{"id":9306,"date":"2018-05-29T17:15:02","date_gmt":"2018-05-29T15:15:02","guid":{"rendered":"https:\/\/www.albeeassociati.it\/?p=9306"},"modified":"2024-11-12T09:43:24","modified_gmt":"2024-11-12T08:43:24","slug":"la-suprema-corte-sulla-natura-prededucibile-dei-crediti-sorti-nel-concordato-preventivo-omologato","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.albeeassociati.it\/en\/la-suprema-corte-sulla-natura-prededucibile-dei-crediti-sorti-nel-concordato-preventivo-omologato\/","title":{"rendered":"La Suprema Corte sulla natura prededucibile dei crediti sorti nel concordato preventivo omologato"},"content":{"rendered":"<p style=\"text-align: center;\"><em>Corte di Cassazione, Sez. I, 10.01.2018 n. 380, ordinanza<\/em><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">La Corte di Cassazione, con l\u2019ordinanza n. 380 del 10.01.2018, ha affermato che i crediti nascenti da nuovi contratti i quali, pur se non espressamente contemplati nel piano concordatario, vengono stipulati dal debitore in corso di esecuzione del <strong>concordato preventivo omologato<\/strong>, ai fini del raggiungimento degli obiettivi previsti dal piano medesimo e dell&#8217;adempimento della proposta, devono ritenersi sorti in funzione della procedura e vanno ammessi in prededuzione allo stato passivo del fallimento consecutivo, dichiarato per effetto della risoluzione del concordato.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Nel caso di specie, un creditore, a seguito del fallimento conseguente alla risoluzione del <strong>concordato preventivo omologato<\/strong>, ha chiesto<strong> l\u2019ammissione al passivo in prededuzione del credito<\/strong> costituente il corrispettivo delle forniture di energia elettrica eseguite presso lo stabilimento della societ\u00e0 in concordato, allorch\u00e9 la procedura, che prevedeva la prosecuzione dell\u2019attivit\u00e0 aziendale in detto stabilimento, era in corso di esecuzione.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Il Giudice Delegato ha ammesso il credito al chirografo e il Tribunale di Milano ha respinto la successiva opposizione allo stato passivo sul presupposto che, accertato che il contratto di somministrazione era stato stipulato a distanza di circa due anni dalla data di omologa, doveva escludersi che il credito da esso nascente potesse ritenersi sorto in funzione o in occasione della procedura minore e che, pertanto, potesse trovare applicazione l\u2019art. 111 L.F..<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">La Suprema Corte ha accolto il ricorso del creditore ritenendo la natura prededuttiva del credito ed estendendo cos\u00ec, in maniera significativa, l\u2019ambito di applicazione dell\u2019art. 111 L.F. nell\u2019ipotesi di fallimento conseguente al concordato con continuit\u00e0 aziendale <strong>omologato.<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>La decisione della Corte si fonda sostanzialmente su due ordini di ragioni.<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">La prima riguarda il fatto che la fase di esecuzione, nella quale si estrinseca l\u2019adempimento del concordato, non pu\u00f2 ritenersi scissa rispetto alla fase procedimentale che l\u2019ha preceduta; <strong>in tale fase<\/strong>, infatti, <strong>il debitore non riacquista la piena disponibilit\u00e0 del proprio patrimonio<\/strong> che resta vincolato all\u2019attuazione degli obblighi da lui assunti con la proposta omologata, dei quali il Commissario Giudiziale, come espressamente stabilito dall\u2019art. 185 L.F., \u00e8 tenuto a sorvegliare l\u2019adempimento, secondo le modalit\u00e0 stabilite nella sentenza.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">La seconda riguarda, invece, la possibilit\u00e0 che nel corso dell\u2019esecuzione del concordato, e proprio allo scopo di darvi adempimento, il debitore si trovi nella necessit\u00e0 di <strong>contrarre nuove obbligazioni.<\/strong> In tal caso, tali nuove obbligazioni, in quanto traenti origine da negozi diretti al raggiungimento degli obiettivi previsti dal piano, devono senz\u2019altro ritenersi sorte in funzione della procedura.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Con tale decisione, la Suprema Corte richiama il principio gi\u00e0 espresso nell\u2019ordinanza n. 17911\/2016 (nella quale si afferma che il riconoscimento della prededuzione per i crediti post omologa presuppone che i debiti siano assunti \u201cin conformit\u00e0 del piano industriale oggetto dell\u2019approvazione da parte dei creditori e dell\u2019omologazione da parte del Tribunale\u201d) estendendo per\u00f2 il concetto di funzionalit\u00e0 che, infatti, non \u00e8 pi\u00f9 legata all\u2019indicazione analitica del debito di massa nel piano ma allo scopo del piano che viene necessariamente a identificarsi con la prosecuzione d<span style=\"text-align: left;\">Newsletter<\/span>ell\u2019attivit\u00e0 di impresa.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">In definitiva, quindi, l\u2019esecuzione di un <strong>piano con continuit\u00e0 aziendale<\/strong> comporta, secondo tale prospettazione, un nesso funzionale, ai sensi e per gli effetti dell\u2019art. 111 L.F., di tutte le obbligazioni assunte, se collegate a tale continuit\u00e0 anche se non previste nel piano medesimo, con la conseguenza che i crediti sorti vanno ammessi in prededuzione allo stato passivo del fallimento consecutivo, dichiarato per effetto della risoluzione del concordato.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">La decisione della Corte di Cassazione, sicuramente <strong>innovativa<\/strong>, comporta ovviamente una serie di ricadute sia di ordine sistematico che di ordine pratico tra cui, sicuramente, la diversit\u00e0 di disciplina della prededuzione ex art. 111 L.F. tra <strong>concordato con continuit\u00e0 aziendale e concordato liquidatorio<\/strong>, per il quale vige ancora la regola che i crediti relativi a forniture eseguite dopo l\u2019omologazione del concordato non possono dirsi sorti in funzione o in occasione della procedura concordataria conclusasi con l\u2019omologazione.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Iscriviti alla <a href=\"https:\/\/www.albeeassociati.it\/newsletter\/\">Newsletter<\/a><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Corte di Cassazione, Sez. 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