{"id":9279,"date":"2018-05-16T14:24:47","date_gmt":"2018-05-16T12:24:47","guid":{"rendered":"https:\/\/www.albeeassociati.it\/?p=9279"},"modified":"2024-11-12T09:43:24","modified_gmt":"2024-11-12T08:43:24","slug":"consenso-informato-risarcimento-del-danno-lesione-del-diritto-allautodeterminazione","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.albeeassociati.it\/en\/consenso-informato-risarcimento-del-danno-lesione-del-diritto-allautodeterminazione\/","title":{"rendered":"Consenso informato: risarcimento del danno da lesione del diritto all\u2019autodeterminazione"},"content":{"rendered":"<p style=\"text-align: justify;\">Con l\u2019ordinanza n. 10608 del 4 maggio 2018 della Terza Sezione, la Corte di Cassazione \u00e8 tornata a pronunciarsi <strong>sull\u2019autonoma rilevanza<\/strong>, ai fini di un\u2019eventuale responsabilit\u00e0 risarcitoria, <strong>della violazione da parte del personale sanitario del dovere di informare preventivamente e chiaramente il paziente.<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Nel caso in esame, una donna ha convenuto in giudizio il medico e la struttura ospedaliera che l\u2019avevano avuta in cura, al fine di <strong>ottenere il risarcimento dei danni<\/strong> subiti in conseguenza di <strong>inadeguati trattamenti sanitari<\/strong>, cui era stata sottoposta, tra l\u2019altro, senza previa indagine e informativa.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">La Suprema Corte, esclusa la sussistenza di un danno alla salute derivante da un\u2019ipotesi di <em><strong>malpracti<\/strong><strong>ce<\/strong><\/em>, si \u00e8 soffermata sull\u2019esame dell\u2019unico <strong>\u201c<em>danno potenzialmente risarcibile<\/em>\u201d<\/strong> nella fattispecie, ovvero quello relativo all\u2019eventuale lesione del diritto all\u2019autodeterminazione della paziente, per mancanza di un\u2019adeguata preventiva informazione.<\/p>\n<p><img decoding=\"async\" loading=\"lazy\" class=\"aligncenter wp-image-9280\" src=\"https:\/\/www.albeeassociati.it\/wp-content\/uploads\/2018\/05\/Fotolia_82745242_S.jpg\" alt=\"\" width=\"481\" height=\"321\" \/><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">La Corte ha quindi ribadito, consolidando il proprio orientamento, una serie di principi di diritto in materia e, in particolare, ha nuovamente chiarito che dalla violazione del <strong>dovere del medico di informare preventivamente e chiaramente il paziente<\/strong>, possono scaturire due diverse tipologie di danni:<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">&#8211; <strong>alla salute<\/strong>, quando sia ragionevole ritenere che il paziente &#8211; su cui grava il relativo onere probatorio -, se correttamente informato, avrebbe evitato di sottoporsi all\u2019intervento e di subirne le conseguenze invalidanti;<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">&#8211; <strong>da lesione del diritto all&#8217;autodeterminazione<\/strong>, il quale si configura<em> \u201cse, a causa del deficit informativo, il paziente abbia subito un pregiudizio, patrimoniale oppure non patrimoniale (ed, in tale ultimo caso, di apprezzabile gravit\u00e0), diverso dalla lesione del diritto alla salute\u201d<\/em>. Quest\u2019ultimo tipo di danno, che trova fondamento nei principi costituzionali, rinviene la sua giustificazione nella <em>\u201clegittima pretesa, per il paziente, di conoscere con la necessaria e ragionevole precisione le conseguenze probabili (non anche quelle assolutamente eccezionali ed altamente improbabili) dell&#8217;intervento medico, onde prepararsi ad affrontarle con maggiore e migliore consapevolezza\u201d<\/em>.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Nell\u2019ipotesi in cui l\u2019intervento sia stato eseguito correttamente e non abbia cagionato danno alla salute, la lesione del diritto all&#8217;autodeterminazione potr\u00e0 essere <strong>risarcita in via puramente equitativa<\/strong> <em>\u201ctutte le volte che, e solo se, il paziente abbia subito le inaspettate conseguenze dell&#8217;intervento senza la necessaria e consapevole predisposizione ad affrontarle e ad accettarle, trovandosi invece del tutto impreparato di fronte ad esse\u201d<\/em>.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Condizione di risarcibilit\u00e0 di tale danno non patrimoniale \u00e8 che esso presenti i caratteri della gravit\u00e0 secondo i criteri dettati dalle Sezioni Unite nelle note sentenze di San Martino (cfr. n. 26972 e 26975 dell\u201911.11.2008), ovvero che varchi la soglia di un certo livello minimo di tollerabilit\u00e0 da valutarsi secondo il parametro della coscienza sociale in un determinato momento storico. Il paziente dovr\u00e0 comunque fornire la prova del pregiudizio subito, anche mediante presunzioni, <em>\u201cfondate, in un rapporto di proporzionalit\u00e0 inversa, sulla gravit\u00e0 delle condizioni di salute del paziente e sul grado di necessariet\u00e0 dell&#8217;operazione\u201d<\/em>.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Alla luce dei principi esposti, la Corte ha dichiarato l\u2019inammissibilit\u00e0 del ricorso, in quanto la ricorrente non ha allegato, ancor prima che provato, che in presenza di adeguata informativa non si sarebbe sottoposta all\u2019intervento; n\u00e9 la paziente ha allegato specificamente di avere chiesto il risarcimento del danno derivante dalla lesione del proprio diritto all\u2019autodeterminazione.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Iscriviti alla <a href=\"https:\/\/www.albeeassociati.it\/newsletter\/\">Newsletter<\/a><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Con l\u2019ordinanza n. 10608 del 4 maggio 2018 della Terza Sezione, la Corte di Cassazione \u00e8 tornata a pronunciarsi sull\u2019autonoma rilevanza, ai fini di un\u2019eventuale responsabilit\u00e0 risarcitoria, della violazione da parte del personale sanitario del dovere di informare preventivamente e chiaramente il paziente. 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