{"id":8712,"date":"2017-11-17T15:43:51","date_gmt":"2017-11-17T14:43:51","guid":{"rendered":"https:\/\/www.albeeassociati.it\/?p=8712"},"modified":"2024-11-12T09:43:31","modified_gmt":"2024-11-12T08:43:31","slug":"il-whistleblowing-e-legge","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.albeeassociati.it\/en\/il-whistleblowing-e-legge\/","title":{"rendered":"Il whistleblowing \u00e8 legge"},"content":{"rendered":"<p style=\"text-align: justify;\">Nella seduta di mercoled\u00ec 14 novembre, la Camera ha approvato in via definitiva la proposta di legge titolata <strong>\u201c<em>Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarit\u00e0 di cui siano venuti a conoscenza nell&#8217;ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato\u201d.<\/em> <\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Nell&#8217;allegato in calce, \u00e8 consultabile la proposta approvata dalla Camera il 21 gennaio 2016 cos\u00ec come modificata dal Senato il 18 ottobre 2017.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">La legge, la cui finalit\u00e0 \u00e8 quella di tutelare il dipendente che segnala illeciti rispetto a misure discriminatorie o penalizzanti nell\u2019ambito del rapporto di lavoro sia esso pubblico o privato, consta di soli tre articoli.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>Art. 1 \u2013 Tutela del dipendente pubblico<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Introduce significative modifiche all\u2019articolo 54 bis del testo Unico del Pubblico Impiego (D. Lgs. n. 165\/2001), norma che, come noto, aveva introdotto per la prima volta in Italia una disciplina sulla tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti di cui sia avvenuto a conoscenza in ragione del suo ruolo.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>In estrema sintesi queste sono alcune delle principali novit\u00e0:<\/strong><\/p>\n<ul>\n<li style=\"text-align: justify;\">tra i destinatari della segnalazione il superiore gerarchico (che era gi\u00e0 previsto nell\u2019art. 54 bis in aggiunta all\u2019Autorit\u00e0 Giudiziaria, alla Corte dei Conti e all\u2019Anac) viene sostituito con il Responsabile della corruzione e della trasparenza;<\/li>\n<li style=\"text-align: justify;\">al dipendente pubblico sono equiparati anche i dipendenti degli enti pubblici economici, quelli degli enti di diritto privato sottoposti a controllo pubblico, i lavoratori ed i collaboratori delle imprese fornitrici di beni e servizi e che realizzano opere in favore dell\u2019amministrazione pubblica;<\/li>\n<li style=\"text-align: justify;\">viene sancito il divieto di rivelare l\u2019identit\u00e0 del segnalante anche nell\u2019ambito del procedimento penale, ai sensi dell\u2019art. 329 c.p.p., e in quello avanti la Corte dei Conti fino alla chiusura dell\u2019istruttoria ed \u00e8 altres\u00ec previsto che la segnalazione sia sottratta all\u2019accesso ex L. 241\/1990;<\/li>\n<li style=\"text-align: justify;\">\u00e8 previsto che l\u2019Anac adotti, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, apposite linee guida per le procedure di segnalazione degli illeciti al fine di meglio garantire la riservatezza del segnalante e del contenuto delle segnalazioni;<\/li>\n<li style=\"text-align: justify;\">l\u2019adozione di misure ritenute ritorsive \u00e8 segnalata all\u2019ANAC dall\u2019interessato o dalle organizzazioni sindacali ed \u00e8 previsto che l\u2019Anac applichi sanzioni amministrative pecuniarie nei confronti del responsabile (da 5.000 a 30.00 euro);<\/li>\n<li style=\"text-align: justify;\">sono previste sanzioni amministrative pecuniarie (da 10.000 a 50.000 euro) anche nelle ipotesi in cui vengano accertate l\u2019assenza di procedure per l\u2019inoltro e la gestione delle segnalazioni ovvero il mancato svolgimento da parte del responsabile di attivit\u00e0 di verifica e analisi delle segnalazioni;<\/li>\n<li style=\"text-align: justify;\">\u00e8 sancito il diritto alla reintegrazione nel posto di lavoro qualora il licenziamento sia motivato dalla segnalazione.<\/li>\n<\/ul>\n<p><strong>Art. 2 \u2013 Tutela del dipendente o collaboratore nel settore privato<\/strong><\/p>\n<p>La tutela \u00e8 attuata introducendo tre nuovi commi (<em>2 bis, 2 ter, 2 quater)<\/em> all\u2019art. 6 del D. Lgs. 8 giungo 2001 n. 231.