{"id":9401,"date":"2018-07-05T09:30:58","date_gmt":"2018-07-05T07:30:58","guid":{"rendered":"https:\/\/www.albeeassociati.it\/?p=9401"},"modified":"2024-11-12T09:43:24","modified_gmt":"2024-11-12T08:43:24","slug":"reati-stradali-computo-delle-circostanze-revoca-della-patente-la-parola-alla-corte-costituzionale","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.albeeassociati.it\/en\/reati-stradali-computo-delle-circostanze-revoca-della-patente-la-parola-alla-corte-costituzionale\/","title":{"rendered":"Reati stradali, computo delle circostanze e revoca della patente: la parola alla Corte Costituzionale"},"content":{"rendered":"<p style=\"text-align: justify;\">Lo scorso 8 giugno 2018 il Tribunale di Torino ha rimesso all&#8217;attenzione della Corte Costituzionale un\u2019interessante questione di legittimit\u00e0 relativa all\u2019art. 590-quater del Codice Penale, che disciplina il computo delle circostanze <strong>in tema di reati stradali<\/strong>, nonch\u00e9 all\u2019art. 222 del Codice della Strada, nella parte in cui prevede<strong> la\u00a0revoca della patente di guida e l\u2019impossibilit\u00e0 di conseguire una nuova patente prima che siano decorsi\u00a0cinque anni.<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">La vicenda giudiziaria in cui tale questione di legittimit\u00e0 \u00e8 stata sollevata riguardava <strong>una donna coinvolta in un sinistro stradal<\/strong>e nel corso del quale, non avendo rispettato il semaforo rosso, aveva investito un pedone che stava impegnando l\u2019attraversamento pedonale, a sua volta con luce semaforica rossa.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">All\u2019imputata veniva contestata la nuova fattispecie di reato di cui all\u2019art. 590 bis c.p. per aver causato, con la condotta sopra descritta, lesioni gravi alla persona offesa, con l\u2019aggravante di non aver rispettato l\u2019indicazione luminosa del semaforo e con l\u2019attenuante del concorso di colpa del pedone.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">La difesa ha in primo luogo dubitato della legittimit\u00e0 costituzionale dell\u2019art.590 <em>quater<\/em> del Codice Penale, che impedisce di ritenere l\u2019attenuante del concorso della persona offesa equivalente o prevalente rispetto all\u2019aggravante contestata nel capo di imputazione. Se il bilanciamento di circostanze fosse possibile, infatti, la pena comminata all\u2019imputata si ridurrebbe notevolmente.<\/p>\n<p><img decoding=\"async\" loading=\"lazy\" class=\"aligncenter size-full wp-image-9402\" src=\"https:\/\/www.albeeassociati.it\/wp-content\/uploads\/2018\/07\/Fotolia_68115641_XS.jpg\" alt=\"\" width=\"423\" height=\"283\" \/><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>La seconda questione sollevata dal difensore riguarda l\u2019art. 222 del Codice della Strada.<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">In particolare, viene evidenziata la contraddittoria contestuale previsione, nel testo della norma, della sospensione e della revoca della patente, nonch\u00e9 l\u2019indiscriminata applicazione della sanzione accessoria della revoca della patente per cinque anni anche per condotte diverse sotto il profilo dell\u2019offensivit\u00e0, della colpa e della pericolosit\u00e0.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">In proposito, il Giudice ha osservato che \u201c<em>la suddetta scelta del legislatore travalica i limiti della ragionevolezza allorquando sottopone, senza possibilit\u00e0 di graduazione, alla medesima sanzione accessoria situazioni la cui ontologica necessit\u00e0 invece attestata dalla notevole differenziazione delle sanzioni penali, graduate in funzione di un diverso disvalore sociale. Il legislatore pone invero, in primo luogo, sullo stesso piano quanto all\u2019individuazione della sanzione amministrativa accessoria le lesioni gravi, le lesioni gravissime e l\u2019omicidio colposo derivante da violazioni di norme del Codice della Strada, facendo discendere dalla condanna o dall\u2019applicazione della pena, ancorch\u00e9 condizionalmente sospesa, la revoca della patente.\u201d <\/em>Prosegue l\u2019ordinanza: <em>\u201cl\u2019art. 222 del Codice della Strada non lascia al Giudice alcuna possibilit\u00e0 di commisurare la sanzione accessoria alla gravit\u00e0 del danno, alle modalit\u00e0 del danno, all\u2019 intensit\u00e0 della colpa e al concorrere di altri fattori (quali, ad esempio, il concorso della persona offesa)\u201d.<\/em><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>Tale disposizione contrasterebbe con i principi costituzionali di uguaglianza, proporzionalit\u00e0 e ragionevolezza della pena,<\/strong> in quanto porrebbe sullo stesso piano e applicherebbe la medesima sanzione a fatti di reato diversi, non concedendo al giudicante alcuna possibilit\u00e0 di graduazione.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">In conclusione, dunque, <strong>il Tribunale di Torino ha dichiarato rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimit\u00e0 costituzionale nei termini anzidetti, sospendendo il procedimento e rinviando gli atti alla Corte Costituzionale.<\/strong><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Iscriviti alla<a href=\"https:\/\/www.albeeassociati.it\/newsletter\/\"> Newsletter<\/a><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Lo scorso 8 giugno 2018 il Tribunale di Torino ha rimesso all&#8217;attenzione della Corte Costituzionale un\u2019interessante questione di legittimit\u00e0 relativa all\u2019art. 590-quater del Codice Penale, che disciplina il computo delle circostanze in tema di reati stradali, nonch\u00e9 all\u2019art. 222 del Codice della Strada, nella parte in cui prevede la\u00a0revoca della patente di guida e l\u2019impossibilit\u00e0 [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":11171,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":[],"categories":[11],"tags":[],"acf":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.albeeassociati.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/9401"}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.albeeassociati.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.albeeassociati.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.albeeassociati.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.albeeassociati.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=9401"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/www.albeeassociati.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/9401\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":19488,"href":"https:\/\/www.albeeassociati.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/9401\/revisions\/19488"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.albeeassociati.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/media\/11171"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.albeeassociati.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=9401"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.albeeassociati.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=9401"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.albeeassociati.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=9401"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}