{"id":9408,"date":"2018-07-10T11:33:30","date_gmt":"2018-07-10T09:33:30","guid":{"rendered":"https:\/\/www.albeeassociati.it\/?p=9408"},"modified":"2024-11-12T09:43:23","modified_gmt":"2024-11-12T08:43:23","slug":"proporre-un-licenziamento-incentivo-economico-al-posto-un-trasferimento-non-rende-licenziamento-illegittimo","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.albeeassociati.it\/en\/proporre-un-licenziamento-incentivo-economico-al-posto-un-trasferimento-non-rende-licenziamento-illegittimo\/","title":{"rendered":"Proporre un licenziamento con incentivo economico al posto di un trasferimento non rende di per s\u00e9 il licenziamento illegittimo"},"content":{"rendered":"<p style=\"text-align: justify;\">Con la sentenza n. 15885, pubblicata il 15 giugno, la Sezione Lavoro della Corte di Cassazione si \u00e8 occupata nuovamente di <strong>argomenti attualissimi nell\u2019ambito della gestione del personale<\/strong>: l\u2019abuso del diritto da parte del datore di lavoro e la \u2018tenuta\u2019 del verbale di conciliazione in sede sindacale.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">E\u2019 stato trattato <strong>il caso di 11 lavoratori<\/strong>, nei confronti dei quali era stato disposto <strong>il trasferimento \u201cin sedi lontane e disagiate\u201d<\/strong>, in quanto la societ\u00e0 datrice di lavoro aveva deciso di subappaltare a terzi le attivit\u00e0 svolte presso la sede nella quale erano occupati. <strong>Gli 11 interessati erano stati licenziati (all\u2019esito di un procedimento disciplinare) perch\u00e9 si erano rifiutati di ottemperare all\u2019ordine di trasferimento.<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">La vicenda si era conclusa con l\u2019accettazione del licenziamento da parte dei lavoratori a fronte di un incentivo in denaro.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Dunque, sottoscrivendo un verbale di conciliazione in sede sindacale, ciascun lavoratore ha accettato il licenziamento \u00a0intimato a seguito del rifiuto ad essere trasferito.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Successivamente i lavoratori hanno proposto ricorso al Giudice del Lavoro, chiedendo che il licenziamento fosse dichiarato illegittimo per <strong>abuso di diritto da parte del datore di lavoro<\/strong>, nonostante la sottoscrizione del verbale di conciliazione in sede sindacale, la cui validit\u00e0 sarebbe stata travolta dal fatto stesso che il datore di lavoro aveva agito con abuso di diritto.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Concretamente, secondo i lavoratori, la comunicazione dei trasferimenti era stata utilizzata dal datore di lavoro come \u201cmezzo di pressione\u201d affinch\u00e8 accettassero il licenziamento.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Il Tribunale, la Corte d\u2019Appello e la Corte di Cassazione hanno dato al caso la medesima soluzione: <strong>la rinuncia all\u2019impugnazione del licenziamento \u00e8 valida ed efficace.<\/strong><\/p>\n<p><img decoding=\"async\" loading=\"lazy\" class=\"aligncenter wp-image-9409\" src=\"https:\/\/www.albeeassociati.it\/wp-content\/uploads\/2018\/07\/Fotolia_66393683_S.jpg\" alt=\"\" width=\"452\" height=\"322\" \/><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">La Cassazione ha precisato che l\u2019abuso del diritto si configura solamente \u201callorch\u00e8 il titolare di un diritto soggettivo [nel nostro caso, il datore di lavoro], pur in assenza di divieti formali, lo eserciti con modalit\u00e0 non necessarie ed irrispettose del dovere di correttezza e buona fede, causando uno sproporzionato ed ingiustificato sacrificio della controparte contrattuale [i lavoratori], ed al fine di conseguire risultati diversi ed ulteriori rispetto a quelli per i quali quei poteri o facolt\u00e0 sono attribuiti\u201d. Dunque, non basta che \u201cuna parte del contratto abbia tenuto una condotta non idonea a salvaguardare gli interessi dell\u2019altra, quando tale condotta persegua un risultato lecito attraverso mezzi legittimi\u201d.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>Pertanto, nel caso esaminato, il datore di lavoro ha correttamente esercitato il proprio diritto a trasferire i dipendenti da una sede ad un\u2019altra, pur se \u201cdistante e disagiata\u201d<\/strong>, a seguito della decisione di subappaltare le attivit\u00e0 svolte nella sede cui erano assegnati.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Secondo i giudici, non costituisce comportamento contrario a correttezza e buona fede porre ai lavoratori interessati al trasferimento l\u2019alternativa di un licenziamento accettato in sede sindacale dietro riconoscimento di un incentivo economico.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">In sostanza, se anche si ritenga che il datore di lavoro abbia posto in essere una misura non idonea a salvaguardare gli interessi dei lavoratori, manca nel caso l\u2019ulteriore aspetto della illiceit\u00e0 del risultato perseguito e\/o dell\u2019illegittimit\u00e0 dei mezzi utilizzati per raggiungerlo.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Detto questo, la Suprema Corte ha affrontato l\u2019ulteriore questione della impugnabilit\u00e0 del verbale di conciliazione in sede sindacale per affermare la validit\u00e0 ed efficacia degli atti sottoscritti, dal momento che in giudizio \u201cnon \u00e8 stato dedotto che i lavoratori non avessero potuto disporre di una condizione di libera e consapevole autodeterminazione, alla luce delle circostanze tutte del caso concreto e dell\u2019evolvere della complessa vicenda, cos\u00ec da dover subire un sacrificio del tutto sproporzionato e ingiustificato\u201d.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Ne derivano chiare indicazioni per chi -come spesso gli avvocati- sia estensore del testo dei verbali di conciliazione in sede protetta: da un lato, descrivere (nelle premesse) l\u2019oggetto della controversia in maniera specifica e comprensibile (rinunciando al \u2018legalese\u2019), dall\u2019altro, inserire clausole che focalizzino l\u2019attenzione delle parti sulla consapevolezza e libert\u00e0 della propria scelta.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Iscriviti alla <a href=\"https:\/\/www.albeeassociati.it\/newsletter\/\">Newsletter<\/a><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Con la sentenza n. 15885, pubblicata il 15 giugno, la Sezione Lavoro della Corte di Cassazione si \u00e8 occupata nuovamente di argomenti attualissimi nell\u2019ambito della gestione del personale: l\u2019abuso del diritto da parte del datore di lavoro e la \u2018tenuta\u2019 del verbale di conciliazione in sede sindacale. 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