{"id":9040,"date":"2018-02-28T09:29:11","date_gmt":"2018-02-28T08:29:11","guid":{"rendered":"https:\/\/www.albeeassociati.it\/?p=9040"},"modified":"2024-11-12T09:43:27","modified_gmt":"2024-11-12T08:43:27","slug":"controlli-distanza-nuovi-chiarimenti-dallispettorato","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.albeeassociati.it\/en\/controlli-distanza-nuovi-chiarimenti-dallispettorato\/","title":{"rendered":"Controlli a distanza: nuovi chiarimenti dall\u2019Ispettorato"},"content":{"rendered":"<p style=\"text-align: justify;\">Con la circolare n. 5 del 19.02.2018 <strong>l\u2019Ispettorato Nazionale del Lavoro<\/strong> ha affrontato nuovamente il tema dell\u2019utilizzo degli impianti audiovisivi e degli altri strumenti di <strong>controllo a distanza dei lavoratori.<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Dopo avere ricordato che lo scopo dell\u2019art. 4 dello <strong>Statuto dei Lavoratori<\/strong> \u00e8 quello di contemperare le esigenze del datore di lavoro con la tutela della dignit\u00e0 e della riservatezza dei lavoratori, l\u2019Ispettorato ha fornito preziose indicazioni operative.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Innanzitutto, l\u2019istanza per il rilascio del provvedimento autorizzativo all\u2019utilizzo di strumenti che consentano un <strong>controllo a distanza dell\u2019attivit\u00e0 lavorativa<\/strong> <strong>deve<\/strong> <strong>indicare in modo preciso la finalit\u00e0<\/strong> per cui tale provvedimento \u00e8 chiesto: vanno, pertanto, da subito dettagliate <strong>le ragioni organizzative e produttive, di sicurezza sul lavoro e\/o di tutela del patrimonio aziendale.<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">L\u2019Ispettorato chiarisce, poi, che <strong>l\u2019attivit\u00e0 di controllo \u00e8 ammessa<\/strong> solo se \u00e8 \u201c<strong><em>strettamente funzionale alla tutela dell\u2019interesse dichiarato\u201d<\/em> <\/strong>nell\u2019istanza: l\u2019interesse<strong> non pu\u00f2<\/strong>, quindi,<strong> essere modificato nel tempo<\/strong>, neppure se sussistono altre ragioni legittimanti il controllo rispetto a quelle inizialmente esposte: in tal caso, quindi, andr\u00e0 prodotta una nuova istanza.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">L\u2019Ispettorato afferma, inoltre, che la <strong>nozione di \u201cpatrimonio aziendale<\/strong>\u201d inserita nella nuova formulazione dell\u2019art. 4 S.L. \u00e8 <strong>ampia<\/strong> <strong>e rischia di \u201cnon fungere da filtro\u201d<\/strong>: <strong>nell\u2019istanza deve,<\/strong> quindi, <strong>essere individuato cosa si intende per patrimonio aziendale e la rispondenza degli strumenti di controllo alla sua tutela.<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Il tutto, ovviamente, nel rispetto della normativa in materia di <strong>Privacy<\/strong> (principi di legittimit\u00e0, determinatezza, proporzionalit\u00e0 e non eccedenza).<\/p>\n<p><img decoding=\"async\" loading=\"lazy\" class=\"aligncenter size-full wp-image-9041\" src=\"https:\/\/www.albeeassociati.it\/wp-content\/uploads\/2018\/02\/Fotolia_77661516_XS.jpg\" alt=\"\" width=\"424\" height=\"283\" \/><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">In tema di sistemi di <strong>videosorveglianza e di tecnologie digitali<\/strong>, l\u2019Ispettorato chiarisce in particolare che:<\/p>\n<ul style=\"text-align: justify;\">\n<li><strong>\u00e8 autorizzabile la visione da remoto delle immagini<\/strong> sia in tempo reale sia registrate: nel primo caso l\u2019autorizzazione pu\u00f2 essere concessa solo in ipotesi eccezionali e debitamente motivate;<\/li>\n<li><strong>l\u2019accesso alle immagini sia da remoto che in loco deve essere tracciato anche tramite un \u201clog di accesso\u201d<\/strong> che deve essere conservato per un periodo di tempo non inferiore a 6 mesi; pertanto non va pi\u00f9 posta come condizione autorizzativa dell\u2019istanza, l\u2019utilizzo del sistema della \u201cdoppia chiave\u201d fisica o logica;<\/li>\n<li><strong>\u00e8 possibile inquadrare direttamente il lavoratore,<\/strong> nei casi in cui sussistano specifiche esigenze, senza introdurre accorgimenti come \u201cl\u2019angolo di ripresa della telecamera\u201d o \u201cl\u2019oscuramento del volto del lavoratore\u201d;<\/li>\n<li><strong>non \u00e8 fondamentale specificare l\u2019esatta posizione ed il numero delle telecamere da installare,<\/strong> in quanto lo stato dei luoghi pu\u00f2 essere soggetto a modificazioni nel corso del tempo e ci\u00f2 rende <em>\u201cscarsamente utile una analitica istruttoria basata su planimetrie che nel corso del breve periodo non sono assolutamente rappresentative del contesto lavorativo\u201d<\/em>;<\/li>\n<li><strong>\u00e8 richiesta l\u2019autorizzazione in caso di installazione di telecamere che riprendano luoghi esterni dove viene svolta l\u2019attivit\u00e0 lavorativa<\/strong> anche se in modo occasionale o saltuario (ad es. zone di carico e scarico di merci); al contrario non \u00e8 richiesta l\u2019autorizzazione per la ripresa delle aree esterne alle pertinenze dell\u2019impresa, come il suolo pubblico anche se antistante l\u2019ingresso dell\u2019azienda;<\/li>\n<li><strong>l\u2019utilizzo di dispositivi che si attivano esclusivamente con l\u2019inserimento dell\u2019impianto d\u2019allarme devono essere autorizzati celermente,<\/strong> non sussistendo la possibilit\u00e0 di un controllo \u201cincidentale\u201d del personale.<\/li>\n<\/ul>\n<p style=\"text-align: justify;\">Da ultimo, l\u2019Ispettorato interviene anche sui <strong>dati biometrici<\/strong> precisando che possono essere <strong>qualificati come strumento indispensabile<\/strong> a rendere la prestazione di lavoro se hanno lo scopo di impedire l\u2019utilizzo di macchinari a personale non autorizzato: in tale ipotesi non sono, quindi, necessari n\u00e9 l\u2019accordo con le rappresentanze sindacali n\u00e9 l\u2019autorizzazione dell\u2019Ispettorato.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Iscriviti alla <a href=\"https:\/\/www.albeeassociati.it\/newsletter\/\">Newsletter<\/a><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Con la circolare n. 5 del 19.02.2018 l\u2019Ispettorato Nazionale del Lavoro ha affrontato nuovamente il tema dell\u2019utilizzo degli impianti audiovisivi e degli altri strumenti di controllo a distanza dei lavoratori. 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