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">In sintesi, viene previsto che i Modelli Organizzativi debbano prevedere \u201c<strong><em>uno o pi\u00f9 canali<\/em><\/strong>\u201d che consentano <u>ai soggetti indicati all\u2019art. 5, lettera a) e b)<\/u> di presentare segnalazioni circostanziate di condotte illecite, rilevanti ai fini del D. Lgs. n. 231\/2001 e fondate su <strong>elementi di fatto<\/strong> <strong>precisi e concordanti<\/strong> o di violazioni del Modello Organizzativo di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Il comma b) dell\u2019art. 2bis prevede, inoltre, che il Modello debba prevedere \u201c<strong>almeno un canale alternativo<\/strong>\u201d idoneo a garantire la riservatezza <u>con modalit\u00e0 informatiche<\/u>.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Il Modello deve sancire il divieto di atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante. L&#8217;adozione di misure discriminatorie pu\u00f2 essere oggetto di denuncia all&#8217;Ispettorato Nazionale del Lavoro per i provvedimenti di competenza, oltre che da parte dell&#8217;interessato, anche da parte dell&#8217;organizzazione sindacale indicata dal medesimo.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Nel sistema disciplinare devono essere previste sanzioni nei confronti di chi viola le misure di tutela del segnalante, ma anche nei confronti di chi effettua con dolo e colpa grave segnalazioni che si rivelano infondate.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Viene prevista la nullit\u00e0 del licenziamento ritorsivo o discriminatorio del segnalante. Sono altres\u00ec nulli il mutamento di mansioni ai sensi dell&#8217;articolo 2103 c.c., nonch\u00e9 qualsiasi altra misura ritorsiva o discriminatoria adottata nei confronti del segnalante. Come nel settore pubblico, \u00e8 onere del datore di lavoro &#8211; in caso di controversie legate all&#8217;irrogazione di sanzioni disciplinari o misure quali demansionamento, licenziamento, trasferimento, altra misura organizzativa, successive alla segnalazione &#8211; dimostrare che l&#8217;adozione di dette misure sia estranea alla segnalazione mossa.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>Art. 3 \u2013 Integrazione della disciplina dell\u2019obbligo di segreto d\u2019ufficio, aziendale, professionale, scientifico e industriale<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">L&#8217;articolo \u00e8 stato introdotto dal Senato.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">La disposizione introduce come <strong>giusta causa<\/strong> di rivelazione del segreto d&#8217;ufficio (art. 326 c.p.), del segreto professionale (art. 622 c.p.), del segreto scientifico e industriale (art. 623 c.p.) nonch\u00e9 di violazione dell&#8217;obbligo di fedelt\u00e0 all&#8217;imprenditore da parte del prestatore di lavoro (art. 2105 c.c.) il perseguimento, da parte del dipendente pubblico o privato che segnali illeciti, <u>dell&#8217;interesse all&#8217;integrit\u00e0 delle amministrazioni (siano esse pubbliche o private) nonch\u00e9 alla prevenzione e alla repressione delle malversazioni<\/u>.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">La giusta causa non opera ove l&#8217;obbligo di segreto professionale gravi su chi sia venuto a conoscenza della notizia in ragione di un rapporto di consulenza professionale o di assistenza con l&#8217;ente, l&#8217;impresa o la persona fisica interessata (comma 2).<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Si prevede, infine, che, quando notizie e documenti che sono comunicati all&#8217;organo deputato a riceverli siano oggetto di segreto aziendale, professionale o d&#8217;ufficio, costituisce violazione del relativo obbligo di segreto la rivelazione con <strong>modalit\u00e0 eccedenti<\/strong> rispetto alle finalit\u00e0 dell&#8217;eliminazione dell&#8217;illecito e, in particolare, la rivelazione al di fuori del canale di comunicazione specificamente predisposto a tal fine (comma 3).<\/p>\n<p><a href=\"https:\/\/www.albeeassociati.it\/wp-content\/uploads\/2017\/11\/17PDL0055370.pdf\">Allegato scaricabile<\/a><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Iscriviti alla <a href=\"https:\/\/www.albeeassociati.it\/newsletter\/\">Newsletter<\/a><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Nella seduta di mercoled\u00ec 14 novembre, la Camera ha approvato in via definitiva la proposta di legge titolata \u201cDisposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarit\u00e0 di cui siano venuti a conoscenza nell&#8217;ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato\u201d. 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