,<\/strong> <strong>iscritto ad un\u2019organizzazione sindacale<\/strong> che non aveva sottoscritto l\u2019accordo, ratificato invece da altre organizzazioni, esaustivo della procedura di consultazione sindacale prevista dall\u2019art.47 L. 428\/1990, preventiva rispetto al trasferimento d\u2019azienda.<\/p>\n<p><img decoding=\"async\" loading=\"lazy\" class=\"aligncenter wp-image-8525\" src=\"https:\/\/www.albeeassociati.it\/wp-content\/uploads\/2017\/06\/FOTO5-articolo-lavoro-n.2.jpg\" alt=\"\" width=\"427\" height=\"329\" \/><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>Il lavoratore,<\/strong> dopo avere ricevuto la comunicazione del cessionario di passaggio alle proprie dipendenze a seguito di trasferimento d\u2019azienda, <strong>non si era poi presentato al lavoro.<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Nella sentenza si legge che dapprima <strong>il cessionario<\/strong> <strong>aveva contestato disciplinarmente al lavoratore l\u2019assenza ingiustificata;<\/strong> in seguito, <strong>aveva inviato, una \u201cnuova\u201d lettera<\/strong> con la quale specificava che <em>\u201cpreso atto che il lavoratore non aveva mostrato interesse a svolgere attivit\u00e0 di lavoro alle sue dipendenze, poneva nel nulla la precedente contestazione disciplinare, sul rilievo che nessun rapporto di lavoro era stato instaurato tra le parti\u201d<\/em>,<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">I<strong>l lavoratore impugnava,<\/strong> quindi, <strong>la \u201cnuova\u201d lettera,<\/strong> qualificando la stessa come licenziamento, di cui contestava la legittimit\u00e0, chiedendo quindi la reintegrazione nel posto di lavoro.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Dopo due gradi di giudizio, favorevoli al cessionario, il lavoratore adiva la Corte di Cassazione: i giudici del merito avevano, infatti, ritenuto che il complessivo comportamento assunto dal lavoratore integrasse un rifiuto di concludere un contratto di lavoro con il cessionario.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">La Corte di Cassazione, dopo avere ripercorso l\u2019iter che ha portato all\u2019emanazione dell\u2019art.2112 c.c., ha, invece, affermato che, nell\u2019ambito del trasferimento d\u2019azienda, <strong>il passaggio dei contratti di lavoro dal cedente al cessionario \u00e8 automatico,<\/strong> non essendo necessario, diversamente dall\u2019ipotesi della cessione individuale del contratto di lavoro disciplinata dall\u2019art.1406 c.c., il consenso dei lavoratori.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">La Cassazione, richiamando la sentenza della Corte di Giustizia del 25 luglio 1991 (causa C-362\/89), ha, inoltre, precisato che, nell\u2019ambito del trasferimento d\u2019azienda, <em>\u201cl\u2019attuazione dei diritti conferiti ai lavoratori non pu\u00f2 essere subordinata al consenso n\u00e9 del cedente o del cessionario, n\u00e9 dei rappresentanti dei lavoratori, n\u00e9 dei lavoratori stessi\u201d.<\/em><\/p>\n<p><img decoding=\"async\" loading=\"lazy\" class=\"aligncenter size-full wp-image-8526\" src=\"https:\/\/www.albeeassociati.it\/wp-content\/uploads\/2017\/06\/moratoria-1-foto-GA.jpg\" alt=\"\" width=\"447\" height=\"268\" \/><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">La Cassazione ha, quindi, rinviato alla Corte d\u2019Appello per un nuovo esame della vicenda, enunciando il seguente principio di diritto: <em>\u201cnelle ipotesi di cessione d\u2019azienda si realizza, con riferimento alla posizione del lavoratore, una successione legale nel contratto che non richiede il consenso del contraente ceduto <\/em>[ndr, il lavoratore]<em>, il quale potr\u00e0 esercitare il proprio<strong> diritto di recesso<\/strong> nei termini sanciti dal comma quarto dell\u2019art.2112 c.c.<\/em>\u201d.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Da quanto sopra emerge, quindi, che <strong>l\u2019unico modo effettivo per il lavoratore di opporsi al passaggio del proprio contratto di lavoro dal cedente al cessionario \u00e8 quello di recedere dal contratto stesso,<\/strong> eventualmente anche nelle forme di cui al comma 4 dell\u2019art.2112 c.c., che stabilisce che il lavoratore, le cui condizioni di lavoro subiscono una sostanziale modifica nei tre mesi successivi al trasferimento d&#8217;azienda, pu\u00f2 rassegnare le proprie dimissioni per giusta causa, con conseguente diritto all\u2019indennit\u00e0 sostitutiva del preavviso.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Iscriviti alla<a href=\"https:\/\/www.albeeassociati.it\/newsletter\/\"> Newsletter<\/a><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>La Cassazione \u00e8 tornata a pronunciarsi, con la sentenza n. 12919\/2017 del 23 maggio scorso, sulla possibilit\u00e0 per il lavoratore di opporsi alla cessione del proprio contratto di lavoro in caso di trasferimento d\u2019azienda. 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