{"id":9046,"date":"2018-03-02T11:45:42","date_gmt":"2018-03-02T10:45:42","guid":{"rendered":"https:\/\/www.albeeassociati.it\/?p=9046"},"modified":"2024-11-12T09:43:27","modified_gmt":"2024-11-12T08:43:27","slug":"sezioni-unite-legge-gelli-bianco-le-motivazioni","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.albeeassociati.it\/en\/sezioni-unite-legge-gelli-bianco-le-motivazioni\/","title":{"rendered":"Sezioni Unite e legge Gelli Bianco: ecco le motivazioni"},"content":{"rendered":"<p style=\"text-align: justify;\">Lo scorso 22 febbraio sono state depositate le motivazioni della sentenza n. 8770\/18, con la quale la Cassazione a Sezioni Unite ha chiarito alcuni aspetti controversi relativi alla responsabilit\u00e0 professionale sanitaria a seguito dell\u2019entrata in vigore della <strong>Legge <em>Gelli &#8211; Bianco<\/em><\/strong> (l. 8 marzo 2017 n.24).<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Il contrasto giurisprudenziale al vaglio della Suprema Corte, gi\u00e0 esaminato nell\u2019articolo del <a href=\"http:\/\/www.diritto24.ilsole24ore.com\/art\/dirittoPenale\/2018-02-19\/decreto-balduzzi-e-legge-gelli-bianco-interpretazione-sezioni-unite--145804.php\">14 febbraio<\/a>, riguarda i profili intertemporali di applicazione della legge <em>Gelli- Bianco<\/em> rispetto al previgente decreto Balduzzi, nonch\u00e9 il perimetro applicativo del neo introdotto art. 590-sexies del Codice Penale, recante la nuova disciplina sulla <strong>responsabilit\u00e0 colposa per morte o lesioni personali in ambito sanitario.<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Le Sezioni Unite in motivazione si soffermano dapprima sul ruolo determinante rivestito dalle linee guida, che ora <em>\u201cambiscono a costituire non solo per i sanitari un contributo autorevole per il miglioramento della qualit\u00e0 del servizio, essendo tutti gli esercenti le numerose professioni sanitarie riconosciute chiamati ad attenervisi, ma anche per il giudizio penale, indici cautelari di parametrazione, anteponendosi alla rilevanza delle buone pratiche clinico assistenziali, che, elemento valorizzato nel decreto Balduzzi, assumono oggi rilievo solo sussidiario per il minor grado di ponderazione scientifica che presuppongono\u201d.<\/em><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">L\u2019art. 3 <strong>della legge <em>Gelli \u2013 Bianco<\/em><\/strong> introduce un innovativo metodo di elaborazione delle linee guida, mediante l\u2019istituzione di Enti accreditati dal Ministero della Salute deputati a raccogliere dati utili per la gestione del rischio sanitario ed a predisporre specifiche linee di indirizzo, successivamente recepite attraverso un sistema di pubblicit\u00e0 garantito dall\u2019Istituto Superiore di Sanit\u00e0 Pubblica.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Proprio <em>\u201cattraverso tali precostituite raccomandazioni<\/em> &#8211; argomenta la Corte &#8211; <em>si hanno parametri tendenzialmente circoscritti per sperimentare l\u2019osservanza degli obblighi di diligenza, prudenza, perizia. Ed \u00e8 in relazione a quegli ambiti che <strong>il medico ha la legittima aspettativa di vedere giudicato il proprio operato,<\/strong> piuttosto che in base ad una norma cautelare legata alla scelta soggettiva del giudicante\u201d<\/em>.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">La Cassazione, tuttavia, esclude con fermezza che tale sistema possa ritenersi agganciato ad automatismi, precisando, al contrario, che le linee guida debbono essere intese quali <em>\u201cregole cautelari valide solo se adeguate rispetto all\u2019obiettivo della migliore cura per lo specifico caso del paziente ed implicanti, in ipotesi contraria, il dovere degli operatori sanitari di discostarsene\u201d.