{"id":9219,"date":"2018-04-26T14:22:36","date_gmt":"2018-04-26T12:22:36","guid":{"rendered":"https:\/\/www.albeeassociati.it\/?p=9219"},"modified":"2024-11-12T09:43:25","modified_gmt":"2024-11-12T08:43:25","slug":"controllo-dei-veicoli-aziendali-attenzione-alla-privacy","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.albeeassociati.it\/en\/controllo-dei-veicoli-aziendali-attenzione-alla-privacy\/","title":{"rendered":"Controllo dei veicoli aziendali: attenzione alla privacy"},"content":{"rendered":"<p style=\"text-align: justify;\">Torniamo a parlare di <strong>privacy in materia di rapporto di lavoro<\/strong>, questa volta con riferimento al <strong>controllo dei veicoli aziendali.<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">I datori di lavoro che utilizzano <strong>dispositivi telematici a bordo<\/strong> dei veicoli raccolgono dati relativi al mezzo, ma anche \u2013 e questo \u00e8 il punto \u2013 al singolo dipendente che lo utilizza.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Pensiamo, ad esempio, ai sistemi di <strong>tracciamento di base GPS<\/strong>, che possono rilevare la posizione del veicolo (e quindi quella del dipendente) o ai <strong>registratori di dati relativi ad eventi<\/strong> (come gli incidenti) che consentono di monitorare tanto il veicolo quanto il conducente.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Certamente il datore di lavoro pu\u00f2 avere un interesse legittimo all\u2019utilizzo di detti dispositivi, dato dalla necessit\u00e0, ad esempio, di individuare la localizzazione del veicolo o garantire la sicurezza dei dipendenti che ne sono alla guida, ma deve pur sempre considerare i riflessi che ne derivano in termini di possibili violazioni dei <strong>dati personali<\/strong>, oltre che rispettare, a monte, la normativa giuslavoristica in materia, potendo rappresentare detti dispositivi degli <strong>strumenti di controlli a distanza dei lavoratori.<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Limitando in questa sede la trattazione ai risvolti in materia di <strong>privacy<\/strong>, la valutazione da effettuare in questi casi \u00e8 quella di un bilanciamento tra la finalit\u00e0 legittima da perseguire e le ragionevoli aspettative dei dipendenti in materia di tutela della loro riservatezza, fermo restando che il datore di lavoro dovr\u00e0 adottare tutte le misure necessarie a garantire che la vita privata del lavoratore non sia violata o che la violazione sia ridotta al minimo necessario.<\/p>\n<p><img decoding=\"async\" loading=\"lazy\" class=\"aligncenter wp-image-9220\" src=\"https:\/\/www.albeeassociati.it\/wp-content\/uploads\/2018\/04\/Fotolia_97228711_S.jpg\" alt=\"\" width=\"603\" height=\"350\" \/><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>Il Gruppo Di Lavoro Articolo 29 ha in pi\u00f9 occasioni affrontato la tematica.<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Gi\u00e0 con il parere 13\/11 <em>sui servizi di geolocalizzazione su dispositivi mobili intelligenti<\/em> il \u201cGruppo Articolo 29\u201d aveva a suo tempo chiarito che \u201c<em>i dispositivi di tracciamento dei veicoli non sono dispositivi di tracciamento del personale, bens\u00ec la loro funzione consiste nel rintracciare o monitorare l\u2019ubicazione dei veicoli sui quali sono installati. <strong>I datori di lavoro non dovrebbero considerarli come strumenti per seguire o monitorare il comportamento o gli spostamenti di autisti o di altro personale<\/strong><\/em>..\u201d<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Pi\u00f9 recentemente, nel parere 2\/2017 <em>sul trattamento dei dati sul posto di lavoro<\/em>, il \u201cGruppo Articolo 29\u201d ha fornito alcune indicazioni, anche di carattere pratico, proprio al fine di realizzare quell\u2019equilibrio tra il legittimo interesse del datore di lavoro e i diritti e le libert\u00e0 fondamentali dei lavoratori.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>In particolare:<\/strong><\/p>\n<ul style=\"text-align: justify;\">\n<li>sebbene i datori di lavoro possano avere un legittimo interesse all\u2019utilizzo dei dispositivi in questione, \u00e8 sempre necessario rispettare i principi generali in materia di <strong><em>privacy<\/em><\/strong>;<\/li>\n<li>il datore di lavoro deve garantire che i dati raccolti non vengano utilizzati per finalit\u00e0 di <strong>tracciamento o valutazione dei dipendenti;<\/strong><\/li>\n<li>il datore di lavoro deve informare con chiarezza i dipendenti che a bordo del veicolo aziendale da loro guidato \u00e8 stato installato un <strong>dispositivo di tracciamento<\/strong> e che i loro movimenti vengono registrati durante l\u2019uso di detto veicolo. Dovrebbe, quindi, essere predisposta un\u2019informativa da esporre in maniera visibile a bordo di ogni vettura;<\/li>\n<li>qualora sia consentito l\u2019uso privato di un veicolo professionale, il dipendente dovrebbe avere la possibilit\u00e0 di disattivare temporaneamente <strong>il sistema di tracciamento della posizione<\/strong> qualora circostanze particolari di riservatezza lo giustifichino (\u00e8 il caso, ad esempio, del dipendente che si rechi ad una visita medica). Il dipendente potr\u00e0, in questo modo, proteggere determinati dati relativi all\u2019ubicazione considerati privati.<\/li>\n<\/ul>\n<p style=\"text-align: justify;\">Di queste indicazioni si dovr\u00e0 tener conto anche e soprattutto in vista dell\u2019imminente applicabilit\u00e0 del nuovo Regolamento Europeo sulla <strong>privacy<\/strong>, che impone a tutte le imprese di rivedere e aggiornare la loro organizzazione con riferimento al <strong>trattamento dei dati personali.<\/strong><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Iscriviti alla <a href=\"https:\/\/www.albeeassociati.it\/newsletter\/\">Newsletter<\/a><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Torniamo a parlare di privacy in materia di rapporto di lavoro, questa volta con riferimento al controllo dei veicoli aziendali. I datori di lavoro che utilizzano dispositivi telematici a bordo dei veicoli raccolgono dati relativi al mezzo, ma anche \u2013 e questo \u00e8 il punto \u2013 al singolo dipendente che lo utilizza. Pensiamo, ad esempio, [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":11119,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":[],"categories":[11],"tags":[],"acf":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.albeeassociati.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/9219"}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.albeeassociati.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.albeeassociati.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.albeeassociati.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.albeeassociati.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=9219"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/www.albeeassociati.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/9219\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":19505,"href":"https:\/\/www.albeeassociati.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/9219\/revisions\/19505"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.albeeassociati.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/media\/11119"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.albeeassociati.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=9219"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.albeeassociati.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=9219"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.albeeassociati.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=9219"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}