<\/em><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Ripercorsi i punti essenziali del contrasto giurisprudenziale, le Sezioni Unite proseguono delineando l\u2019ambito di applicazione del <em>neo<\/em> introdotto art. 590 <em>sexies<\/em> c.p., applicabile a <em>\u201cfatti inquadrabili nel paradigma dell\u2019art. 589 c.p. o di quello dell\u2019art. 590 c.p., quando l\u2019esercente una delle professioni sanitarie abbia dato causa ad uno dei citati eventi lesivi, versando in colpa da imperizia e pur avendo individuato e adottato, nonch\u00e9 fino ad un certo punto ben attualizzato, le linee guida adeguate al caso di specie\u201d.<\/em><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Il comportamento oggetto di valutazione sar\u00e0 quello che ha prodotto un evento causalmente connesso ad un errore colpevole, a sua volta dipendente dalla violazione di una prescrizione pertinente.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">La ratio di tale conclusione &#8211; argomenta la Cassazione &#8211; si individua nella scelta del legislatore di pretendere <em>\u201cche l\u2019esercente la professione sanitaria sia non solo accurato e prudente nel seguire l\u2019evoluzione\u00a0 del caso sottopostogli ma anche e soprattutto preparato sulle leges artis e impeccabile nelle diagnosi anche differenziali; aggiornato in relazione non solo alle nuove acquisizioni scientifiche, ma anche allo scrutinio di esse da parte delle societ\u00e0 e organizzazioni accreditate, dunque alle raccomandazioni ufficializzate con la nuova procedura; capace di fare scelte ex ante adeguate e di personalizzarle anche in relazione alle evoluzioni del quadro che gli si presentino\u201d.<\/em><\/p>\n<p><img decoding=\"async\" loading=\"lazy\" class=\"aligncenter wp-image-9048\" src=\"https:\/\/www.albeeassociati.it\/wp-content\/uploads\/2018\/03\/articolo-7.jpg\" alt=\"\" width=\"453\" height=\"325\" \/><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Le Sezioni Unite concludono dunque affermando i seguenti principi di diritto:<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><em><strong>L\u2019esercente la professione sanitaria risponde, a titolo di colpa, per morte o lesioni personali derivanti dall\u2019esercizio di attivit\u00e0 medico-chirurgica:<\/strong><br \/>\na) se l\u2019evento si \u00e8 verificato per colpa (anche \u201clieve\u201d) da negligenza o imprudenza;<br \/>\nb) se l\u2019evento si \u00e8 verificato per colpa (anche \u201clieve\u201d) da imperizia: 1) nell\u2019ipotesi di errore rimproverabile nell\u2019esecuzione dell\u2019atto medico quando il caso concreto non \u00e8 regolato dalle raccomandazioni delle linee-guida o, in mancanza, dalle buone pratiche clinico-assistenziali; 2) nell\u2019ipotesi di errore rimproverabile nella individuazione e nella scelta di linee-guida o di buone pratiche che non risultino adeguate alla specificit\u00e0 del caso concreto, fermo restando l\u2019obbligo del medico di disapplicarle quando la specificit\u00e0 del caso renda necessario lo scostamento da esse;<br \/>\nc) se l\u2019evento si \u00e8 verificato per colpa (soltanto \u201cgrave\u201d) da imperizia nell\u2019ipotesi di errore rimproverabile nell\u2019esecuzione, quando il medico, in detta fase, abbia comunque scelto e rispettato le linee-guida o, in mancanza, le buone pratiche che risultano adeguate o adattate al caso concreto, tenuto conto altres\u00ec del grado di rischio da gestire e delle specifiche difficolt\u00e0 tecniche dell\u2019atto medico.<\/em><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Iscriviti alla<a href=\"https:\/\/www.albeeassociati.it\/newsletter\/\"> Newsletter<\/a><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Lo scorso 22 febbraio sono state depositate le motivazioni della sentenza n. 8770\/18, con la quale la Cassazione a Sezioni Unite ha chiarito alcuni aspetti controversi relativi alla responsabilit\u00e0 professionale sanitaria a seguito dell\u2019entrata in vigore della Legge Gelli &#8211; Bianco (l. 8 marzo 2017 n.24). 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